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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.420/2002 /viz 
 
Sentenza del 22 aprile 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Matteo Cavalli, 
studio legale Velo & Associati, via Soave 5, 
casella postale 3464, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
A.________, 
opponente, patrocinato dallo Studio legale Gambazzi & Berra, via Dogana Vecchia 2 - via Nassa, 
casella postale 2687, 6901 Lugano, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (sospensione cautelare dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85a LEF); 
 
ricorso di diritto pubblico dell'8 novembre 2002 contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
La banca X.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 4'189'732.--. Quest'ultimo, che non ha interposto opposizione al precetto esecutivo, ha inoltrato - sulla base dell'art. 85a LEF - al Pretore del distretto di Lugano un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione, avanzata fino al pignoramento. Il Pretore ha respinto la domanda cautelare con decisione del 22 febbraio 2002. 
2. 
Con sentenza 7 ottobre 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal soccombente, ha accolto l'istanza provvisionale, ha ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano di sospen dere provvisoriamente l'esecuzione e ha posto le spese processuali e le ripetibili di entrambe le istanze a carico dell'istituto di credito. Interpretando l'impegno 21 luglio 2000 su cui si fonda la banca, i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che la procedente non ha né provato né reso verosimile l'esistenza del credito che intende incassare, motivo per cui la petizione dell'escusso apparirebbe molto verosimilmente fondata. 
3. 
Con ricorso di diritto pubblico dell'8 novembre 2002 la banca X.________ postula l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Narrati i fatti, lamenta una violazione dell'art. 9 Cost., asserendo che la Corte cantonale non si sarebbe limitata ad un esame di verosimiglianza, ma avrebbe praticamente anticipato la decisione della causa di merito - che è pendente innanzi al Pretore - con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova. In seguito a tale anticipazione del giudizio sulla petizione, l'escusso avrebbe rinunciato a gran parte delle prove in precedenza chieste all'udienza preliminare. La sentenza d'appello sarebbe quindi lesiva del principio ancorato sia nel diritto cantonale (art. 86 CPC ticinese) sia in quello federale (art. 3 cpv. 2 PC), secondo cui il giudice deve limitare il proprio giudizio a quanto chiesto dalle parti. Anche se nel dispositivo della sentenza impugnata la Corte d'appello si è limitata a pronunciare la sospensione dell'esecuzione, essa avrebbe nondimeno precorso la decisione di merito di una causa ancora pendente innanzi al giudice di primo grado. 
Non è stata chiesta una risposta al gravame. 
4. 
Un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito, che non riguardano la competenza o domande di ricusa, unicamente se esse possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 1 e 2 OG). Il pregiudizio dev'essere di natura giuridica: deve cioè riguardare un pregiudizio che nemmeno una decisione finale favorevole alla ricorrente eliminerebbe completamente. Un semplice inconveniente fattuale, quale il prolungamento della procedura o un aumento dei suoi costi, non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica (DTF 127 I 92 consid. 1c pag. 94 con rinvii). A meno che il sussistere di un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG non lasci spazio a dubbi, compete alla parte ricorrente non solo allegare, ma pure dimostrare l'esistenza di un siffatto pregiudizio (DTF 116 II 80 consid. 2c pag. 84). 
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il giudizio impugnato, con cui l'autorità cantonale ha ordinato la sospensione provvisoria della procedura di esecuzione, è una decisione incidentale ai sensi della norma in discussione (sentenza 5P.265/1999 del 29 settembre 1999, consid. 1), poiché non pone fine alla lite. La ricorrente non dimostra tuttavia che la sentenza cantonale le cagiona un pregiudizio irreparabile come quello descritto dalla summenzionata giurisprudenza. Essa non spiega il motivo per cui subirebbe un danno irreparabile dalla sospensione dell'esecuzione promossa nei confronti della controparte, né il verificarsi di un pregiudizio nel senso dell'art. 87 cpv. 2 OG appare evidente nella fattispecie. Infatti, se la petizione incoata dalla controparte e fondata sull'art. 85a LEF non dovesse essere accolta, l'esecuzione continuerà il suo corso dallo stadio (pignoramento) in cui è stata provvisoriamente sospesa. In queste circostanze, atteso che la ricorrente non allega alcun pregiudizio di natura giuridica né lo stesso è ravvisabile, il gravame non può essere esaminato nel merito. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 aprile 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: