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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_303/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 giugno 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Ltd., 
patrocinata dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 2 settembre 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, nell'ambito di un procedimento promosso nei confronti di B.________ e altre persone per titolo di riciclaggio di denaro. In seguito a un furto di beni di ingente valore subito dal predetto, da questi stimati in circa Euro 5/6 milioni, le autorità estere hanno accertato un'ingiustificata sproporzione tra le sue capacità reddituali e le sue enormi disponibilità. Dalle indagini è poi risultato che l'interessato ha accumulato tali somme di denaro facendo affluire, su conti a lui intestati o riconducibili presso C.________, ingenti somme di denaro appartenenti a terzi e provenienti da relazioni intestate a diverse società estere aperte presso banche svizzere. I bonifici proverrebbero da una determinata famiglia allo scopo di trasferire denaro di possibile provenienza illecita. 
 
B.   
Con decisione di chiusura dell'11 dicembre 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'autorità italiana di tutta la documentazione inerente a cinque conti bancari intestati ad A.________ Ltd. Adito da quest'ultima, con decisione del 21 maggio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile. 
 
C.   
Avverso questo giudizio A.________ Ltd. presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via preliminare, di sospendere la procedura e di rinviare la causa al MPC affinché proceda alla cernita dei documenti sequestrati concedendo alla ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo e, in via principale, di annullare la decisione di chiusura del MPC, subordinatamente di trasmettere i documenti in forma anonimizzata. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
1.3. Il TPF ha accertato, ciò che non è contestato dalla società ricorrente, ch'essa è stata disciolta da tempo. Ha poi ricordato che quando la persona giuridica è stata sciolta e pertanto, come in concreto, essa non può più agire, l'avente diritto economico è eccezionalmente legittimato a ricorrere (DTF 123 II 153 consid. 2). Ha quindi chiesto alla ricorrente di produrre la documentazione sui poteri di rappresentanza dell'avente diritto economico, lasciando nondimeno aperta la questione della sua legittimazione, poiché il gravame era comunque infondato nel merito. Ora, l'atto di ricorso in esame, inoltrato da una persona giuridica sciolta da tempo, senza peraltro dimostrare che la liquidazione non sia avvenuta in maniera abusiva, è chiaramente inammissibile per carenza di legittimazione, quesito, decisivo, sul quale la ricorrente neppure si esprime (sentenze 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2 e 1C_122/2011 del 23 maggio 2011 consid. 4.2 con numerosi rinvii).  
 
1.4. Il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore motivo. La ricorrente, limitandosi in effetti a postulare l'annullamento della decisione di chiusura del MPC, che non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e cpv. 1 AIMP; RS 351.1), non chiede di annullare quella del TPF, l'unica impugnabile: per l'effetto devolutivo del ricorso, seppure da considerarsi come materialmente contestata, quella di chiusura è infatti sostituita da quella dell'istanza precedente (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; sentenza 1C_359/2014 del 25 luglio 2014 consid. 1.3 e rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, richiesta peraltro superflua, visto che nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale i ricorsi presentati contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta hanno effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 22 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri