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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.110/2004 /bom 
 
Sentenza del 23 marzo 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Nordmann, giudice presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini, 
 
contro 
 
C.A.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Jörg, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost., ecc. (modifica di una sentenza di divorzio), 
 
ricorso di diritto pubblico del 12 marzo 2004 contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il matrimonio contratto da A.A.________ e C.A.________ è stato sciolto con sentenza del 27 gennaio 1999. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata dal giudice, prevede a carico di A.A.________ e in favore delle figlie E.A.________ (nata il 31 maggio 1986) ed D.A.________ (nata il 25 giugno 1989) - oltre agli assegni familiari - un contributo alimentare di fr. 380.-- mensili cadauna. C.A.________ risiede con le figlie in Canada. 
 
Il 30 aprile 1999 A.A.________ ha sposato B.A.________, dalla quale ha avuto i figli F.A.________, nato il 12 ottobre 2001, e G.A.________, nato l'8 giugno 2003. 
B. 
B.a Il 10 luglio 2002 A.A.________ ha convenuto in giudizio C.A.________, chiedendo al Pretore del distretto di Lugano di sopprimere, già in via cautelare, il contributo alimentare in favore delle figlie E.A.________ e D.A.________. Il Pretore ha respinto l'azione con sentenza del 21 gennaio 2004. 
B.b 
Nel contempo, C.A.________ ha chiesto al medesimo Pretore la trattenuta dallo stipendio dell'ex coniuge degli alimenti dovuti alle figlie. Tale domanda è stata accolta sia in via supercautelare che cautelare. Statuendo nella summenzionata sentenza 21 gennaio 2004, il Pretore ha infine stralciato le procedure cautelari, ha accolto l'istanza, ha ordinato alla Cassa disoccupazione di trattenere dalle indennità mensili destinate ad A.A.________ fr. 760.--, oltre agli assegni per le figlie, e di riversare tale importo su un conto del patrocinatore di C.A._______. 
C. 
Con sentenza 18 febbraio 2004, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello con cui A.A.________ postulava la soppressione del contributo per le figlie e la revoca della trattenuta dallo stipendio. La Corte cantonale ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante. I giudici cantonali hanno rilevato che la capacità reddituale di A.A.________, nonostante il fabbisogno della nuova famiglia, gli permette di versare gli alimenti per le figlie. A.A.________ non avrebbe inoltre provato che C.A.________ sia in grado di sostentare sé stessa e la prole. Infine, con riferimento alla trattenuta di stipendio, la Corte cantonale ha ritenuto che la stessa non può essere revocata, atteso che essa non è stata censurata nei suoi presupposti. 
D. 
Il 12 marzo 2004 B.A.________ ed A.A.________ hanno presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono di sospendere in via supercautelare e cautelare l'ordine di trattenuta dallo stipendio, di annullare la sentenza di appello, di sospendere l'obbligo alimentare previsto dalla sentenza di divorzio, e di ritornare gli atti ai giudici cantonali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. A.A.________ postula altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dei motivi del gravame si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità dei rimedi di diritto che gli vengono sottoposti (DTF 129 I 173 consid. 1). 
1.1 
Giusta l'art. 88 OG la facoltà di proporre un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o gli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. Un ricorrente è quindi legittimato a proporre un siffatto rimedio unicamente se l'incostituzionalità di cui si prevale lo lede nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti (DTF 128 I 218 consid. 1.1); un ricorso di diritto pubblico non può essere utilizzato per difendere meri interessi di fatto (DTF 122 I 44 consid. 2b). 
 
Nella fattispecie, l'atto di ricorso indica che il gravame è introdotto da B.A.________ ed A.A.________ e che quest'ultimo agisce anche per i figli minorenni F.A.________ e G.A.________. Ora, se la legittimazione dell'obbligato alimentare in una causa di modifica della sentenza di divorzio, rispettivamente in una procedura di trattenuta del suo salario, appare manifesta, non è ravvisabile, né l'atto di ricorso spiega, in quale modo la sua seconda moglie e i figli da essa avuti siano toccati dalla decisione impugnata non solo nei loro interessi di fatto, ma pure in quelli giuridicamente protetti. Il gravame si rivela pertanto subito inammissibile, nella misura in cui non è unicamente presentato da A.A.________. 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si realizzano in concreto, natura meramente cassatoria. Ne segue che, nella misura in cui il ricorrente chiede più del semplice annullamento della decisione impugnata, il ricorso si appalesa inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c). 
1.3 Giusta l'art. 86 OG il ricorso di diritto pubblico è, tranne eccezioni che in concreto non ricorrono, unicamente ammissibile contro decisioni cantonali di ultima istanza. La decisione di un'istanza inferiore può soltanto essere impugnata con il giudizio dell'ultima istanza cantonale, se quest'ultima fruiva di una cognizione più ristretta di quella del Tribunale federale (DTF 117 Ia 394 consid. 1b e rinvii). Ciò non è il caso nella fattispecie, motivo per cui tutte le censure volte contro la decisione pretorile risultano di primo acchito irricevibili. 
2. 
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Nella misura in cui egli solleva la censura di arbitrio, egli deve inoltre specificare perché l'atto impugnato sia palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Ne segue che il Tribunale federale non verifica di sua sponte se la decisione impugnata è integralmente conforme al diritto e all'equità, ma si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, 125 I 71 consid. 1c). 
In concreto giova rilevare che l'argomentazione ricorsuale non distingue con precisione le due questioni (soppressione del contributo alimentare e trattenuta dal salario) oggetto della sentenza impugnata. Da un lato, essa si dilunga in elucubrazioni (quali, ad esempio, la menzione del titolo accademico della patrocinatrice sulla sentenza di primo grado) senza correlazione con tali temi. Dall'altro, mischia, spesso in modo inestricabile, le critiche dirette contro le questioni decise dalla Corte di appello, in modo da far divenire il gravame inammissibile per carenza di una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
3. 
3.1 La sentenza impugnata ricorda che giusta l'art. 286 CC il contributo di mantenimento per un figlio minorenne può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una disciplina diversa e se il cambiamento è duraturo. Con riferimento alla situazione economica del ricorrente, i giudici cantonali hanno accertato che, al momento della pronuncia del divorzio, egli percepiva tredici volte l'anno uno stipendio di fr. 3'100.-- e aveva un fabbisogno mensile di fr. 1'988.--. Per il gennaio 2004, i giudici cantonali hanno invece ritenuto un reddito mensile del ricorrente di fr. 5'522.80, composto della sua capacità lucrativa di fr. 4'000.--, di assegni familiari per figli di fr. 511.80 e dell'assegno integrativo di fr. 1'011.--. Per quanto attiene alla capacità lucrativa imputata al ricorrente, la sentenza impugnata indica che fino al giugno 2003 egli guadagnava effettivamente tale importo e che dagli atti non risultano sforzi apprezzabili per ritrovare un simile impiego. Deducendo dal predetto reddito il fabbisogno del ricorrente di fr. 4'609.-- resta un'eccedenza di fr. 913.80, sufficiente per corrispondere alimenti alle figlie nate dal primo matrimonio. Con riferimento alla situazione dell'ex moglie e delle figlie, la Corte cantonale indica che, sebbene il qui ricorrente abbia ventilato la possibilità che l'ex moglie possa provvedere finanziariamente a sé stessa e alla prole senza i contestati contributi, egli non avrebbe nemmeno cifrato il reddito che potrebbe essere conseguito dall'ex coniuge o il fabbisogno delle figlie. 
3.2 Secondo il ricorrente, la Corte cantonale si sarebbe fondata su presupposti errati per calcolare il fabbisogno della sua famiglia dopo la presentazione della domanda di soppressione del contributo alimen-tare, omettendo ad esempio di considerare le imposte, e non avrebbe tenuto conto dell'assenza di contatti con le figlie canadesi. Egli richiama pure più volte l'art. 8 CC, ritenendolo violato sia per quanto attiene la determinazione della situazione dell'ex coniuge e delle figlie in Canada, sia con riferimento alla propria situazione. 
3.3 Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è unicamente ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad altra autorità federale. Per costante giurisprudenza i processi concernenti la modifica di contributi alimentari stabiliti contestualmente ad una sentenza di divorzio costituiscono cause civili di natura pecuniaria, suscettive di un ricorso per riforma per violazione del diritto federale (DTF 116 II 493 consid. 2; sentenza 5C.32/2003 consid. 1). Atteso che in concreto pure il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è superato, la via del ricorso per riforma per violazione del diritto federale è aperta. In queste circostanze le censure concernenti le pretese violazioni dell'art. 8 CC si rivelano irricevibili. Altrettanto inammissibili, poiché pure riguardanti l'applicazione del diritto federale, risultano le critiche concernenti i criteri con cui deve essere determinata la capacità contributiva dell'obbligato, incluso il suo fabbisogno (cfr. DTF 127 III 68 consid. 2), o i presupposti che giustificano la soppressione del contributo alimentare (cfr. per quanto attiene le relazioni personali con i figli DTF 120 II 177 consid. 3). Infine, laddove il ricorrente sostiene di perdere il diritto all'assegno integrativo di fr. 1'011.--, qualora dovesse effettivamente riuscire a conseguire un reddito di fr. 4'000.--, egli misconosce che non compete al Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, esaminare una normativa cantonale nemmeno invocata (cfr. supra consid. 2). 
4. 
4.1 Con riferimento alla trattenuta di stipendio i giudici cantonali hanno rilevato che la stessa non è stata censurata nei suoi presupposti, ma che il ricorrente si è limitato a chiederne l'annullamento, asserendo - a torto (supra consid. 3.1) - di non disporre dei mezzi finanziari necessari alla corresponsione degli alimenti. Da un punto di vista redazionale i giudici cantonali hanno tuttavia osservato che il Pretore non avrebbe dovuto formulare tali dispositivi in forma di decreto, perché - in base alla legge processuale cantonale - tale procedura termina con una sentenza e non con un decreto. Anche la menzione delle parti nell'ingresso del giudizio di primo grado non sarebbe corretta, poiché per quanto attiene alla domanda di trattenuta dallo stipendio il qui ricorrente assume il ruolo di convenuto, mentre l'ex moglie non avrebbe qualità di parte nella procedura: ella poteva unicamente agire quale sostituta processuale delle figlie minorenni. Sempre secondo la Corte cantonale, tali imprecisioni redazionali non hanno però leso il ricorren-te, poiché questi aveva potuto difendersi con piena cognizione di causa. 
4.2 Nel ricorso di diritto pubblico, il ricorrente afferma che non sarebbe vero che egli non avrebbe censurato i presupposti della trattenuta dallo stipendio. Egli omette però di indicare, come invece impostogli dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché tale constatazione dell'autorità cantonale sarebbe insostenibile. Per il resto, il ricorrente si limita, anche nella sede federale, a riproporre argomenti che, a suo dire, giustificherebbero la soppressione del contributo alimentare. Ne segue che pure le censure dirette contro la trattenuta di stipendio si rivelano inammissibili. 
5. 
Il ricorrente lamenta infine, con un'argomentazione che travisa il testo della sentenza impugnata, la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria. Ora, nella propria decisione, la Corte cantonale ha chiaramente specificato che l'appello era fin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole, senza - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - aver mai accertato l'esistenza del fumus boni iuris. La motivazione del ricorso si rivela del resto incomprensibile, atteso segnatamente che essa nemmeno indica quali sarebbero la legge federale e i trattati "di più ampio respiro" che avrebbero dovuto essere citati dall'autorità cantonale. Non è nemmeno ravvisabile il modo in cui la Corte cantonale avrebbe nella fattispecie potuto violare l'art. 6 n. 3 lett. c CEDU, atteso che tale norma si riferisce ai diritti di un accusato in una procedura penale. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Con l'evasione del gravame le richieste di misure d'urgenza sono divenute caduche. Atteso che il gravame non aveva - manifestamente - fin dall'inizio possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria formulata per la sede federale dev'essere respinta (art. 152 cpv. 2 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 marzo 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
La giudice presidente: Il cancelliere: