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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_728/2018  
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Maltrattamento di animali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° giugno 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.233). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 14 luglio 2017 la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto A.________, agricoltrice di professione, autrice colpevole di maltrattamento di animali, per avere a V.________, nel periodo dal 22 aprile 2016 all'8 giugno 2016, omesso di foraggiare adeguatamente nove bovini, tra cui in particolare le bovine con marca auricolare www (deceduta per cachessia), xxx e yyy. All'imputata è inoltre stato rimproverato di avere, nel periodo dal 10 novembre 2010 all'8 giugno 2016, tenuto il bestiame in soprannumero rispetto alle capacità della stalla, rispettivamente in condizioni igieniche e sanitarie deplorevoli. Le è altresì stato addebitato di avere omesso di fornire le necessarie cure veterinarie alla bovina con marca auricolare zzz, deceduta per eutanasia il 6 luglio 2016, siccome affetta da una pododermatite cronica asettica diffusa, da una pododermatite asettica localizzata e presentante una vecchia frattura non curata della falange terminale, come stabilito da un referto autoptico del 22 dicembre 2016. 
L'imputata è per contro stata prosciolta dall'accusa di maltrattamento di animali con riferimento ad altri fatti avvenuti in un periodo precedente. La Giudice supplente della Pretura penale l'ha quindi condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, nonché alla multa di fr. 400.--, fissando in quattro giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. La pena valeva come parzialmente aggiuntiva a una precedente pena pecuniaria inflittale con decreto d'accusa del 23 febbraio 2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
B.   
Adita dall'imputata, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 1° giugno 2018, prosciogliendola dall'imputazione di maltrattamento di animali limitatamente all'addebito di non avere nutrito la bovina con marca auricolare yyy. Ha per il resto confermato il giudizio di colpevolezza e la pena pecuniaria alla quale l'imputata è stata condanna dal primo giudice, riducendo l'ammontare della multa a fr. 360.--. 
 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso dell'11 luglio 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolta da tutte le imputazioni. 
 
D.   
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile come ricorso in materia penale. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. La ricorrente si limita per la quasi totalità del gravame a riprodurre testualmente, adattandolo in alcuni punti sotto il profilo redazionale, l'allegato di appello presentato dinanzi alla Corte cantonale. Una simile motivazione non adempie le esposte esigenze ed è quindi inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.3). La ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio della CARP, unico oggetto dell'impugnativa, spiegando puntualmente perché violerebbero il diritto o poggerebbero su accertamenti di fatto chiaramente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Le critiche appellatorie rivolte contro la sentenza impugnata non sostanziano arbitrio alcuno, né rendono minimamente verosimile una violazione di specifiche disposizioni del diritto federale.  
La ricorrente in particolare non fa valere la lesione delle disposizioni della legge federale sulla protezione degli animali, del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e della relativa ordinanza sulla protezione degli animali, del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), su cui è fondato il giudizio di condanna. Accenna in modo generico ad accertamenti inesatti o incompleti, ma non si confronta specificatamente con i fatti esposti nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi sarebbero manifestamente in contrasto con determinati atti e pertanto arbitrari. Laddove poi richiama il principio "in dubio pro reo", disattende che nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, esso non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 138 V 74 consid. 7). 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente accenna ad una violazione del suo diritto di essere sentita, adducendo che a tutt'ora alcuni atti del procedimento penale non le sarebbero stati trasmessi. Fa in particolare riferimento al rapporto del 10 maggio 2016 dell'Ufficio del veterinario cantonale, alle risultanze di un controllo veterinario del 22 ottobre 2015 e ad una segnalazione del 22 aprile 2016 della Società svizzera per la protezione degli animali.  
 
3.2. La ricorrente solleva la censura in termini generici. Non sostiene che le sarebbe stato rifiutato l'accesso agli atti nella procedura dinanzi alle autorità cantonali e non fa esplicitamente valere una violazione del suo diritto di esaminare gli atti giusta l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. Disattende inoltre che dall'incarto risulta che la sua patrocinatrice ha visionato gli atti dell'istruzione penale dinanzi alla Pretura penale il 20 aprile 2017. Dal verbale del dibattimento, emerge altresì che in quella sede le parti hanno rinunciato ad assumere di nuovo determinate prove, già esperite nella procedura preliminare. Del resto, nell'allegato d'appello, la ricorrente non ha lamentato una violazione del suo diritto di essere sentita o l'esistenza di carenze sotto il profilo formale e dei diritti di difesa nella procedura penale. Nell'interrogatorio dinanzi al giudice di primo grado, alla ricorrente sono peraltro stati specificatamente contestati una serie di rapporti di controllo dell'Ufficio del veterinario cantonale, tra cui in particolare quello del 10 maggio 2016, sul quale ha quindi potuto esprimersi. In tali circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata in questa sede, deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità.  
 
4.  
 
4.1. Nel resto del gravame la ricorrente, come visto, ribadisce sostanzialmente le argomentazioni presentate in appello. Contesta genericamente le cause della magrezza dei suoi bovini e l'affidabilità dei referti dell'Ufficio del veterinario cantonale, rimproverando alle precedenti istanze di non avere tenuto conto dei rapporti redatti da B.________SA, che non avrebbe riscontrato inadempienze nella conduzione dell'azienda agricola.  
 
4.2. La Corte cantonale nei considerandi da 6.4 a 6.6 del giudizio impugnato ha spiegato per quali ragioni è giunta alla conclusione secondo cui da tempo i bovini della ricorrente non avevano ricevuto regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati giusta gli art. 3 cpv. 3 e 4 cpv.1 OPAn. Ha parimenti esposto i motivi per cui ha ritenuto gli scarni rapporti di B.________SA privi di credibilità, fondandosi per contro sui referti dell'Ufficio del veterinario cantonale, siccome dettagliati e corredati da documentazione fotografica (cfr. sentenza impugnata, consid. 7.4). La ricorrente non si confronta in modo puntuale con i suddetti considerandi e non spiega quindi con una motivazione specifica, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché sarebbero manifestamente insostenibili o violerebbero determinate disposizioni del diritto federale. Insufficientemente motivato, il gravame non deve pertanto essere vagliato oltre.  
 
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 ottobre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni