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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_102/2020  
 
 
Sentenza del 22 dicembre 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Hänni, Beusch, 
Cancelliere Ermotti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Sindacato A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tutti patrocinati dagli avv. Piero Colombo e Gabriella Mameli, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Gran Consiglio del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Consiglio di Stato, 
Residenza governativa, 
6500 Bellinzona, 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 
6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Legge ticinese sull'apertura dei negozi e relativi regolamento e decreto esecutivo, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro: 
la legge ticinese sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, 
il relativo regolamento del 18 dicembre 2019, e 
il relativo decreto esecutivo del 18 dicembre 2019. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 23 marzo 2015, il Gran Consiglio del Cantone Ticino (di seguito: il Gran Consiglio) ha adottato la nuova legge ticinese sull'apertura dei negozi (LAN/TI; RL/TI 945.200), la quale disciplina nel dettaglio gli orari di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita situati in Ticino. Per quanto qui di interesse, al momento della sua entrata in vigore, la LAN/TI conteneva in particolare le disposizioni seguenti:  
 
" Art. 1 - Campo di applicazione e scopo  
1. La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi). 
2. La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva. 
[...] 
Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali  
Art. 8 - Orario di apertura 
Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30. 
Art. 9 - Apertura serale 
I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo. 
Art. 10 - Deroghe di legge 
1. In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: 
[...] 
f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica; 
g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; 
[...] 
Domeniche e giorni festivi  
Art. 12 - Principio 
I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale. 
Deroghe di legge 
[...] 
Art. 14 - Altre deroghe 
1. In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: 
[...] 
f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica; 
g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; 
[...] 
Deroghe dipartimentali  
[...] 
Art. 16 - Per ragioni economiche 
1. Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00. 
2. Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione. 
3. Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00. 
[...] 
Art. 23 - Entrata in vigore 
1. La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL. 
2. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d'entrata in vigore."  
 
A.b. L'adozione della LAN/TI è stata preceduta da un lungo e tormentato dibattito in seno al Gran Consiglio. Per quanto qui di interesse, l'introduzione nella legge dell'art. 23 LAN/TI ha in particolare posto alcuni problemi. Tale disposizione, infatti, non era inizialmente prevista nel disegno di legge ed è stata aggiunta in seguito a un emendamento presentato nel corso della procedura legislativa (cfr. verbale del Gran Consiglio del 23 marzo 2015, seduta XXXVII [di seguito: verbale GC], pag. 3921). In precedenza, il 2 giugno 2014, nutrendo dei dubbi sulla possibilità per un parlamento cantonale di adottare una norma di questo tipo, il Gran Consiglio aveva rinviato il disegno di legge alla propria Commissione della gestione e delle finanze (di seguito: la Commissione), " affinché essa verificasse quali sono i margini di manovra (fattibilità) per subordinare/legare l'entrata in vigore di una legge di polizia in materia di apertura dei negozi all'adozione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale nel ramo del commercio al dettaglio " (cfr. rapporto di maggioranza aggiuntivo della Commissione del 24 febbraio 2015 [di seguito: rapporto aggiuntivo], pag. 1). Il 26 settembre 2014, la Commissione ha quindi chiesto a un esperto un parere giuridico sulla questione (cfr. rapporto aggiuntivo, pag. 1). Il 28 gennaio 2015, l'esperto ha espresso un parere negativo (cfr. allegato 10 alla memoria di ricorso). Ciò nonostante, il 23 marzo 2015, il Gran Consiglio ha adottato, con 42 voti favorevoli e 41 contrari, l'art. 23 LAN/TI.  
 
A.c. La LAN/TI è stata poi pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale il 27 marzo 2015 (FU 24/2015 del 27 marzo 2015) con l'indicazione del termine per esercitare il diritto di referendum ed è stata accolta in votazione popolare il 28 febbraio 2016 (FU 20/2016 dell'11 marzo 2016). Conformemente all'art. 23 LAN/TI, la legge non è tuttavia stata poi pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino (di seguito: il Bollettino ufficiale), in quanto all'epoca non era ancora entrato in vigore il contratto collettivo di lavoro decretato di obbligatorietà generale menzionato nell'art. 23 cpv. 1 LAN/TI.  
 
A.d. Il 16 ottobre 2019, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino (di seguito: il Consiglio di Stato) ha adottato un decreto che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il commercio al dettaglio fino al 30 giugno 2023. Il 13 novembre 2019, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ha approvato il decreto in parola. Conformemente all'art. 23 LAN/TI, la legge è quindi stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 13 dicembre 2019 (BU 53/2019), unitamente al decreto. L'entrata in vigore della LAN/TI è stata fissata al 1o gennaio 2020.  
 
A.e. Il 18 dicembre 2019, fondandosi sulla LAN/TI, il Consiglio di Stato ha adottato il regolamento ticinese della legge sull'apertura dei negozi (RLAN/TI; RL/TI 945.210) e il decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori (di seguito: il decreto esecutivo; RL/TI 945.220). Il regolamento e il decreto esecutivo sono stati entrambi pubblicati nel Bollettino ufficiale del 20 dicembre 2019 (BU 55/2019) e la loro entrata in vigore è stata fissata al 1o gennaio 2020.  
Il RLAN/TI contiene segnatamente la norma seguente: 
 
" Art. 6 - Località turistiche (art. 10 cpv. 1 lett. f; 14 cpv. 1 lett. f LAN)  
1. Sono considerate turistiche le località che offrono ad esempio cure, sport, escursioni e sog giorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo importante e soggiace a fluttuazioni stagionali.  
2. Le località turistiche per la stagione estiva sono designate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri: 
a) almeno 8'000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1'000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); 
b) almeno 24'000 pernottamenti nella stagione estiva considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3'000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); 
c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero; 
d) almeno 65 abitazioni secondarie; 
e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull'occupazione; 
f) fattore di picco stagionale almeno pari a 2 (il mese dell'anno con il maggior numero di pernottamenti deve essere almeno il doppio rispetto alla media dei pernottamenti mensili sull'arco dell'anno); 
g) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica estiva (2 turisti ogni 10 residenti). 
3. È considerata stagione estiva, il periodo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre. 
4. Le località turistiche per la stagione invernale sono designate dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo se soddisfano almeno quattro dei seguenti criteri: 
a) almeno 3'000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 1'000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); 
b) almeno 9'000 pernottamenti annui considerando il totale nel settore alberghiero, paralberghiero e delle case secondarie (ossia una media di almeno 3'000 pernottamenti al mese nel periodo considerato); 
c) almeno 3 strutture ricettive del settore alberghiero e paralberghiero; 
d) almeno 65 abitazioni secondarie; 
e) una quota superiore al 12% di addetti (ETP) del turismo sull'occupazione; 
f) tasso di pressione turistica (TPT) pari almeno al 20% nella stagione turistica invernale (2 turisti ogni 10 residenti); 
g) almeno una infrastruttura o impianto per le attività di svago tipiche della stagione invernale, piste del ghiaccio, impianti di risalita sciistici. 
5. È considerata stagione invernale, il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio. " 
Il decreto esecutivo prevede segnatamente quanto segue: 
 
" Art. 1  
1. Sono considerate località turistiche, nella stagione estiva, i seguenti comuni, rispettivamente, i seguenti quartieri o frazioni di comuni: 
Nella Regione Bellinzona e Valli  
Acquarossa (limitatamente alla frazione di Leontica), Airolo, Bedretto, Bellinzona (limitatamente alla vecchia Bellinzona, comprensorio antecedente l'aggregazione del 2 aprile 2017 e al quartiere di Montecarasso), Biasca, Blenio (limitatamente alle frazioni di Aquila, Campo Blenio e Olivone), Dalpe, Faido (limitatamente alla vecchia Faido, comprensorio antecedente l'aggregazione 12 ottobre 2005 e alle frazioni di Campello e Sobrio), Prato Leventina, Quinto e Serravalle (limitatamente alla frazione di Malvaglia). 
Nella Regione Lago Maggiore e Valli  
Ascona, Avegno Gordevio (limitatamente alla frazione di Gordevio), Bosco Gurin, Brione Verzasca, Brione sopra Minusio, Brissago, Campo Vallemaggia, Centovalli, Cerentino, Cevio, Cugnasco Gerra, Frasco, Gambarogno (limitatamente alle frazioni di Caviano, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira), Gordola, Lavertezzo, Lavizzara (limitatamente alle frazioni di Brontallo, Fusio e Peccia), Locarno, Losone, Maggia (limitatamente alla vecchia Maggia comprensorio antecedente all'aggregazione dell'8 ottobre 2003 e alle frazioni di Aurigeno e Someo), Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone (limitatamente alle frazioni di Comologno, Gresso e Isorno), Orselina, Ronco sopra Ascona, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte (limitatamente alle frazioni di Cavigliano e Tegna) e Vogorno. 
Nella Regione Luganese  
Agno, Alto Malcantone (limitatamente alla frazione di Arosio), Astano, Cademario, Caslano, Collina d'Oro (limitatamente alla frazione di Montagnola), Lugano (limitatamente ai quartieri di Molino Nuovo, Besso, Loreto, Lugano Centro, Castagnola, Viganello, Pregassona), Magliaso, Massagno, Melide, Monteceneri (limitatamente alla frazione di Medeglia), Monteggio, Morcote, Muzzano, Paradiso, Pura, Sessa, Vernate, Vico Morcote. 
Nella Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio  
Bissone, Breggia (limitatamente alla frazione di Muggio), Brusino Arsizio, Melano, Rovio. 
2. Sono considerati località turistiche, nella stagione invernale, i seguenti comuni, rispettivamente, i seguenti quartieri o frazioni di comuni: 
Nella Regione Bellinzona e Valli  
Acquarossa (limitatamente alla frazione di Leontica), Airolo, Bedretto, Bellinzona (limitatamente alla vecchia Bellinzona, comprensorio antecedente l'aggregazione del 2 aprile 2017), Blenio (limitatamente alle frazioni di Aquila, Campo Blenio e Olivone), Dalpe, Faido (limitatamente alla vecchia Faido, comprensorio antecedente l'aggregazione 12 ottobre 2005 e alla frazione di Campello), Prato Leventina, Quinto, Serravalle (limitatamente alla frazione di Malvaglia).  
Nella Regione Lago Maggiore e Valli  
Ascona, Bosco Gurin, Gambarogno (limitatamente alla frazione di Vira), Locarno, Minusio, Muralto, Tenero-Contra. 
Nella Regione Luganese  
Cademario, Lugano (limitatamente ai quartieri di Molino Nuovo, Besso, Loreto, Lugano Centro, Castagnola), Melide, Paradiso. "  
 
B.  
Il 28 gennaio 2020, il sindacato A.________ (ricorrente 1), B.________ (ricorrente 2), C.________ (ricorrente 3) e D.________ (ricorrente 4) hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui domandano, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento integrale della LAN/TI, del RLAN/TI e del decreto esecutivo. In via subordinata, gli insorgenti chiedono l'annullamento degli art. 10 cpv. 1 lett. f e g, 14 cpv. 1 lett. f e g, 16 e 23 LAN/TI, 6 RLAN/TI e 1 del decreto esecutivo. 
Il Consiglio di Stato, intervenendo sia in rappresentanza del Gran Consiglio (per quanto concerne la LAN/TI), che in nome proprio (per quanto riguarda il RLAN/TI e il decreto esecutivo), ha depositato una risposta e ha chiesto che il gravame sia dichiarato irricevibile e (apparentemente in via sussidiaria) che esso sia respinto. I ricorrenti hanno replicato. Il Consiglio di Stato ha duplicato. Gli insorgenti hanno presentato delle osservazioni di triplica, sulle quali il Consiglio di Stato ha preso posizione. 
 
C.  
Il 3 maggio 2021, il Gran Consiglio ha deciso una modifica della LAN/TI, aggiungendo il seguente capoverso all'art. 8 LAN/TI: 
 
" Art. 8 - Orario di apertura  
[...] 
2. Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti il sabato fino alle ore 19:00. " 
Questa modifica è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 9 luglio 2021 (BU 27/2021) ed è entrata immediatamente in vigore. 
 
 
Diritto:  
 
I. Ricevibilità  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1). 
 
1.1. Secondo l'art. 82 lett. b LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali, categoria nella quale rientra la LAN/TI. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto delle norme, questi atti sono direttamente impugnabili con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 LTF (sentenza 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.2).  
 
1.2. La pubblicazione degli atti legislativi in discussione nel Bollettino ufficiale, che costituisce l'azione determinante da cui comincia a decorrere il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 101 LTF (cfr. sentenze 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.3 e 2C_29/2018 del 13 maggio 2019 consid. 1.3), ha avuto luogo rispettivamente il 13 dicembre 2019 (LAN/TI) e il 20 dicembre 2019 (RLAN/TI e decreto esecutivo). Di conseguenza, il gravame è tempestivo (cfr. art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).  
 
1.3. Oggetto di disamina è unicamente l'atto normativo cantonale in vigore quando è stato inoltrato il presente ricorso (sentenza 2C_8/2021 del 25 giugno 2021 consid. 2.3, destinata alla pubblicazione). La modifica del 3 maggio 2021 (cfr. supra lett. C) non va pertanto esaminata, con la precisazione che i ricorrenti hanno sempre un interesse a ricorrere.  
 
1.4. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF (l'art. 89 cpv. 1 lett. a LTF non si applica in assenza di un rimedio di diritto cantonale, sentenza 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.4), ha legittimazione a ricorrere contro un atto normativo cantonale chi è dallo stesso particolarmente toccato e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Conformemente alla giurisprudenza in materia di controllo astratto delle norme, ciò significa che può ricorrere chi è effettivamente toccato nei propri interessi dalla regolamentazione in questione oppure potrà esserlo in futuro; un interesse virtuale è sufficiente, se il ricorrente rende verosimile che gli potranno un giorno essere applicate le disposizioni contestate (DTF 135 II 243 consid. 1.2; sentenza 2C_1105/2016 del 20 febbraio 2018 consid. 1.3.1, non pubblicato in DTF 144 I 81). L'interesse degno di protezione non deve inoltre essere per forza giuridico; basta un interesse di fatto (DTF 141 I 78 consid. 3.1; sentenza 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.4).  
Le associazioni che hanno la personalità giuridica sono legittimate a ricorrere in loro nome se sono lese nei propri interessi degni di protezione oppure se gli scopi statutari prevedono la difesa degli interessi degni di protezione dei loro membri, a condizione che tali interessi siano comuni alla maggioranza o perlomeno a un grande numero di associati e che ognuno di loro sarebbe legittimato a prevalersene a titolo personale (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4; sentenza 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 1.4). 
 
1.4.1. Nella fattispecie, i ricorrenti 2, 3 e 4 sono lavoratori dipendenti presso negozi attivi nell'ambito del commercio al dettaglio (cfr. anche i documenti annessi alla replica del 20 maggio 2020). Gli art. 8 segg. LAN/TI permettono ai negozi di chiudere alle 19h00 durante la settimana (alle 21h00 il giovedì) e alle 18h30 il sabato (dal 9 luglio 2021, a determinate condizioni e previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali possono restare aperti il sabato fino alle ore 19:00; cfr. il nuovo art. 8 cpv. 2 LAN/TI, qui comunque non in discussione). Essi prevedono inoltre, per determinate categorie di negozi, deroghe fino alle 22h30, nonché il permesso di tenere aperto il negozio durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali. È incontestato che questi orari rappresentano un'estensione dell'orario di apertura dei negozi rispetto a quanto imponeva la previgente legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968, ora abrogata. I ricorrenti 2, 3 e 4 sono quindi particolarmente toccati dalla nuova LAN/TI, in quanto essa, permettendo ai loro datori di lavoro di tenere aperto il negozio più a lungo - in particolare alla sera -, ha un'influenza diretta sull'orario di lavoro che gli interessati possono essere chiamati a svolgere. Gli insorgenti 2, 3 e 4 hanno dunque un interesse degno di protezione a contestare la legge in parola. Analogo discorso vale per il RLAN/TI e il decreto esecutivo, che precisano e mettono in pratica la LAN/TI. Ne consegue che i ricorrenti 2, 3 e 4 sono legittimati a ricorrere contro gli atti legislativi qui in discussione.  
 
1.4.2. Per quanto riguarda il ricorrente 1, gli statuti di tale associazione prevedono che essa difende e promuove gli interessi sociali, economici, politici, professionali e culturali dei suoi membri. Al sindacato possono tra l'altro affiliarsi tutti i lavoratori attivi nel settore dei servizi privati, in particolare nella vendita o nel commercio al dettaglio (cfr. sentenza 2C_70/2019 del 16 settembre 2019 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 145 II 360). Inoltre, i suoi membri possono prevalersi di un interesse virtuale all'annullamento delle disposizioni impugnate, in quanto potenzialmente ognuno di essi potrebbe in futuro lavorare nel Cantone Ticino presso negozi attivi nell'ambito del commercio al dettaglio ed essere così toccato dalle modifiche legislative qui in discussione, in particolare per quanto attiene al proprio orario di lavoro. Al ricorrente 1 va dunque riconosciuta la legittimazione a ricorrere ex art. 89 cpv. 1 LTF.  
 
1.5. Per il resto, presentata nelle forme richieste (art. 42 LTF), l'impugnativa è ricevibile.  
 
II. Potere d'esame del Tribunale federale  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile tra l'altro lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1; sentenza 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 2.1). Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi contro atti normativi cantonali (sentenza 2C_1105/2016 del 20 febbraio 2018 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 144 I 81). In particolare, le censure di violazione di diritti fondamentali sono pertanto esaminate solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).  
L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni esposte. Nella misura in cui non le rispetta, non può pertanto essere esaminata oltre. 
 
2.2. Nel quadro di un controllo astratto di un atto normativo cantonale, il Tribunale federale si impone un certo riserbo, tenuto conto segnatamente dei principi derivanti dal federalismo e dalla proporzionalità (cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.4; 144 I 306 consid. 2). Secondo la giurisprudenza, al riguardo è determinante se alla norma interessata possa essere attribuito un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Il Tribunale federale annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (DTF 141 I 78 consid. 4.2).  
Per verificare la conformità delle norme contestate con il diritto superiore invocato, occorre considerare la portata dell'ingerenza delle stesse nel diritto in questione, la possibilità di ottenere una sufficiente protezione di questo diritto nel contesto di un successivo controllo puntuale delle norme litigiose, nonché le circostanze concrete in cui esse saranno applicate (cfr. DTF 144 I 306 consid. 2; 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 2.2). La semplice circostanza che in singoli casi la disposizione impugnata possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione non conduce di per sé al suo annullamento da parte di questa Corte (cfr. DTF 143 I 137 consid. 2.2; 142 I 99 consid. 4.3.5). 
 
III. Art. 23 LAN/TI  
 
3.  
Date le potenziali conseguenze di un accoglimento del ricorso quanto all'art. 23 cpv. 1 LAN/TI, le censure relative a tale disposizione vanno va gliate in primo luogo. 
 
3.1. Come già esposto, l'art. 23 LAN/TI - qui riportato per maggior chiarezza - ha il seguente tenore:  
Art. 23 - Entrata in vigore  
1. La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L'Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL. 
2. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d'entrata in vigore." 
 
3.2. I ricorrenti rilevano segnatamente che l'art. 23 LAN/TI sottopone (o piuttosto sottoponeva) l'entrata in vigore di tutta la LAN/TI alla conclusione di un contratto collettivo di lavoro (di seguito: CCL) nel settore della vendita decretato di obbligatorietà generale. A mente degli interessati, lo scopo di tale norma sarebbe chiaramente la protezione dei lavoratori, ambito nel quale, dopo l'entrata in vigore della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL o legge sul lavoro; RS 822.11), i cantoni non avrebbero più nessuna competenza legislativa. Secondo gli insorgenti, il caso di specie sarebbe analogo a quello all'origine della DTF 130 I 279 relativa al cantone di Basilea Città, nella quale il Tribunale federale aveva stabilito che una prescrizione cantonale sugli orari di apertura dei negozi che imponeva il rispetto di un contratto collettivo di lavoro aveva come scopo la protezione dei lavoratori ed era quindi contraria al principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Gli insorgenti sostengono in particolare che, adottando l'art. 23 LAN/TI, il legislatore ticinese avrebbe in concreto fatto dipendere l'entrata in vigore della LAN/TI, e quindi la sua applicazione, dall'accordo delle parti al summenzionato CCL. In siffatte circostanze, come nel caso del cantone di Basilea Città, la norma impugnata sarebbe incompatibile con la regolamentazione federale esaustiva sulla protezione dei lavoratori e dovrebbe dunque essere annullata, unitamente a tutta la LAN/TI, poiché contraria all'art. 49 cpv. 1 Cost. (cfr. ricorso, pag. 10 seg.), ciò che imporrebbe di annullare anche il RLAN/TI e il decreto esecutivo (cfr. ricorso, pag. 18).  
 
3.3. Il Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, sostiene che l'art. 23 LAN/TI prevede semplicemente "una delega del potere legislativo al potere esecutivo per la fissazione dell'entrata in vigore della legge" e che tale norma "ha esaurito il proprio scopo quando è stata pronunciata, ovvero il 23 marzo 2015" (risposta del 25 marzo 2020, pag. 6). La LAN/TI non conterrebbe quindi alcuna norma che subordina l'applicazione della legge, segnatamente la concessione di orari di apertura più estesi ai commercianti, al rispetto da parte di questi ultimi delle condizioni previste da un CCL. La situazione sarebbe dunque diversa da quella alla base della giurisprudenza citata dai ricorrenti. Sulla scorta di questi elementi, il Gran Consiglio considera quindi l'art. 23 LAN/TI compatibile con l'art. 49 cpv. 1 Cost.  
 
3.4. Giusta l'art. 49 cpv. 1 Cost., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. Il principio della preminenza del diritto federale si oppone all'adozione o all'applicazione di norme cantonali che, per lo scopo perseguito o i mezzi predisposti per raggiungerlo, eludono il diritto federale o ne contraddicono il senso o lo spirito, oppure che trattano materie che il legislatore federale ha regolamentato in modo esaustivo (DTF 146 II 309 consid. 4.1; 143 I 403 consid. 7.1; 142 I 16 consid. 6). Anche in quest'ultima evenienza, però, una normativa cantonale può sussistere nella medesima materia se persegue scopi diversi da quelli del diritto federale (DTF 140 I 218 consid. 5.1; 139 I 242 consid. 3.2). Infine, se in un campo specifico la legislazione federale esclude qualsiasi regolamentazione, il Cantone è privato di ogni competenza per l'adozione di disposizioni completive, anche qualora queste non contraddicano il diritto federale o siano persino in accordo con esso (DTF 140 I 218 consid. 5.1; 139 I 242 consid. 3.2).  
 
3.5. Per quanto riguarda la suddivisione delle competenze legislative tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della protezione dei lavoratori, secondo l'art. 110 cpv. 1 lett. a Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici. Questa competenza legislativa è generale e munita di effetto derogatorio (DTF 139 I 242 consid. 3.1). Dato che la Confederazione regolamenta la protezione dei lavoratori e non riserva alcuna competenza legislativa specifica ai cantoni, le disposizioni imperative di diritto federale in tale ambito sono in principio esaustive. Con l'adozione della legge sul lavoro e delle relative ordinanze, la Confederazione ha elaborato una regolamentazione molto approfondita nell'ambito della protezione dei lavoratori (DTF 139 I 242 consid. 3.1, con rinvii; cfr. anche DTF 130 I 279 consid. 2.3.1).  
 
3.6. La legge sul lavoro, entrata in vigore il 1° febbraio 1966, contiene infatti segnatamente alcune disposizioni sulla protezione dei lavoratori, quali ad esempio gli art. 6 (tutela della salute dei lavoratori), 9 segg. (durata del lavoro e del riposo), 29 segg. (protezione dei giovani), ecc. Le disposizioni finali e transitorie della legge sul lavoro prevedono una riserva a favore delle "prescrizioni di polizia federali, cantonali e comunali, segnatamente [...] quelle sul riposo domenicale e sull'orario d'apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e caffè e delle aziende di spettacolo" (art. 71 lett. c LL). Chiamato a pronunciarsi sulla portata di tale riserva in relazione all'adozione di norme di diritto cantonale sull'orario di chiusura dei negozi, il Tribunale federale ha constatato che, da quando è entrata in vigore la legge sul lavoro, le prescrizioni cantonali e comunali relative alla chiusura dei negozi possono avere come unico scopo il rispetto del riposo notturno (o serale) e domenicale, nonché - per delle ragioni di politica sociale - la protezione delle persone che non sono soggette alla legge in questione (per esempio i proprietari di un commercio e i membri delle loro famiglie). Per costante giurisprudenza, le norme in parola non possono per contro avere come scopo la protezione dei lavoratori, in quanto tale questione è regolamentata in modo esaustivo nella legge sul lavoro (cfr. DTF 143 I 403 consid. 7.5.2; 140 II 46 consid. 2.5.1; 130 I 279 consid. 2.3.1; 122 I 90 consid. 2c; 119 Ia 378 consid. 9b; 119 Ib 374 consid. 2b/bb). In particolare, in un caso del 2004 citato sia dai ricorrenti che dal Gran Consiglio (DTF 130 I 279), il Tribunale federale si è dovuto tra l'altro pronunciare sulla costituzionalità di due norme di diritto cantonale che permettevano ai commercianti di approfittare di orari di apertura prolungati a condizione di rispettare uno specifico contratto collettivo di lavoro (" nur bei Beachtung des Gesamtarbeitsvertrages "; DTF 130 I 279 consid. 2.3.2 pag. 284), rispettivamente a condizione di garantire al personale almeno le stesse condizioni di quelle previste nel precitato contratto collettivo di lavoro (" mindestens die gleichen Bedingungen wie der erwähnte Gesamtarbeitsvertrag "; DTF 130 I 279 consid. 2.3.2 pag. 285). L'Alta Corte ha ritenuto che le due norme in parola, che costituivano uno strumento di pressione (" Druckmittel ") sui datori di lavoro volto a migliorare le condizioni dei lavoratori, avevano manifestamente come scopo principale la protezione di questi ultimi ed erano perciò incompatibili con la legge federale sul lavoro, che regolamenta tale questione in modo esaustivo. Il Tribunale federale ha quindi concluso che le suddette norme erano contrarie al principio della preminenza del diritto federale e le ha annullate (DTF 130 I 279 consid. 2.3.2 pag. 284 seg.). A titolo abbondanziale, a proposito di un'altra disposizione cantonale che subordinava - tra l'altro - l'estensione delle ore di apertura dei commerci all'approvazione delle organizzazioni dei lavoratori, l'Alta Corte ha aggiunto che, comunque, una siffatta disposizione associava in modo inammissibile la questione della chiusura dei negozi a un obiettivo di protezione dei lavoratori (cfr. DTF 130 I 279 consid. 2.3.2 pag. 286). Questa giurisprudenza è ripresa senza critiche dalla dottrina (cfr. VISCHER/MÜLLER, in WOLFGANG WIEGAND [ed.], Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht - Besonderer Teil, Der Arbeitsvertrag, 4a ed., 2014, n. 19 pag. 480; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag - Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., 2012, n. 12 ad art. 356b CO pag. 1460 seg.; VISCHER/ALBRECHT, in GAUCH/SCHMID [ed.], Zürcher Kommentar - Obligationenrecht [Art. 1-529 OR], 4a ed., 2006, n. 14 ad art. 356a CO pag. 117; MAHON/BENOÎT, in GEISER/VON KAENEL/WYLER [ed.], Commentaire de la Loi sur le travail, 2005, n. 21 ad art. 71 LL pag. 702; YVO HANGARTNER, in AJP/PJA 3/2005 pag. 343 segg.; cfr. anche DORIS BIANCHI, in Droit collectif du travail, 2010, n. 19 ad art. 356b CO pag. 215 seg., che esamina la questione unicamente nell'ottica dell'obbligo di partecipazione [" contrainte de soumission "] a un CCL) e corrisponde del resto alla volontà del legislatore federale (cfr. il Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge sul lavoro nell'industria, l'artigianato e il commercio [legge sul lavoro] del 30 settembre 1960, FF 1960 II 1313, pag. 1328).  
 
3.7. Nella fattispecie, adottando l'art. 23 LAN/TI, il legislatore ticinese ha fatto dipendere l'entrata in vigore della LAN/TI dall'entrata in vigore di un CCL nel settore della vendita decretato di obbligatorietà generale. Tra il 23 marzo 2015 (adozione della LAN/TI) e il 16 ottobre 2019 (decreto che ha conferito l'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL in parola), la pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale e la sua conseguente entrata in vigore sono quindi state sospese. Se il CCL, il cui scopo è segnatamente la protezione dei lavoratori, non fosse mai stato adottato e poi dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato, la LAN/TI non sarebbe mai entrata in vigore. In questo modo, lungi dal rappresentare una semplice "delega del potere legislativo al potere esecutivo per la fissazione dell'entrata in vigore della legge" (risposta del 25 marzo 2020, pag. 6), l'art. 23 cpv. 1 LAN/TI ha di fatto saldamente ancorato l'entrata in vigore della LAN/TI a un obiettivo di protezione dei lavoratori. Per giurisprudenza (cfr. supra consid. 3.6), le norme cantonali relative alla chiusura dei negozi non possono però avere come scopo la protezione dei lavoratori, in quanto tale questione è regolamentata in modo esaustivo nella legge sul lavoro. Ne consegue che, analogamente a quanto ritenuto dal Tribunale federale nella summenzionata DTF 130 I 279 (la cui fattispecie era su questo punto simile a quella qui in esame), l'art. 23 cpv. 1 LAN/TI, il cui scopo - ottenuto facendo dipendere l'entrata in vigore della legge dall'adozione di un CCL nel settore del commercio al dettaglio decretato di obbligatorietà generale - era fare pressione sulle parti sociali perché queste adottassero il CCL in parola, è contrario al principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.).  
 
4.  
Restano da determinare le conseguenze per la LAN/TI dell'accertata incompatibilità con l'art. 49 cpv. 1 Cost. di una norma cantonale che, al pari dell'art. 23 cpv. 1 LAN/TI, subordina l'entrata in vigore di una legge che disciplina gli orari di apertura dei negozi all'adozione di un CCL decretato di obbligatorietà generale. Come esposto poc'anzi, il meccanismo instaurato dall'art. 23 cpv. 1 LAN/TI per disciplinare l'entrata in vigore della LAN/TI non è conforme alla Costituzione e non può essere approvato. Nel caso di specie, questa conclusione non implica tuttavia giocoforza l'annullamento dell'intera LAN/TI. In primo luogo, non va dimenticato che il Tribunale federale si impone un certo riserbo, giustificato dai principi derivanti dal federalismo e dalla proporzionalità, nel quadro di un controllo astratto di un atto normativo cantonale (cfr. supra consid. 2.2). Ciò a maggior ragione quando è in gioco l'annullamento di un'intera legge cantonale ormai in vigore. In questo contesto, il Tribunale federale è particolarmente cauto quando un siffatto annullamento è richiesto invocando vizi relativi alla procedura di adozione della legge in parola. Inoltre, l'art. 23 cpv. 1 LAN/TI non ha attualmente più nessuna portata pratica: il suo unico effetto è stato quello di sospendere l'entrata in vigore della LAN/TI fino alla conclusione del CCL e al relativo decreto del Consiglio di Stato sull'obbligatorietà generale. In tal senso, appare altamente problematico riconoscere uno scopo di protezione dei lavoratori all'intera legge sulla sola base di una norma di questo tipo, che si limita a disciplinare l'entrata in vigore della stessa. Del resto, la LAN/TI è stata adottata dal parlamento e accolta poi in votazione popolare in seguito a un referendum. 
Considerato tutto quanto precede, nella presente fattispecie, annullare l'intera LAN/TI unicamente a causa delle (discutibili) modalità con le quali essa è entrata in vigore, sarebbe eccessivo e non appare quindi opportuno. La constatazione dell'incostituzionalità dell'art. 23 cpv. 1 LAN/TI è in questo senso sufficiente a sanzionare l'illiceità del meccanismo instaurato tramite la norma in parola, segnalando al Gran Consiglio tale problematica. 
IV. Art. 10 cpv. 1 lett. f e g, 14 cpv. 1 lett. f e g e 16 LAN/TI, 6 RLAN/TI e 1 decreto esecutivo 
 
5.  
I ricorrenti sostengono che gli articoli 10 cpv. 1 lett. f e g, 14 cpv. 1 lett. f e g e 16 LAN/TI, 6 RLAN/TI e 1 decreto esecutivo, presi nel loro insieme, sono contrari al principio della preminenza del diritto federale (art. 49 Cost.; cfr. supra consid. 3.4). In sostanza, secondo gli interessati, tali norme estendono in modo inammissibile, rispetto a quanto previsto dalla pertinente legislazione federale, il concetto di "negozi delle località turistiche". Gli insorgenti rilevano che, giusta gli articoli 27 cpv. 2 lett. c LL cum 4 cpv. 2 e 25 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 2; RS 822.112), nelle aziende delle regioni turistiche il datore di lavoro può occupare lavoratori la domenica. A mente degli interessati, tuttavia, questa possibilità va interpretata in modo restrittivo, in particolare per quanto concerne la nozione di "negozi delle località turistiche". Il sistema di deroghe previsto dagli articoli in parola opera invece un'applicazione estensiva di tale concetto, "permette[ndo] de facto un'apertura generalizzata (7 giorni su 7) di un qualsiasi negozio (sottoposto alla LAN) presenti [sic] su gran parte del territorio del canton Ticino [...]", ciò che - sempre secondo i ricorrenti - è contrario al diritto federale (cfr. ricorso, pag. 18 segg.).  
 
5.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LL, determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono - tra l'altro - l'art. 18 LL (divieto del lavoro domenicale) "in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione". Secondo l'art. 27 cpv. 2 lett. c LL, "dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per [...] le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale". A tal proposito, l'art. 25 cpv. 1 OLL 2 precisa che alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano durante la stagione l'art. 4 cpv. 2 OLL 2, il quale permette al datore di lavoro di occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione ufficiale. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 OLL 2, sono considerate aziende delle regioni turistiche le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale e soggiace a forti fluttuazioni stagionali.  
 
5.2. Le argomentazioni dei ricorrenti non possono essere condivise. Gli articoli contestati si limitano a disciplinare gli orari (e i giorni) di apertura dei negozi e le relative deroghe applicabili nelle località turistiche e di confine. A ragion veduta, le norme in parola non prevedono però nulla in merito alle condizioni alle quali i datori di lavoro possono occupare dei lavoratori la domenica. Tale questione rimane infatti soggetta al diritto federale pertinente (segnatamente alla LL e alla OLL 2), indipendentemente da quanto previsto nella LAN/TI e nei relativi regolamento e decreto esecutivo. In altre parole, il fatto che un negozio sia situato in una località "turistica" o "di confine" ai sensi del diritto cantonale, e possa quindi approfittare delle deroghe previste nelle norme in discussione per restare aperto durante le domeniche e i giorni festivi ufficiali, non significa minimamente che il proprietario del negozio in parola possa impiegare del personale in tale occasione senza rispettare le norme federali sulla protezione dei lavoratori (in tal senso, cfr. ad esempio DTF 140 II 46 consid. 2.5.2 in fine). Qualora - per ipotesi - il suddetto negozio si trovasse in una zona che non è una "regione turistica" secondo l'art. 25 OLL 2 cum art. 27 cpv. 2 lett. c LL, esso potrebbe restare aperto la domenica, ma non potrebbe impiegare lavoratori assoggettati alla LL. L'eventuale discrepanza - lamentata dai ricorrenti - tra la nozione di "negozi delle località turistiche" prevista nelle disposizioni cantonali qui censurate, e la nozione di "regione turistica" ai sensi della legislazione federale sulla protezione dei lavoratori, non avrebbe comunque alcuna influenza sulle condizioni poste dalla LL e dall'OLL 2 all'impiego di personale la domenica. Dal momento che gli articoli censurati non regolano in alcun modo quest'ultima questione, non si vede come essi potrebbero violare il principio della preminenza del diritto federale. La critica va dunque scartata.  
 
6.  
I ricorrenti censurano, poi, una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.). Essi ritengono che "i lavoratori che rientrano nei negozi delle località turistiche definite a livello cantonale [...] si trovano discriminati (art. 8 Cost.) per rapporto ai lavoratori del medesimo settore ma che lavorano presso negozi che non rientrano nelle cosiddette località turistiche" (ricorso, pag. 21). 
 
6.1. Per giurisprudenza, un atto normativo lede il principio di uguaglianza sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. se, a fronte di situazioni uguali, opera distinzioni giuridiche non giustificate da motivi ragionevoli, oppure se sottopone a regime identico situazioni che presentano differenze tali da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 141 I 78 consid. 9.1; 136 II 120 consid. 3.3.2).  
 
6.2. Nel caso di specie, gli insorgenti paragonano contesti differenti. I lavoratori occupati in una deteminata zona del cantone Ticino si trovano infatti in una situazione diversa da quella dei lavoratori impiegati in un'altra zona. In tali circostanze, la censura relativa alla violazione del principio della parità di trattamento non può che essere respinta.  
 
7.  
Infine, g li insorgenti menzionano gli art. 5 e 9 Cost. (ricorso, pag. 20), senza tuttavia esporre con precisione e chiaramente in che modo tali norme sarebbero state in concreto disattese. Le censure in questione non rispettano dunque le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. supra consid. 2.1) e non possono essere vagliate. 
In conclusione, per quanto riguarda gli art. 10 cpv. 1 lett. f e g, 14 cpv. 1 lett. f e g e 16 LAN/TI, 6 RLAN/TI e 1 decreto esecutivo, il ricorso è respinto. 
 
V. Esito del ricorso; spesee ripetibili  
 
8.  
 
8.1. Alla luce dei considerandi che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che va constatata l'incostituzionalità dell'art. 23 cpv. 1 LAN/TI. Per il resto, il ricorso è respinto.  
 
8.2. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, in misura corrispondente al loro grado di soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Nonostante sia parzialmente soccombente, lo Stato del Cantone Ticino, che non è toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari, è dispensato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso, cui non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF), dovrà però rifondere in solido (art. 68 cpv. 4 LTF per analogia) ai ricorrenti, che si sono avvalsi di un avvocato e sono parzialmente vincenti, un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale pari a fr. 1'000.-- (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. È constatato che l'art. 23 cpv. 1 LAN/TI è contrario alla Costituzione. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti, in solido, un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al Gran Consiglio del Cantone Ticino (tramite il Consiglio di Stato). 
 
 
Losanna, 22 dicembre 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Ermotti