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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_622/2021  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Viscione, Abrecht, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 luglio 2021 (35.2021.36). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1961, è attivo come cuoco e assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'INSAI. Nel 1988 si è procurato una frattura alla tibia sinistra e nel 1991 si è infortunato al ginocchio sinistro, scendendo le scale. Per quest'ultimo evento l'INSAI ha riconosciuto un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) complessiva del 25%. 
Il 5 settembre 2019 il datore di lavoro di A.________ ha comunicato una ricaduta. In seguito alla visita medica del 31 luglio 2020 effettuata dal medico fiduciario Dr. med. B.________, il 6 ottobre 2020 l'INSAI ha sospeso le prestazioni dal 1° novembre 2020. Il 13 ottobre 2020 un'infiammazione del ginocchio sinistro ha portato A.________ ad essere inabile al lavoro al 50% fino al 27 ottobre 2020. 
Con decisione del 13 gennaio 2021, confermata su opposizione il 23 febbraio 2021, l'INSAI, accertato che A.________ non era più in grado di lavorare come cuoco in misura completa, ma che si poteva pretendere ancora lo svolgimento di un'attività leggera del 100%, gli ha concesso una rendita di invalidità del 14% dal 1° novembre 2020. 
 
B.  
Con sentenza del 28 luglio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente di annullare il giudizio cantonale come anche la decisione su opposizione e di rinviare la causa all'INSAI. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, che conferma la concessione di una rendita di invalidità del 14% dal 1° novembre 2020, viola il diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto lo svolgimento del processo, le basi legali ritenute applicabili e i rapporti medici agli atti. Ricordati i criteri di valutazione dei referti medici, la Corte cantonale ha osservato di non avere nessun motivo per scostarsi dagli accertamenti del medico fiduciario Dr. med. B.________, il quale ha attestato una piena capacità lavorativa in un'attività adatta. Ha citato il referto del Dr. med. C.________ del 20 agosto 2019, sottolineando che se l'assicurato può svolgere un lavoro adatto alle sue condizioni di salute, egli può anche condurre una vita normale e non dovere più far capo agli antinfiammatori per lenire il dolore al ginocchio sinistro quando lo sforza a lungo. I giudici cantonali hanno dedotto anche dal successivo rapporto del Dr. med. C.________ del 20 ottobre 2020 che la limitazione del 50% accertata da questo medico si riferisse chiaramente al lavoro come cuoco, non essendo possibile, per definizione stessa, trovare degli accorgimenti che permettano di non affaticare troppo il ginocchio nell'esecuzione di tali mansioni. Per quanto attiene all'assunzione di antidolorifici il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è appoggiato alla disamina del medico fiduciario, il quale ha affermato che in un'attività adatta non c'era ragione per il ricorrente di dover fare capo ad antinfiammatori, i quali dovrebbero essere steroidei per non gravare sull'insufficienza renale cronica moderata di cui il ricorrente è affetto.  
 
3.2. Il ricorrente fonda il suo ricorso sulle valutazioni del Dr. med. C.________. Afferma che quello specialista non si sarebbe espresso sull'esigibilità in un'attività adeguata e non vi sarebbero elementi in tal senso. La conclusione del Tribunale cantonale delle assicurazioni non potrebbe quindi essere accolta, poiché sprovvista di elementi a suo sostegno. L'esame della Corte cantonale non sarebbe il frutto di una ponderazione corretta ed esaustiva della documentazione agli atti.  
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), per cui, secondo l'esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente.  
 
4.2. Il ricorrente si limita sostanzialmente a mettere in luce la circostanza che il Dr. med. C.________ non abbia accennato la capacità lavorativa in un'attività adatta. Tale situazione non è sufficiente per ritenere inconcludenti le valutazioni del Dr. med. B.________, medico fiduciario dell'assicuratore. Infatti, il Dr. med. C.________ non tenta nemmeno di indurre il dubbio rispetto alla ponderazione del medico incaricato dall'assicuratore. Il Dr. med. C.________ non pretende che il ricorrente non possa svolgere un'attività adatta al 100%. Il fatto che egli abbia concentrato la sua disamina sulla precedente attività di cuoco, accontentandosi di affermare che ormai una riqualifica in un'altra attività non era più esigibile, non è sufficiente per mettere in discussione le conclusioni fatte proprie dalla Corte cantonale sulla base degli accertamenti del Dr. med. B.________. Le censure del ricorrente sono quindi infondate. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza precedente (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
4.3. Per stessa ammissione del ricorrente, l'aspetto economico del calcolo non è oggetto di contestazione e non necessita di essere valutato nuovamente.  
 
5.  
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto senza scambio di scritti secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 21 dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi