Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_176/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 maggio 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Maghetti, 
2.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
 
Oggetto 
Procedimento penale, decreto di sospensione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 17 ottobre 2008 B.________ ha denunciato A.________ per i reati di lesioni semplici/vie di fatto. Nell'ambito del procedimento A.________ è stato sentito quale imputato, il querelante e altre due persone quali testimoni. Con decreto del 19 giugno 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha posto il denunciato in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, ritenendolo colpevole di lesioni semplici, per aver colpito con calci e pugni il denunciante. L'accusato ha interposto opposizione. 
 
B.   
Il 7 agosto 2013 A.________ ha querelato B.________ per i reati di "aggressione, denuncia mendace, falsa testimonianza, truffa, lesioni e vie di fatto, ingiuria e minaccia, diffamazione e sviamento della giustizia" in relazione ai fatti oggetto della querela del 2008. Con decisione del 9 settembre 2013 il PP ha decretato la sospensione di quest'ultimo procedimento, considerato che si tratta degli stessi fatti oggetto del citato decreto di accusa. A.________ è allora insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con giudizio del 24 marzo 2014 ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede che la CRP lo convochi allo scopo di poter esporre oralmente i fatti da lui denunciati, in via subordinata che sia sentito oralmente dal PP. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. La decisione impugnata è stata pronunciata in materia penale. Il gravame, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), dev'essere pertanto trattato come ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.3. La decisione litigiosa non pone fine al procedimento e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 138 III 46 consid. 1.1). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 139 IV 113 consid. 1; sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1, in RtiD II-2012 pag. 182: le condizioni previste dalla lett. b non sono indubbiamente realizzate). L'adempimento di questo requisito dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4). Il ricorrente non si esprime del tutto su questa questione, decisiva.  
 
1.4. Nelle conclusioni, egli si limita a chiedere d'invitare le autorità cantonali a udirlo personalmente in relazione alla sua denuncia. Egli non postula tuttavia di annullare la decisione impugnata nella misura in cui ha respinto il reclamo (dispositivo n. 1), ma soltanto limitatamente all'accollamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle ripetibili di fr. 250.-- (dispositivo n. 2). Al riguardo occorre ricordare che il giudizio accessorio sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione incidentale non è di massima suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Esso può fare l'oggetto di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente nel quadro di un ricorso contro la decisione incidentale sul punto principale, a condizione che tale rimedio giuridico sia proponibile giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF. In caso contrario è possibile contestate la ripartizione delle spese e delle ripetibili solo nel ricorso rivolto contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 135 III 329 consid. 1.2 e 1.2.2). La questione di sapere se in concreto la censura relativa all'asserita lesione del diritto di essere sentito attenga al punto principale della decisione impugnata (DTF 138 III 94 consid. 2.3; 132 IV 63 consid. 5.3) non dev'essere esaminata oltre, visto che il ricorrente non chiede di annullare il dispositivo n. 1 della decisione impugnata, con il quale è stato respinto il reclamo. Ora, secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le richieste delle parti, per cui la conclusione che circoscrive la materia del contendere di per sé dovrebbe essere formulata in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza (Laurent Merz, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., 2011, n. 15 ad art. 42).  
 
2.  
 
2.1. Anche quando un ricorso è diretto contro un decreto di sospensione della procedura e il ricorrente non invochi una violazione del principio della celerità (diniego di giustizia formale o rifiuto di decidere), ma la violazione di altre garanzie costituzionali in relazione con l'applicazione del diritto di procedura penale, dev'essere adempiuta la condizione del pregiudizio irreparabile (DTF 134 IV 43 consid. 2).  
 
2.2. Nella fattispecie l'accenno di critica a un preteso diniego di giustizia è chiaramente infondato. È infatti a ragione che la CRP ha rilevato che il ricorrente ha sporto denuncia, per fatti avvenuti nel 2008, soltanto nel 2013; la circostanza che il decreto di accusa è stato emanato nel 2013 non è decisiva al riguardo. Il ricorrente, che non si confronta peraltro con i differenti argomenti esposti nella decisione impugnata sui motivi di sospensione previsti dall'art. 314 CPP (sulle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF vedi DTF 138 I 225 consid. 3.2), si limita ad addurre che il PP, decretando la criticata sospensione, avrebbe rinunciato ad approfondire i fatti oggetto della sua denuncia e che, non avendolo udito personalmente, avrebbe asseritamente violato il suo diritto di essere sentito.  
Egli non dimostra tuttavia che la durata del procedimento penale sarebbe, allo stadio attuale, già eccessiva, né rende verosimile che il criticato diniego e l'eventuale prolungamento della procedura che ne consegue comporterebbero necessariamente e in maniera evidente un rischio di violazione della garanzia, peraltro della controparte, di essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.) e del principio di celerità. Conformemente alla prassi, non vi è quindi motivo di rinunciare ai presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 93 LTF (DTF 134 IV 43 consid. 2.2-2.6; DTF 135 III 127 consid. 1.3; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 1.3-1.5). 
Del resto, dopo la riattivazione dell'istruzione (art. 315 CPP), il ricorrente potrà riproporre, se del caso, l'assunzione dei mezzi di prova che riterrà necessari (DTF 136 IV 92 consid. 4.1; 134 III 188 consid. 2.3; sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, in SJ 2013 I pag. 89). 
 
3.   
In assenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale alla controparte, che non è stata invitata a esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 maggio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri