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[AZA 0/2] 
 
1A.287/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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23 gennaio 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Féraud e Catenazzi. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 9 novembre 2000 presentato dall'avv. A.________, Firenze (I), patrocinato dall'avv. Adriano Censi, Lugano, contro la decisione emessa il 10 ottobre 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 15 giugno 1999 l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia, ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 3 giugno 1999, completata il 18 gennaio 2000, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. L'Autorità estera procede a indagini contro B.________, C.________, D.________ e altre persone per concorso in reato di corruzione legato ad atti contrari ai doveri d'ufficio e di perito giudiziario. 
 
B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 28 giugno 2000 il MPC ha accolto la commissione rogatoria. Dopo aver rilevato che nell'ambito dell'esecuzione della richiesta esso aveva trasmesso all'Autorità estera la documentazione bancaria relativa al conto XXX presso la SBS, ora UBS SA, il MPC ha precisato che il conto era stato chiuso e che gli averi erano stati trasferiti sul conto YYY presso la banca BCA Monte dei Paschi di Ginevra. 
Ha quindi ordinato a quest'ultima di identificare la relazione bancaria e di sequestrarne la documentazione; l'ha invitata altresì a informare immediatamente le persone interessate, le quali potevano inoltrare eventuali osservazioni fino al 21 luglio 2000. 
 
L'istituto di credito ha trasmesso la documentazione e comunicato l'ordinanza di sequestro al titolare del conto, prof. avv. A.________ di Firenze. Con scritto del 14 luglio 2000 questi ha chiesto al MPC d'informarlo sulle motivazioni del provvedimento d'assistenza. Il MPC ha rilevato che il sequestro è avvenuto sulla base della citata rogatoria e ha precisato che le persone interessate residenti all'estero, alfine di ricevere le comunicazioni, devono eleggere domicilio in Svizzera. 
 
Il 10 ottobre 2000 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale alle Autorità estere della documentazione del conto sequestrato. 
 
C.- Avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullare sia l'ordinanza di entrata in materia e di sequestro sia quella di trasmissione. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
Il MPC propone di respingere, in quanto ammissibile, il gravame, l'UFP di respingerlo. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata; se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. 
La decisione impugnata è redatta in francese, il ricorso e le osservazioni del MPC sono redatti in italiano. Si giustifica di redigere il giudizio in italiano, lingua in cui sono state redatte numerose sentenze concernenti la medesima rogatoria (cause 1A.353-354/1999, 1A.53/67-70/2000). 
 
b) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
 
c) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). 
Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
 
d) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. 
 
e) Il gravame è stato presentato dal titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza: la sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). 
 
2.- Il ricorrente sostiene di non avere potuto esprimersi nell'ambito della procedura rogatoriale, per cui il suo diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 Cost. e dalla prassi vigente nell'ambito dell'assistenza (DTF 126 II 258), sarebbe stato leso. 
 
a) Dal diritto di essere sentito, desumibile dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a, 126 V 130 consid. 2a e b, 123 I 63 consid. 2a, 123 II 175 consid. 6c pag. 183 seg.). Dal diritto di essere sentito discende anche il diritto di ottenere una decisione motivata: 
questa esigenza ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in quest'ultimo ambito, le garanzie contenute nella AIMP non conferiscono una protezione più estesa (art. 80d AIMP; DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.). 
 
 
 
Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o dal mancato accesso agli atti (sull'esame degli atti vedi l'art. 80b), può essere sanata, di massima, anche nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 265, 268 e 273 pag. 214). 
 
 
b) L'ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 28 giugno 2000 è stata notificata alla Banca Monte dei Paschi di Ginevra, invitata a informarne senza indugio le persone interessate, le quali potevano formulare osservazioni fino al 21 luglio 2000. Il ricorrente rileva d'esserne stato informato dalla banca il 14 luglio 2000. Con scritto di stessa data egli ha precisato che il conto sequestrato fu aperto con trasferimento di valuta da un altro conto UBS, intestato a E.________, sua zia; il trasferimento avvenne per ricompensarlo dell'ospitalità e dell'assistenza ch'egli le aveva offerto. Nel suo scritto il ricorrente ha chiesto chiarimenti sulle motivazioni del sequestro, postulando di levarlo e invitando il MPC a inviargli la corrispondenza al suo indirizzo di Firenze. Con lettera del 19 luglio 2000 il MPC, rilevato che la procedura si fondava sulla citata rogatoria, ha indicato al ricorrente l'esigenza di eleggere domicilio in Svizzera, ritenuto che in caso contrario le notificazioni potevano essere omesse. Non essendo intervenuta nessuna elezione di domicilio, la decisione di trasmissione del 10 ottobre 2000 è stata notificata alla banca. Il 6 novembre 2000 lo studio legale che patrocina il ricorrente, ha chiesto al MPC di inviargli la documentazione di cui era stata ordinata la trasmissione. 
 
c) Secondo l'art. 80m l'autorità di esecuzione notifica le sue decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera (cpv. 1 lett. a) e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (cpv. 1 lett. b). Riguardo a quest'ultima fattispecie l'art. 9 OAIMP precisa che, in caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse. Infine, l'art. 80n dispone che il detentore di documenti, come in concreto la banca, ha il diritto di informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato a titolo eccezionale (cpv. 1), fattispecie non realizzata in concreto. 
 
d) Quando il titolare di un conto oggetto di una domanda di assistenza ha concluso una cosiddetta convenzione "fermo-banca", il termine di ricorso o di opposizione decorre a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto "fermo-banca" (DTF 124 II 124 consid. 2 con riferimenti anche alla dottrina). In concreto è comunque pacifico, ciò che è decisivo (DTF 120 Ib 183 consid. 3a; cfr. anche DTF 125 II 65 consid. 2a), che il ricorrente, informatone dalla banca, ha avuto conoscenza delle decisioni del MPC. Secondo il ricorrente nella decisione impugnata il MPC avrebbe ritenuto a torto ch'egli ha lasciato scadere infruttuosamente il termine fissatogli per esprimersi sul sequestro, omettendo di eleggere domicilio in Svizzera. Dopo aver rilevato che al MPC aveva indicato gli elementi essenziali sull'origine del conto litigioso, il ricorrente fa valere che il MPC, non mettendolo in condizione di esprimersi per tempo sulla prospettata trasmissione dei documenti bancari, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. Sostiene a questo riguardo che il MPC avrebbe perlomeno dovuto indicargli i documenti oggetto del sequestro e i motivi che lo imponevano. Ora, adduce ancora il ricorrente, nonostante la sua richiesta del 14 luglio 2000 il MPC non gli ha trasmesso l'ordinanza di sequestro: 
 
 
inoltre, la risposta del MPC del 19 luglio 2000, che non conteneva comunque indicazioni sufficienti per permettergli di comprendere la portata del provvedimento litigioso, spedita il giorno successivo, gli è giunta solo dopo la scadenza del termine per le osservazioni. 
 
La censura non regge. È vero che nello scritto del 14 luglio 2000 il ricorrente si è espresso sul sequestro, postulandone la revoca. Fino al 6 novembre 2000 egli non ha tuttavia eletto domicilio in Svizzera, per cui il MPC non era tenuto a comunicargli, in Italia, i richiesti chiarimenti (DTF 124 II 124 consid. 1d). 
 
Inoltre, secondo la giurisprudenza, in materia di assistenza internazionale si può pretendere che le persone interessate, che intendono opporsi a una decisione favorevole a una rogatoria, manifestino una particolare diligenza. 
Quando una decisione è notificata a una banca, la quale ne informa il cliente che non ha ricevuto personalmente la notificazione, si può presumere che questi si procuri senza indugio, presso la banca, il testo della decisione: è quindi da ritenere che, di massima, quando è stato avvisato dalla banca, il cliente sia sufficientemente informato della misura di assistenza (DTF 120 II 183 consid. 3a e b). 
Ora, il ricorrente non fa nemmeno valere d'aver cercato di ottenere l'ordinanza di sequestro dalla banca, ordinanza nella quale erano chiaramente indicati i motivi del contestato provvedimento e i sospetti avanzati dall'Autorità estera, sui quali egli avrebbe potuto esprimersi con cognizione di causa, né fa valere una violazione dell'art. 80b cpv. 1 AIMP, che disciplina la partecipazione al procedimento e l'esame degli atti. Per di più, anche riguardo al termine per inoltrare le osservazioni, il ricorrente, che è avvocato, non fa valere d'averne chiesto la proroga (v. art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con l'art. 22 cpv. 2 PA). 
Una violazione del diritto di essere sentito non è pertanto ravvisabile. Non spettava del resto al MPC, conformemente all'art. 80m cpv. 1 lett. b AIMP in relazione con l'art. 9 OAIMP, di notificare le proprie decisioni direttamente al ricorrente, in Italia. Il fatto ch'esso gli abbia nondimeno inviato la lettera del 19 luglio 2000 nulla muta al riguardo. 
 
Del resto, una eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricorrente sarebbe comunque stata sanata nella presente procedura di ricorso (v. consid. 2a). 
 
3.- a) Nel merito il ricorrente fa valere di non essere indagato in Italia, per cui la documentazione del conto sarebbe inutile per il procedimento estero. 
 
Ora, la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit. , n. 227). 
 
Con il complemento del 18 gennaio 2000, l'Autorità estera ha chiesto di individuare il titolare o l'avente diritto economico del conto sul quale erano stati trasferiti gli averi della relazione bancaria intestata a E.________, chiusa il 20 gennaio 1999, e sulla quale aveva procura F.________, cittadino belga residente a Roma, già titolare della X.________ s.r.l.; ha precisato altresì che unico erede di E.________ è il ricorrente. Nelle sue osservazioni al ricorso il MPC sottolinea che scopo del complemento è quello di chiarire la destinazione di 770 milioni di lire italiane provenienti da un altro conto intestato a E.________, la cui documentazione è già stata trasmessa all'Autorità rogante. Ha poi rilevato che sul conto del ricorrente è stato effettuato un solo accredito di fr. 
800.--, ma che sono stati eseguiti altresì, come ammesso dal ricorrente nel gravame, trasferimenti di titoli dal conto di E.________. 
 
In effetti, dalla documentazione di apertura del conto, segnatamente nel verbale 21 dicembre 1998, si legge che: "In questo conto affluiranno circa 770 milioni di Lire provenienti dalla UBS di Lugano. Questi soldi erano della zia, ora novantenne, che ha procura generale su questo conto. 
Erano alla SBS (ora UBS) da oltre 25 anni ed erano investiti esclusivamente in fondi di tipo obbligazionario. " Visto che sul conto del ricorrente è affluita la somma di cui l'Autorità italiana desidera conoscere la destinazione finale è manifesto che la criticata trasmissione, contrariamente all'assunto ricorsuale, è idonea a far progredire l'inchiesta estera (DTF 121 II 241 consid. 3c). Né si è in presenza di una violazione del principio della proporzionalità, ritenuto che tra la rogatoria e il conto litigioso, usato, se del caso anche all'insaputa del ricorrente, per transazioni sospette, esiste una relazione diretta e oggettiva (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 124 II 241 consid. 3c). 
 
 
b) Il ricorrente, dopo aver ribadito di non conoscere gli indagati, sostiene che sul suo conto non sarebbero state effettuate transazioni con nessuno di essi, né sarebbero pervenuti proventi da attività illecite, per cui i documenti bancari sarebbero inutili per il procedimento estero. 
Come si è visto, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero è data (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b; Zimmermann, op. cit. , n. 478, in particolare pag. 370). Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità della documentazione in esame per il procedimento estero il ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. 
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. La trasmissione dei documenti richiesti all'Autorità estera è infatti giustificata: 
 
 
essa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può pertanto valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti, visto che la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Il ricorrente potrà dimostrare, dinanzi alle Autorità italiane, che i trasferimenti litigiosi, hanno un fondamento legittimo ed estraneo ai prospettati fatti corruttivi. 
 
 
c) Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Al riguardo giova rilevare che spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b). Ora, come si è visto, il ricorrente, omettendo di eleggere domicilio in Svizzera ha rinunciato a partecipare alla cernita, limitandosi, nello scritto del 14 luglio 2000, a chiedere il dissequestro del conto. 
La critica è quindi tardiva. Essa dovrebbe comunque essere disattesa, visto che nemmeno nel presente gravame il ricorrente indica esattamente quali documenti, e perché, non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). 
 
d) Secondo il ricorrente, la trasmissione integrale dei documenti, in particolare degli anni 1999/2000, sarebbe inoltre sproporzionata poiché senza rapporto con l'infrazione perseguita visto che né egli né sua zia hanno intrattenuto rapporti con gli indagati. Fa valere inoltre che l'ordinata trasmissione sarebbe sproporzionata anche perché la rogatoria tenderebbe unicamente a individuare il titolare del conto litigioso ed eventuali aventi diritto. A torto. In effetti le Autorità estere quando chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, necessitano di regola di tutti i documenti. 
Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c). Visto che il trasferimento di circa 770 milioni di lire è avvenuto nel 1999 è palese che, contrariamente all'assunto ricorsuale, devono essere trasmessi i documenti bancari di quell'anno, come pure quelli del 2000, alfine di poter accertare eventuali ulteriori trasferimenti, modo di procedere che può evitare l'inoltro di una rogatoria complementare (DTF 121 II 241 consid. 3a). 
 
 
La richiesta del ricorrente di limitare la trasmissione alla semplice conferma, da parte del MPC, che il suo conto non è intestato a nessuno degli indagati e che nessuno di loro ne è l'avente diritto economico, dev'essere pertanto respinta. 
 
4.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è respinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia. 
Losanna, 23 gennaio 2001 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,