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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_369/2011 
 
Sentenza del 23 aprile 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Tribunale penale federale, Segretariato generale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
accesso da parte di terzi a documenti personali di una persona assunta dal Tribunale penale federale, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 30 giugno 2011 
dal Segretariato generale del Tribunale penale federale. 
 
Considerando: 
che nel corso dei mesi di marzo e aprile 2011 il Tribunale penale federale (TPF) ha messo a concorso un posto di informatico; 
che, dopo aver esaminato le numerose candidature entrate, la scelta del Segretariato generale è caduta su un candidato, poi nominato il 17 maggio 2011 dalla Commissione amministrativa del TPF; 
 
che il 31 maggio 2011 A.________, la cui candidatura era stata scartata poiché la formazione, l'esperienza professionale e le conoscenze linguistiche del candidato prescelto corrispondevano meglio alle esigenze della funzione, ha chiesto al TPF di comunicargli le qualifiche del candidato nominato, allo scopo di compararle alle sue; 
 
che con decisione del 6 giugno 2011 il Segretariato generale, richiamata la legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (RS 235.1), ha respinto la richiesta; 
 
che l'interessato ha allora chiesto l'emanazione di una decisione formale fondata sulla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (RS 152.3); 
 
che mediante decisione del 30 giugno 2011 il Segretariato generale del TPF ha respinto l'istanza; 
 
che avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico (recte: ricorso in materia di diritto pubblico) e un ricorso in materia costituzionale (recte: ricorso sussidiario in materia costituzionale) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e postula che l'autorità competente del TPF lo autorizzi a esaminare i documenti del candidato prescelto; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale soltanto chi, tra l'altro, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata; 
che, secondo la costante prassi, detto interesse dev'essere attuale e pratico sia al momento dell'inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza: qualora l'interesse degno di protezione decada nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli; quand'esso difettava già al momento dell'inoltro del ricorso, il gravame non può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 e rinvii); 
 
che in effetti, per evidenti motivi di economia processuale, il Tribunale federale statuisce unicamente su questioni concrete e non meramente teoriche, per cui vaglia nel merito i ricorsi sottopostigli quando il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla sua disamina (DTF 137 IV 87 consid. 1 e riferimenti; 136 I 274 consid. 1.3); 
che nel caso di specie, il ricorrente non ha più alcun interesse pratico e attuale alla disamina del gravame, rilevato che, come da lui espressamente sottolineato, nel frattempo, ossia prima dell'inoltro del ricorso, è stato assunto da un altro datore di lavoro, per cui non gli "interessava né interessa più entrare alle dipendenze del TPF" e nemmeno fa valere, come gli incombeva e con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, l'esistenza di un pregiudizio ideale: l'interesse da lui addotto, di aver partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF), non essendo sufficiente, poiché anche un eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe, nelle descritte condizioni, alcun effetto o vantaggio pratico; 
 
che questa conclusione vale a maggior ragione ritenuto che con scritto del 20 settembre 2011 il ricorrente ha dichiarato di non voler versare l'anticipo richiesto di fr. 2'000.-- per le spese giudiziarie presunte; 
 
che nella fattispecie non si è d'altra parte in presenza di un'eccezione all'esigenza di un siffatto interesse, poiché le questioni litigiose, qualora si ripresentassero, potrebbero essere esaminate tempestivamente (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 25); 
 
che, d'altra parte, nella misura in cui il ricorrente fa valere che l'asserita violazione concernerebbe tutti i canditati non prescelti (che non hanno tuttavia contestato la criticata procedura di nomina) e costituirebbe quindi una questione di importanza collettiva e generale, il ricorso, presentato nell'interesse generale e di terzi, è manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione, ricordato che l'art. 89 cpv. 1 LTF riconferma il principio dell'esclusione dell'azione popolare (DTF 133 II 468 consid. 1 pag. 470, 400 consid. 2.2); 
che il ricorso sarebbe comunque stato inammissibile anche per un altro motivo; 
 
che infatti, con decreto presidenziale del 6 settembre 2011 il rappresentante del ricorrente è stato invitato a produrre la procura specificatamente per la procedura davanti al Tribunale federale entro il 21 settembre seguente, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione; 
che in effetti secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura e che la mancata presentazione della stessa entro il termine fissato per sanare il vizio comporta l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF); 
che il 21 settembre 2011 il rappresentante del ricorrente, contrariamente all'espressa richiesta, si è limitato a trasmettere una copia della procura 9 giugno 2011 prodotta dinanzi all'istanza precedente; 
 
che invitato nuovamente il 9 novembre 2011 a produrre la citata specifica procura egli non vi ha dato seguito; 
che si può eccezionalmente rinunciare a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al suo rappresentante e al Tribunale penale federale. 
 
Losanna, 23 aprile 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri