Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 334/04 
 
Sentenza del 22 aprile 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Z.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291, 73054 Presicce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 15 aprile 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Z.________, cittadina italiana nata nel 1964, nubile, ha lavorato in Svizzera nel 1982, nel 1983 e dal 1985 al 1994 solvendo regolari contributi alle assicurazioni sociali. Rientrata in Italia, non ha più svolto attività lucrativa. 
 
Dopo che una precedente domanda era stata respinta, con decisione amministrativa del 10 giugno 1996, in data 30 aprile 2002 l'interessata ha formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 
 
Esperiti i necessari accertamenti a cura dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di C.________ - che, dopo avere rilevato una "ernia discale L4-L5 sinistra accertata alla TAC a modesta incidenza funzionale, lievi esiti di frattura testa omerale destra", ha attestato un grado di invalidità del 30% -, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), aderendo al parere del proprio servizio medico, dott. L.________, che confermava la valutazione operata dai medici dell'INPS, ha respinto la domanda di prestazioni per decisione del 29 luglio 2003, sostanzialmente ribadita con provvedimento dell'8 ottobre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata e alla documentazione medica prodotta. 
B. 
Allegando ulteriori atti sanitari, Z.________, con il patrocinio dell'avv. Potenza, si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ha respinto il gravame per pronuncia del 15 aprile 2004. 
C. 
Sempre assistita dall'avv. Potenza, Z.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale nonché il riconoscimento di una rendita di invalidità. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), l'autorità commissionale, ricordati i compiti del medico ai fini di tale valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4 con riferimenti; VSI 2000 pag. 326 consid. 2b) e i limiti temporali - compresi tra il 30 aprile 2001 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e l'8 ottobre 2003 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, ha pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, la 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, non essendo applicabile ratione temporis alla presente procedura], art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire, come già spiegato dalla Commissione di ricorso nell'impugnato giudizio, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3). 
 
Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
2. 
Questa Corte, dopo attento esame dell'incarto, può rinviare alle esaurienti conclusioni dei giudici commissionali. In particolare, alla pronuncia impugnata può essere prestata adesione nella misura in cui ha constatato - sulla scorta della documentazione all'inserto, sottoposta per un parere, rivelatosi unanime e convincente, ai due distinti sanitari intervenuti per conto dell'UAI (dott. L.________ e dott. F.________) - che, perlomeno fino alla data della decisione su opposizione, la quale, come già è stato detto, delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice, le turbe di cui soffre l'assicurata non sono state di gravità tale da cagionare delle ripercussioni rilevanti sulla sua capacità lavorativa e di guadagno in attività adeguata e, quindi, da giustificare il riconoscimento di un'invalidità di grado pensionabile. 
 
Dopo avere pertinentemente rilevato come anche il servizio medico dell'INPS di C.________, dott. T.________, abbia ravvisato un tasso invalidante (30%) insufficiente per invocare il diritto a una rendita, a giusto titolo quindi i primi giudici hanno tutelato il provvedimento di rifiuto di prestazioni. 
3. 
Dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio commissionale querelato dev'essere confermato. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 aprile 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: