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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.442/2002 /col 
 
Sentenza del 22 novembre 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Gadoni. 
 
M.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti, Largo Zorzi 12, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
infrazione delle norme sulla circolazione stradale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 luglio 2002 dal Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decisione del 25 gennaio 2002 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha inflitto a M.________ una multa di fr. 1'000.--, in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr e 8 cpv. 3 ONC. Gli rimproverava di essere circolato, il 9 agosto 2001, alla guida della vettura xxx, sull'autostrada in modo inadeguato e pericoloso, effettuando ripetuti sorpassi a destra e rientri a sinistra, provocando così, anche per l'intensità del traffico e le condizioni meteorologiche, situazioni di pericolo. 
L'infrazione era stata denunciata da un'automobilista che, circolando sulla corsia di sinistra del tratto autostradale Bellinzona sud - Bellinzona nord, si è vista raggiungere a una distanza insufficiente e poi superare sulla destra da una Mercedes serie S di colore grigio, targata xxx, che aveva poi superato sempre a destra altri veicoli transitanti nella corsia centrale. Un'analoga segnalazione era giunta da un altro conducente che era stato superato due volte sulla destra dalla stessa Mercedes, con le medesime indicate targhe, su un tratto autostradale più a sud. 
B. 
Il Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo, cui il Dipartimento aveva trasmesso un'impugnativa di M.________, ha confermato con sentenza del 5 luglio 2002 la condanna. Secondo il Giudice, le testimonianze dei due conducenti che avevano notato, segnalato e descritto in modo autonomo i fatti, segnatamente la vettura e le caratteristiche del conducente, permettevano di ritenere M.________ colpevole dell'infrazione imputatagli; né si giustificava di dare seguito alla richiesta di assumere ulteriori prove, siccome volte soprattutto a dimostrare gli spostamenti del ricorrente il giorno successivo all'infrazione. 
C. 
M.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti all'Autorità cantonale per un nuovo giudizio. Fa valere una violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio, del principio della buona fede e della presunzione d'innocenza. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Il Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo si conferma nella sentenza impugnata. Il Dipartimento delle istituzioni comunica di condividere le conclusioni contenute nella sentenza impugnata e di attenersi a quanto già evidenziato negli atti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 Salvo eccezioni che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 127 II 1 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a-c). Il ricorrente ha chiesto, oltre all'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per un nuovo giudizio: questa conclusione, priva di ingiunzioni vincolanti, è di per sé proponibile e, pur se sostanzialmente superflua, non contrasta con la natura cassatoria del rimedio (DTF 118 Ia 184 consid. 1d, 110 II 249 consid. 1c). 
1.2 Il ricorrente fa essenzialmente valere una pretesa violazione di diritti costituzionali. Le censure invocate sono proponibili nel ricorso diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.). 
1.3 Il ricorso di diritto pubblico non comporta una semplice continuazione del procedimento cantonale, ma è un rimedio di diritto indipendente e straordinario che apre una nuova procedura, volta a far esaminare se la decisione dell'ultima istanza cantonale, di per sé definitiva, violi i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 118 III 37 consid. 2a e riferimenti). Nell'ambito di questa procedura non si possono quindi di massima addurre nuove prove o nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 124 I 208 consid. 4b pag. 212, 118 III 37 consid. 2a, 118 Ia 20 consid. 5a, 117 Ia 1 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 segg.). I documenti prodotti dal ricorrente soltanto in questa sede, segnatamente le dichiarazioni che attesterebbero la sua presenza in Italia il giorno dell'infrazione, non possono quindi essere considerati. 
2. 
2.1 Il ricorrente critica essenzialmente il rifiuto del Giudice cantonale di prorogare il termine per presentare, in particolare, dichiarazioni a suo discarico rilasciate da persone che lo avrebbero visto in Italia il giorno dell'infrazione: con tale diniego sarebbero stati violati anche il principio "in dubio pro reo" e il divieto dell'arbitrio. Egli lamenta pure l'accenno del Giudice cantonale all'irritualità di un suo scritto redatto in tedesco. 
A quest'ultimo riguardo, e contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il Giudice cantonale non ha considerato inammissibile la domanda di proroga poiché presentata in tedesco, né per questo motivo si è rifiutato di tenere conto delle risposte alla richiesta di delucidazioni (cfr. comunque, sull'obbligo di rivolgersi alle Autorità nella lingua ufficiale, DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e riferimenti; sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2001, pubblicata in RDAT I-2002, n. 41, pag. 296 segg.). Il Giudice ha in effetti dato atto nel suo giudizio delle richieste e delle argomentazioni esposte dal ricorrente, pur se in tedesco, spiegando con motivazioni di merito le ragioni per cui non le ha ritenute rilevanti. 
2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza dall'art. 4 vCost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT I-2002, n. 83, pag. 529 segg.). A tale riguardo la pretesa violazione del diritto di essere sentito coincide quindi con la censura di violazione del principio "in dubio pro reo", che, riferita in concreto alla valutazione delle prove, è pure esaminata dal Tribunale federale con un potere cognitivo limitato all'arbitrio (cfr., sul principio, DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2). D'altra parte, nell'ambito di questo esame, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata solo quand'è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 124 I 208 consid. 4a, cfr. pure DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii). 
2.3 Il Giudice cantonale ha sostanzialmente negato l'assunzione delle prove chieste dal ricorrente poiché relative agli spostamenti del giorno successivo all'infrazione e inidonee a suffragare il suo alibi per il 9 agosto 2001. In particolare, i testimoni proposti e la ricevuta del rifornimento di benzina eseguito in Italia avrebbero sì potuto avvalorare la sua partenza, il 10 agosto 2001, dal campeggio di Cecina e l'arrivo al domicilio di Walterswil. Questa circostanza non escludeva però la possibilità, comprovata dagli ulteriori accertamenti, che il ricorrente fosse transitato sull'autostrada in territorio ticinese il pomeriggio del giorno prima, commettendo l'infrazione contestata. D'altra parte, sempre secondo il Giudice, era impensabile che altri ospiti del campeggio, non menzionati né interpellati dal ricorrente, avessero potuto, dopo quasi un anno dai fatti, ricordare con esattezza e affidabilità quanto accaduto il 9 agosto 2001. 
La credibilità di una testimonianza deve essere di massima valutata tenendo conto delle circostanze, della personalità e del comportamento riguardanti il testimone stesso (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., § 54 n. 5), sicché l'affidabilità di una deposizione non può d'acchito essere esclusa soltanto per il tempo trascorso dai fatti e per motivi del tutto estranei al testimone. Tuttavia, nella fattispecie, il Giudice cantonale ha valutato tutti gli indizi disponibili e in particolare le deposizioni di due conducenti che, in modo autonomo, avevano segnalato analoghe infrazioni commesse con la Mercedes serie S, in circostanze di tempo e di luogo simili. Tali deposizioni, come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, erano state rese liberamente dagli interessati (che circolavano entrambi accompagnati da un passeggero) e coincidevano quanto alla descrizione delle manovre incriminate, al tipo e alla targa del veicolo, alle caratteristiche del conducente, al tratto autostradale interessato, all'orario e alle condizioni atmosferiche nel momento dell'infrazione. D'altra parte, il ricorrente aveva risposto in modo generico alla richiesta di precisazioni formulata dal Giudice, in particolare sugli spostamenti nella giornata del 9 agosto 2001, rilevando comunque di non immaginare quale altra persona, quel giorno, avesse potuto guidare l'automobile. Nelle esposte circostanze, viste soprattutto le decisive deposizioni dei due automobilisti che avevano segnalato le infrazioni, il Giudice cantonale poteva, sulla base di una valutazione globale degli indizi disponibili, non nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza del ricorrente, e considerare di conseguenza ulteriori misure istruttorie non necessarie, perché non idonee a modificare il suo giudizio. 
Il rifiuto di assumere ulteriori prove sulla base di una loro valutazione anticipata non ha portato a una conclusione manifestamente insostenibile e resiste quindi alla critica di violazione dell'art. 29 Cost. Né risulta violato l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU accennato dal ricorrente, ritenuto che questa disposizione prevede garanzie analoghe a quelle enunciate dalla norma costituzionale, compresa la possibilità di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine pag. 135, 124 I 274 consid. 5a e rinvii). 
3. 
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni e al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 novembre 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: