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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_798/2019  
 
 
Sentenza del 22 dicembre 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Emilio Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
sequestro, pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.57). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Come si evince dal giudizio di data odierna nel parallelo incarto del Tribunale federale 5A_609/2019, con istanza 28 febbraio 2019 B.________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di decretare il sequestro degli attivi intestati o appartenenti direttamente o indirettamente a A.________, depositati presso le banche "C.________ SA/ C.________ AG" e presso D.________ SA. Quale titolo, ha menzionato una pretesa di restituzione di somme da lui - quale proprietario e beneficiario economico della società panamense E.________ SA - affidate a A.________, per un importo totale di fr. 2'790'441.02 oltre interessi, al quale va aggiunta una pretesa di fr. 51'057.20 per spese legali di prima e seconda sede, pure questa oltre interessi. Quali cause di sequestro, B.________ ha addotto l'art. 271 cpv. 1 n. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso), l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, latitanza o fuga) e l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all'estero).  
 
A.b. Respinta dal Pretore in data 1° marzo 2019, su reclamo 14 marzo 2019 di B.________ l'istanza è stata parzialmente accolta - sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 per la pretesa restitutoria e di fr. 51'057.20 per le spese legali - dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino con il proprio giudizio 6 giugno 2019, poi rettificato in data 19 giugno 2019 in punto all'esatta denominazione della prima banca (più in dettaglio v. sentenza di data odierna nell'incarto parallelo 5A_609/2019 consid. in fatto A.b). Il decreto di sequestro rettificato è stato notificato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a tale banca il 21 giugno 2019. Il relativo verbale di sequestro porta la data del 24 giugno 2019.  
 
A.c. A.________ è insorta dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, con due comparse distinte del 2 rispettivamente del 4 luglio 2019 (più in dettaglio v. sentenza di data odierna nell'incarto parallelo 5A_609/2019 consid. in fatto B.a e B.b). Con giudizio 12 luglio 2019, la Camera di esecuzione e fallimenti ha dichiarato irricevibile l'istanza di rettifica 2 luglio 2019 e ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso 4 luglio 2019. Il Tribunale federale, adito da A.________ con ricorso datato 26 luglio 2019 (incarto parallelo 5A_609/2019), ha respinto il gravame, nella misura della sua ammissibilità, con sentenza di data odierna.  
 
B.  
 
B.a. Il 18 luglio 2019, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha respinto le domande presentate da A.________ in data 27 giugno, 2 e 17 luglio 2019 e volte allo "sblocco" dei conti aperti presso C.________ AG.  
 
B.b. A.________ ha impugnato la decisione menzionata con ricorso 23 luglio 2019 alla Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità di vigilanza, chiedendone l'annullamento e domandando lo sblocco dei conti aperti presso la predetta banca. Con una "integrazione" del ricorso, di medesima data, ella ha poi chiesto l'annullamento di due decisioni 17 luglio 2019, mediante le quali l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha notificato a C.________ AG e D.________ SA il pignoramento dei conti di lei a favore dei creditori del gruppo n. 2, a concorrenza di complessivi fr. 280'000.-- oltre a spese e interessi.  
 
B.c. Con il giudizio 18 settembre 2019 qui impugnato, il Tribunale di appello ha respinto sia il ricorso sia l'"integrazione" al ricorso.  
 
C.   
Contro la sentenza 18 settembre 2019, A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato un ricorso in materia civile datato 4 ottobre 2019. Chiede la riforma rispettivamente l'annullamento "delle decisioni impugnate" (sic!), l'accertamento del difetto di giurisdizione dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e dell'autorità di vigilanza del Cantone Ticino, e di riflesso la nullità dei sequestri, nonché l'accoglimento dell'eccezione di perenzione delle esecuzioni menzionate nell'attestato di carenza beni provvisorio 9 maggio 2018. 
 
La ricorrente ha assortito il ricorso con una domanda di emissione di un decreto cautelare urgente ex art. 104 LTF, volta allo sblocco immediato del saldo disponibile su un conto bancario, respinta mediante decreto 10 ottobre 2019. 
 
Non sono state chieste osservazioni nel merito, ma è stato acquisito l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; Marco Levante, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (riguardo l'estensione del sequestro v. sentenza 5A_947/2012 del 14 maggio 2013 consid. 4.1), il valore di causa - comunque in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTFin extenso sentenza 2C_50/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii).  
In pendenza di ricorso, la ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale federale, sotto diversi titoli (a titolo informativo, per aggiornamento), numerose comparse (scritto 5 novembre 2019 con allegato, scritto 16 novembre 2019 con allegati, scritto 3 febbraio 2020 con allegato, scritti 21 e 24 febbraio 2020 con allegati, scritto 26 aprile 2020 con allegato, scritto 19 novembre 2020 con allegati e scritto 14 dicembre 2020 con allegati). Non ne ha tuttavia motivato la conformità con le condizioni poste dall'art. 99 cpv. 1 LTF, né la medesima appare evidente. Esse non saranno pertanto prese in considerazione. 
 
1.5. La ricorrente suggerisce la riunione del presente incarto con quello, " collegato e simmetrico ", registrato sotto il riferimento 5A_609/2019, rimettendosi comunque al giudizio della Corte adita.  
 
Per prassi, la congiunzione di due ricorsi in applicazione per analogia dell'art. 24 c pv. 2 PC (v. art. 71 LTF) è possibile allorquando gli stessi sono strettamente connessi; ciò è in particolare il caso quando essi sono rivolti contro la medesima decisione, hanno per protagoniste le medesime parti e sollevano le medesime questioni giuridiche. Nella presente fattispecie, la decisione 12 luglio 2019 oggetto del procedimento 5A_609/2019 mediante la quale la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, si è pronunciata sul sequestro degli averi della ricorrente presso C.________ AG e D.________ SA, ha valenza di premessa per la trattazione del presente ricorso: se, infatti, già il sequestro non fosse conforme alla legge, la questione del dissequestro nemmeno si porrebbe. È il presente ricorso, in altre parole, " la mera prosecuzione cronologica " dell'altro. Una congiunzione dei due incarti non appare dunque opportuna. 
 
2.   
Con ricorso 23 luglio 2019, la ricorrente aveva contestato la decisione 18 luglio 2019 mediante la quale l'Ufficio di esecuzione aveva rifiutato il dissequestro dei conti presso C.________ AG. I Giudici cantonali hanno respinto il ricorso con la decisione qui impugnata. 
In virtù dell'art. 97 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia al sequestro in virtù dell'art. 275 LEF, il sequestro è limitato a quanto basti per garantire i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori procedenti. Viene in tal modo affermato il principio della copertura, rispettivamente il divieto del sequestro per un ammontare eccessivo. In ragione di questo principio, l'ufficio di esecuzione può dover dissequestrare singoli beni, segnatamente quando pretese di terze parti vengono contestate con successo nell'ambito di una procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF); di regola, tuttavia, una modifica del valore dei beni sequestrati non dà luogo a una riduzione dell'importo sequestrato (DTF 136 III 490 consid. 4.4; fraintendibili Schlegel/Zopfi, in Schulthess Kommentar SchKG, 4a ed. 2017, n. 9 e 10 ad art. 97 LEF). 
 
Il blocco di averi eccessivi per rapporto al credito che si vuole garantire può costituire un abuso di diritto. Un tale errore è da imputare all'ufficio di esecuzione, ragione per cui esso va contestato mediante ricorso all'autorità di vigilanza ex art. 17 LEF (sentenza 5A_947/2012 cit. consid. 3.2 e 4.1). 
 
2.1. La ricorrente rimprovera all'istanza precedente in primo luogo "di aver respinto il ricorso immotivatamente e pretestuosamente" per manifesta acredine, persecuzione e volontà di danneggiarla. Invoca il divieto d'arbitrio sia formale sia materiale (con rinvio agli art. 29 cpv. 2 e 9 Cost.), il precetto di correttezza e buona fede (con rinvio all'art. 5 Cost.) e la violazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF. Le vaghe - e offensive - esternazioni non sono tuttavia poste in una chiara relazione con i vari diritti solo genericamente invocati, sicché non è dato comprendere quale fra di essi, e per quale ragione, appaia leso. Peraltro, esse si fondano unicamente su percezioni soggettive della ricorrente circa le finalità che l'autorità giudiziaria perseguirebbe nei suoi confronti, che ella omette di sostanziare con precisi riferimenti a atti o omissioni.  
 
Una tale censura è inammissibile per carente motivazione. 
 
2.2. In un'estemporanea censura in fatto, la ricorrente critica il passo del giudizio impugnato ove l'autorità cantonale indica il debito " a suo dire " esistente e dove afferma che la ricorrente avrebbe asserito che gli averi depositati presso D.________ SA basterebbero a coprire il proprio debito. Il ricorso, tuttavia - anche perché redatto in tono polemico -, non permette di capire quale affermazione della Corte cantonale sia falsa, né per quale ragione, e ancor meno in qual modo il preteso errore possa essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
La censura è inammissibile. 
 
2.3. Il Tribunale di appello ha in primo luogo rammentato che l'ammontare della pretesa di B.________ garantita dal sequestro è quello indicato nella decisione 6 giugno 2019 della stessa Camera di esecuzione e fallimenti, senza influsso alcuno della sentenza 22 maggio 2019 del Tribunale federale che ha negato a B.________ la qualità di danneggiato e accusatore privato nel processo penale. La Corte cantonale ha ricordato che al momento della propria decisione, il credito vantato dal creditore procedente e garantito dal sequestro in questione ammonterebbe a circa fr. 2,2 milioni, interessi compresi. A questo importo, ha ritenuto doversi aggiungere " oltre fr. 278'000.-- " già pignorati a favore dei creditori del gruppo n. 2 in data 6 aprile 2018 con verbale 9 maggio 2018 - verbale che vale quale attestato provvisorio di carenza beni. Con riferimento a quest'ultimo importo, la Corte cantonale ha negato l'applicabilità dell'art. 115 cpv. 3 LEF, i conti presso C.________ AG e D.________ SA non costituendo beni scoperti dopo il pignoramento, e ha anche negato la pretesa decadenza delle esecuzioni per cambio di domicilio, tale trasferimento essendo senza effetto alcuno se avvenuto dopo l'avviso di pignoramento, come semmai nel caso concreto (art. 53 LEF). Comunque, nemmeno in quel caso la prosecuzione dell'esecuzione sarebbe nulla. La censura secondo la quale il preteso cambio di domicilio della ricorrente avrebbe fatto cadere le esecuzioni in questione sarebbe tardiva e in contraddizione con quanto ammesso dalla ricorrente nel suo ricorso contro il verbale di pignoramento.  
 
La ricorrente obietta che i fondi depositati presso le due banche sarebbero sufficienti per garantire l'importo oggetto del sequestro, ciò che peraltro i Giudici cantonali avrebbero ammesso. Il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di liberare il saldo disponibile violerebbe i " precetti della correttezza e della buona fede, violazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF a parte ". 
 
A prescindere dal fatto che il testo del giudizio impugnato non permette di leggervi un'ammissione del Tribunale di appello che gli averi cumulati depositati presso le due banche sarebbero sufficienti, considerazioni tanto generiche non valgono ammissibili censure di violazione di diritti costituzionali, peraltro nemmeno indicati con precisione. La ricorrente, comunque, nemmeno accenna all'abuso di diritto (  supra consid. 2 in fine).  
 
2.4. Il Tribunale di appello ha constatato come l'Ufficio di esecuzione non abbia effettuato calcoli precisi al fine di determinare se almeno una parte degli attivi sul conto C.________ AG potesse essere dissequestrata in applicazione dell'art. 97 cpv. 2 LEF. Ha tuttavia rilevato che la questione era prematura: fintanto che sussisteva la possibilità che il Tribunale federale accogliesse il ricorso di cui all'incarto 5A_609/2019 limitatamente agli averi depositati presso D.________ SA, e dunque fintanto che uno sblocco di tali beni era ipotizzabile, il blocco dell'intero ammontare degli averi presso C.________ AG appariva giustificato - fatto salvo il diritto della ricorrente di presentare una nuova istanza di dissequestro (parziale) dei beni presso C.________ AG in caso di reiezione del suo primo ricorso contro il sequestro.  
 
Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, pertanto, l'ipotesi di un saldo globale attivo superiore all'importo per il quale è stato ottenuto il sequestro dipende dalla conferma della validità di entrambi i sequestri, al momento del giudizio cantonale  sub iudice avanti al Tribunale federale e oggetto della decisione di data odierna nel parallelo incarto 5A_609/2019. La ricorrente ironizza su questo ragionamento, e comunque non lo discute, sicché non vi è ragione di soffermarvisi oltre. Se non per aggiungere che le osservazioni relative all'estensione tematica del ricorso parallelo alla decisione di sequestro dei beni presso D.________ SA, espresse in termini gratuitamente offensivi, non spiegano perché tale ragionamento sarebbe errato.  
 
Se di reale censura si vuole parlare, la medesima va dichiarata inammissibile. 
 
2.5. Assevera poi la ricorrente che la sentenza 22 maggio 2019, con la quale il Tribunale federale ha negato al creditore sequestrante la qualità di danneggiato e parte civile, avrebbe per conseguenza che non vi sarebbe più alcuna questione che egli possa sottoporre all'attenzione del giudice civile.  
 
Come spiegato più in esteso nel giudizio di data odierna nell'incarto parallelo 5A_609/2019, l'opinione ricorsuale è errata; e poiché la ricorrente era già stata edotta in proposito tramite un'altra sentenza del Tribunale federale, il suo perseverare in questa censura va ritenuto temerario. Le elucubrazioni ricorsuali in merito alla " pertinenza " degli averi sui suoi conti - stando alle quali se i beni fossero davvero di pertinenza del creditore sequestrante, come questi avrebbe sempre preteso, allora i sequestri sarebbero nulli in quanto portanti su beni non della debitrice -, evidentemente pretestuose e temerarie, sfidano i principi stessi del sequestro, senza tuttavia riuscire a rimetterli seriamente in questione. 
 
2.6. La ricorrente torna in seguito sulla validità del verbale di pignoramento 9 maggio 2018, a valere quale attestato provvisorio di carenza beni, già evocato in precedenza (  supra consid. 2.3).  
 
2.6.1. Ribadisce di aver trasferito il proprio domicilio all'estero prima del pignoramento, sicché quest'ultimo sarebbe nullo.  
 
Il Tribunale di appello ha offerto tre motivi per i quali la censura di nullità di detto pignoramento sarebbe da respingere (  supra consid. 2.3). In primo luogo, il preteso trasferimento di domicilio sarebbe irrilevante se avvenuto dopo l'avviso di pignoramento (art. 53 LEF). In secondo luogo, anche se la ricorrente avesse trasferito il proprio domicilio prima dell'avviso di pignoramento, la procedura esecutiva non sarebbe nulla, poiché il preteso difetto non lederebbe comunque i diritti di terzi; e per un'eventuale impugnazione, i termini sarebbero ampiamente scaduti. Infine, l'obiezione sarebbe proposta in mala fede, non essendosi prevalsa la ricorrente di un cambiamento di domicilio in occasione del suo ricorso contro il verbale di pignoramento 9 maggio 2018, ma avendo anzi in quella medesima sede precisato che il gravame era proposto " nell'interesse di A.________, Lugano".   
 
Che l'avviso di pignoramento sia precedente al preteso trasferimento di domicilio, non si può evincere dalla sentenza impugnata; ma ciò poco importa, atteso che la ricorrente non eccepisce in proposito un incompleto o errato accertamento dei fatti. Comunque, il Tribunale di appello offre una motivazione supplementare: il preteso trasferimento di domicilio da parte della ricorrente non esplicherebbe effetto alcuno, avendo ella medesima menzionato Lugano quale centro di vita. I Giudici cantonali si fondano in proposito sulla affermazione di lei, in sede di ricorso contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018, che il ricorso era proposto " nell'interesse di A.________, Lugano". La ricorrente, che anche qui non solleva una censura per arbitrario accertamento dei fatti, si limita a dirsi " costernata " per l'argomentazione dei Giudici cantonali, dando per " ovvio " che la menzione di Lugano volesse riferirsi alla sede secondaria del suo studio professionale. Ma tale riferimento non si impone come ovvio alla lettura del ricorso, né la ricorrente indica circostanze dalle quali esso emerga spontaneamente. 
 
Infine, non va scordata la terza motivazione alternativa offerta dai Giudici cantonali, secondo i quali nemmeno un pignoramento successivo al cambiamento di domicilio sarebbe nullo, bensì avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente con ricorso contro gli avvisi di pignoramento, ciò che non sarebbe avvenuto (  supra consid. 2.3). La ricorrente non discute questa motivazione, né in punto alla questione della nullità o meno del pignoramento (sulla nullità di decisioni ex art. 22 LEF v. da ultimo sentenza 5A_367/2019 del 23 giugno 2020 consid. 5.1 con rinvii), né circa la tempestività del proprio gravame.  
Ciò suggella l'esito della censura, che va dichiarata inammissibile. 
 
2.6.2. Sempre con riferimento al verbale di pignoramento 9 maggio 2018, la ricorrente evoca la perenzione delle relative esecuzioni. La motivazione parrebbe essere che l'Ufficio di esecuzione aveva attribuito ai conti un valore di stima pari a fr. 1.--, e non di fr. 280'000.--; in altre parole, il pignoramento non sarebbe stato eseguito del tutto. Ne discenderebbe che i beni successivamente svincolati dal sequestro penale sarebbero emersi posteriormente al verbale di pignoramento, da cui l'applicabilità dell'art. 115 cpv. 3 LEF e la necessità di un loro nuovo pignoramento entro l'anno, non effettuato. La decisione impugnata violerebbe pertanto gli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF.  
 
La censura confonde l'importo delle pretese dedotte in esecuzione, fissate nella domanda di esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) e riprese nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 e 2 LEF), a favore delle quali viene ordinato un eventuale sequestro e/o richiesto un pignoramento (art. 89 LEF per la continuazione in via di pignoramento, art. 279 cpv. 3 LEF per la medesima a convalida del sequestro), con la stima dei valori pignorati e/o sequestrati (art. 97 cpv. 1 LEF, su rinvio dell'art. 275 LEF per il sequestro). Nel caso di specie, questi ultimi sono stati stimati a un valore quasi nullo: la ragione - esposta dall'Ufficio di esecuzione nel verbale in questione, riportato per i passaggi essenziali dalla ricorrente medesima - è da ricondursi al fatto che gli averi in questione erano già sottoposti a sequestro penale, per cui una loro restituzione alla sequestrataria pareva improbabile. È pertanto manifestamente errato affermare che il pignoramento in questione non sia stato di fatto eseguito e che gli attivi sui conti sequestrati rappresentino beni nuovamente scoperti ai sensi dell'art. 115 cpv. 3 LEF
 
La censura, infondata, va respinta. 
 
2.6.3. Quale sia la rilevanza della pretesa violazione, da parte dell'Ufficio di esecuzione, delle norme che reggono la procedura di realizzazione (art. 116 cpv. 1 e 121 LEF) risulta, nel contesto del presente ricorso, incomprensibile. La censura è comunque già di per sé inammissibile, in quanto rivolta contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione (v. art. 75 cpv. 2 LTF) e apparentemente non sottoposta all'istanza precedente (v. art. 99 cpv. 1 LTF) - almeno non lo pretende la ricorrente sulla base di un puntuale rinvio agli atti del ricorso cantonale, come le incomberebbe dimostrare.  
 
 
3.   
Con atto integrativo 23 luglio 2019, la qui ricorrente aveva impugnato avanti al Tribunale di appello due decisioni dell'Ufficio di esecuzione datate 17 luglio 2019, mediante le quali era stato segnalato a C.________ AG e D.________ SA il pignoramento dei conti di lei a favore dei creditori del gruppo n. 2 a concorrenza di complessivi fr. 280'000.--. I Giudici cantonali hanno trattato il ricorso nel quadro della decisione qui impugnata, respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto l'eventuale cambiamento di domicilio della ricorrente non aveva modificato il foro esecutivo, per le ragioni già esposte (  supra consid. 2.6.1).  
 
Le relative censure ricorsuali sono senza pregio. Ribadendo che il preteso trasferimento di domicilio era avvenuto prima del 9 maggio 2018 (data del verbale di pignoramento valente attestato di carenza beni provvisorio), la ricorrente si limita a riproporre la propria opinione, senza discutere la motivazione della Corte cantonale. Ella non contesta la tesi del Tribunale di appello secondo la quale anche in tali condizioni il pignoramento non sarebbe nullo bensì semmai impugnabile, e nemmeno pretende di averlo impugnato tempestivamente. Solo per desiderio di completezza si rileva peraltro che la Corte cantonale non ha ammesso che l'unica sede ove effettuare i pignoramenti presso le banche sarebbe Zurigo. 
 
Anche a questo proposito, il gravame si rivela inammissibile. 
 
4.   
Per concludere, la ricorrente raccoglie le singole censure esposte in precedenza per presentarle nella loro globalità quali violazioni del divieto d'arbitrio formale - apparentemente inteso quale diniego di giustizia giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. - e del divieto d'arbitrio materiale ai sensi dell'art. 9 Cost., data la reiterazione delle violazioni delle norme sul foro di sequestro e pignoramento nonché di varie altre norme LEF e l'esito violentemente contrario al sentimento di giustizia oltre che alla matematica e alla logica. 
 
Vi sarebbe da chiedersi quale interesse possa vantare la ricorrente a una qualifica supplementare delle proprie censure nella prospettiva dei diritti costituzionali evocati. La reiezione delle singole censure, nella misura della loro ricevibilità, rende la questione irrilevante. 
 
 
5.   
Inammissibile, in quanto insufficientemente motivato, è infine il rimprovero rivolto al Tribunale di appello di aver ignorato un non meglio precisato "sollecito 9 settembre 2019" e una non meglio precisata "istanza d'urgenza 17 settembre 2019". 
 
6.   
Nella limitata misura della sua ricevibilità, il ricorso si appalesa infondato e va in conclusione respinto, con conseguenza di spese giudiziarie a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, non essendo state chieste osservazioni nel merito (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF) e non beneficiandone comunque le autorità chiamate in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 22 dicembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini