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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_871/2009 {T 0/2} 
 
Sentenza del 22 ottobre 2009 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
F.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 settembre 2009. 
 
Visto: 
il ricorso del 12 ottobre 2009 (timbro postale) contro il giudizio del 9 settembre 2009 con cui il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato dalla F.________ SA avverso la decisione su opposizione 22 aprile 2009 della Sezione del lavoro del Cantone Ticino in materia di condono dell'obbligo di restituire prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione indebitamente percepite; 
 
considerando: 
che un ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere, oltre alle conclusioni, una motivazione con cui viene spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 95 seg. LTF); 
che in assenza di una siffatta motivazione non è possibile entrare nel merito del ricorso; 
che in particolare il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della pronuncia impugnata e indicare in che cosa consista la pretesa violazione; 
che in concreto l'atto ricorsuale non adempie le esigenze di motivazione imposte dalla legge, considerato che il gravame non si confronta nelle debite forme con le considerazioni esposte dalla precedente istanza, né spiega in quale misura la pronuncia impugnata violerebbe il diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. con riferimenti); 
che la società ricorrente infatti si limita in sostanza a ricordare i fatti di causa e ad esporre la propria situazione personale; 
che, in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, senza necessità di fissare un termine suppletorio secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 o secondo i principi generali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 e seg.; 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128); 
che giusta l'art. 108 cpv. 2 LTF, il Presidente della Corte può delegare il compito di decidere in procedura semplificata a un altro giudice; 
che, viste le particolari circostanze, si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. 
 
Lucerna, 22 ottobre 2009 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Frésard Schäuble