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{T 0/2} 1A.121/2001/viz 
 
Sentenza del 21 dicembre 2001 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Favre, 
cancelliere Crameri. 
 
S.________, 
M.________ S.p.A., ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. dott. Alessandro Martinelli, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, via Somaini 10, casella postale 3406, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, Mario Branda, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia 
(legittimazione a ricorrere) 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 15 giugno 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Il 18 febbraio 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale. Essa aveva avviato un'inchiesta penale per appropriazione indebita, falsità in documenti e truffa fiscale nei confronti di S.________, che avrebbe commesso i prospettati reati come amministratore della M.________ S.p.A. di Targento (Udine); in particolare, la C.________ AG di Zurigo avrebbe emesso fatture fittizie nei confronti della M.________ S.p.A. mediante operazioni estero su estero. L'Autorità italiana chiedeva di perquisire gli uffici della C.________ AG, di acquisire la documentazione relativa ai suoi rapporti con la M.________ S.p.A., di interrogare i funzionari della ditta zurighese e di sequestrare la documentazione bancaria relativa ai conti utilizzati nell'ambito della commissione dei sospettati reati. 
B. 
Con decisione del 6 marzo 2000 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, designato quale cantone direttore per l'esecuzione della rogatoria, ha accertato l'ammissibilità della domanda e ha ordinato l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisione di chiusura del 7 marzo 2001 esso ha disposto la trasmissione della documentazione acquisita. 
Contro questa decisione S.________ e la M.________ S.p.A. sono insorti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con giudizio del 15 giugno 2001, ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione degli insorgenti. 
C. 
S.________ e la M.________ S.p.A. presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla CRP nel senso dei considerandi, ossia di motivare la decisione litigiosa e di riconoscere la loro legittimazione. 
Il Ministero pubblico rinuncia a presentare una risposta, rinviando ai motivi della decisione impugnata; la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale mentre l'Ufficio federale di giustizia propone di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2). 
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii). 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
2. 
I ricorrenti rimproverano alla CRP di aver loro negato a torto la legittimazione a ricorrere. Essi sono pertanto legittimati a far valere, al riguardo, che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un diniego di giustizia (DTF 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 1). 
2.1 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b, art. 9a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130 consid. 2B; cfr. anche DTF 127 II 104 consid. 2). L'art. 80h lett. b AIMP dispone infatti che il diritto a ricorrere spetta a chi è toccato "personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". Gli interessati non possono impugnare quindi provvedimenti che concernono, segnatamente, il sequestro di documenti in mano di terzi (art. 9a lett. b OAIMP; DTF 123 II 153 consid. 2b, 161 consid. 1d/aa e bb, 122 II 130 consid. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 306-311). 
2.2 La circostanza, addotta dal ricorrente, ch'egli è inquisito nel procedimento penale estero non è decisiva, ritenuto che l'art. 21 cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b: in effetti, la condizione alternativa del previgente art. 21 cpv. 3 AIMP, che riconosceva la legittimazione a ricorrere anche alla persona i cui diritti di difesa potessero essere lesi dal procedimento penale estero, è stata abrogata (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19; cfr., sulla qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale, in particolare riguardo al denunciante e alla parte civile, DTF 127 II 104). 
2.3 Secondo la giurisprudenza, la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Per contro, un terzo non è, di massima, legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente (DTF 124 II 180 consid. 2b; sentenza inedita del 9 febbraio 1999 nella causa P., consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). 
3. 
I ricorrenti affermano che la decisione di chiusura concerne non solo documentazione bancaria ma anche verbali di sequestro e di interrogatorio, sicché la CRP sarebbe incorsa in una svista manifesta, che renderebbe nulla la motivazione della decisione impugnata. A torto. Nel contestato giudizio la CRP ha rilevato che con la decisione di chiusura è stata ordinata la trasmissione della documentazione bancaria acquisita presso il CREDIT SUISSE di Zurigo inerente alla relazione intestata alla C.________ AG, a una relazione presso l'UBS SA di Lugano intestata a Z.________ e a un'altra presso la FINTER BANK Zürich di Chiasso intestata a J.________: è stata ordinata altresì la consegna di un verbale di sequestro e di verbali di interrogatorio concernenti terzi, come pure di un verbale di esecuzione della Polizia cantonale di Zurigo. La CRP, accertato che i ricorrenti non erano titolari dei citati conti, ha ritenuto ch'essi non erano legittimati neppure a opporsi alla trasmissione dei verbali di interrogatorio e della documentazione sequestrata presso la società zurighese. 
I motivi, posti a fondamento della decisione impugnata, per negare la legittimazione dei ricorrenti si fondano sulla citata giurisprudenza del Tribunale federale. Al riguardo i ricorrenti si limitano ad addurre che questa prassi potrebbe valere per l'avente diritto economico: asseriscono che non sarebbe tuttavia detto una volta per tutte che le terze persone il cui nome, le cui transazioni, i cui interessi personali, familiari, professionali ed economici sono rilevabili dalla lettura dei documenti bancari non dovrebbero essere considerate come direttamente toccate ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h AIMP. A sostegno della loro tesi richiamano la critica della prassi inerente alla mancata legittimazione dell'avente diritto economico e della persona perseguita all'estero espressa da Peter Popp (Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 557/558 pag. 373 seg.). Essi adducono inoltre che nella decisione impugnata la CRP, per motivare il contestato diniego di legittimazione riguardo alla trasmissione dei verbali di interrogatorio, dove è menzionata la ricorrente, non ha indicato nessuna massima giurisprudenziale. Ora, premesso che i ricorrenti nemmeno fanno valere di essere i beneficiari economici dei conti litigiosi, anche se è vero che la Corte cantonale non ha citato espressamente la relativa giurisprudenza, è altrettanto vero che le sue considerazioni corrispondono alla citata prassi del Tribunale federale. Le generiche critiche mosse dai ricorrenti a questa invalsa giurisprudenza sono già state esaminate dal Tribunale federale nelle menzionate decisioni cui, per brevità, si rinvia (v. consid. 2.1 - 2.3) e non inducono a scostarsene. 
4. 
Ne segue che la CRP ha negato a ragione la legittimazione ai ricorrenti, per cui il ricorso dev'essere respinto. Le loro censure di merito non possono pertanto essere esaminate. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 119 676). 
 
Losanna, 21 dicembre 2001 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Il Cancelliere: