Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_132/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 aprile 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
 
Oggetto 
procedimento penale, diniego di accesso agli atti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una segnalazione del 21 novembre 2011 dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di varie persone, tra le quali figura A.________. Il 21 ottobre 2013, il legale dell'indagato ha chiesto al Procuratore pubblico (PP) l'accesso agli atti del procedimento. 
 
B.   
Il 28 ottobre 2013 il PP, addotto che non era stato ancora possibile verbalizzare l'interessato, ha respinto la richiesta. Adito dall'indagato, con giudizio del 27 febbraio 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di concedergli l'immediato e integrale accesso agli atti. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF. Il gravame è tempestivo e la legittimazione del ricorrente pacifica.  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha ricordato che secondo l'art. 101 cpv. 1 CPP, le parti possono esaminare gli atti al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del PP, riservate le restrizioni del diritto di essere sentiti previste dall'art. 108 CPP. Ha rilevato che il "primo interrogatorio" è ogni audizione nel corso della quale il PP comunica e contesta all'imputato una fattispecie per la prima volta, per cui nell'ambito del medesimo procedimento penale l'imputato può trovarsi confrontato più di una volta con un siffatto interrogatorio. Come rettamente ricordato dalla CRP, il "primo interrogatorio" dell'imputato è reputato effettuato anche qualora sia stato effettuato in maniera sommaria, non sia stato ritenuto fruttuoso dal punto di vista del magistrato inquirente o quando l'imputato si sia rifiutato di rispondere.  
 
La Corte cantonale ha ricordato che l'imputato è stato interrogato il 30 luglio 2012 presso l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'ambito di una rogatoria internazionale richiesta dal PP ticinese, che quel giorno aveva anche incontrato l'interessato. Ha accertato che dal verbale non risulta che al ricorrente siano state date le informazioni imperative per la possibilità di utilizzazione del primo interrogatorio previste dall'art. 158 cpv. 1 CPP, l'unica dichiarazione resa dall'imputato essendo quella di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ne ha dedotto che pertanto l'audizione non poteva essere qualificata di "primo interrogatorio", legittimando il rifiuto d'accesso agli atti pronunciato dal PP. Ha osservato che al ricorrente, nel prossimo interrogatorio, dovranno essere date le informazioni di cui all'art. 158 CPP, invitando infine il PP a esaminare la questione, visto il tempo trascorso, della facoltà di un accesso almeno parziale agli atti. 
 
2.2. Il ricorrente, rilevato rettamente che si è in presenza di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, richiama la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 101 cpv. 1 CPP. Sostiene che nella fattispecie sarebbe già stato effettuato il primo interrogatorio, al suo dire valido: insiste sul fatto che il criticato diniego d'accesso agli atti precluderebbe la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa in vista di un nuovo interrogatorio.  
 
2.3. Secondo la giurisprudenza, per ammettere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è necessaria la presenza di un danno di natura giuridica, che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente; per contro, il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non basta, di massima, a fondare un siffatto pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1 e rinvii).  
In tale ambito l'argomentazione basata sull'asserita lesione dei diritti di difesa non regge. In effetti, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'art. 101 cpv. 1 CPP rispecchia la specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all'imputato un diritto di consultare l'incarto sin dall'inizio del procedimento. Come nel caso in esame, in quella fattispecie il ricorrente faceva valere che il diniego di accedere agli atti prima della sua audizione non gli permetteva di organizzare efficacemente la sua difesa, poiché non poteva conoscere gli elementi essenziali rimproveratigli e partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa. Questo argomento, addotto nella proposta di minoranza, era stato tuttavia scartato dal Consiglio nazionale, per cui non poteva essere invocato per far riconoscere un siffatto diritto, contrario alla chiara volontà espressa dal legislatore federale. 
 
È stato poi ricordato che l'imputato, confrontato con un rifiuto di accedere all'incarto, può rispondere alle domande postegli dalla polizia o dal magistrato inquirente oppure avvalersi del suo diritto di non rispondere riconosciutogli dal diritto costituzionale e convenzionale, nonché dagli art. 113 cpv. 1 e 158 cpv. 1 lett. b CPP. Un eventuale rifiuto di rispondere, espresso nell'ambito della prevista audizione, di principio non potrà poi essergli opposto per escludere ulteriormente la consultazione dell'incarto. Il Tribunale federale ne ha concluso che, in siffatte circostanze, il ricorrente non subisce alcun pregiudizio irreparabile dal fatto che non gli è concesso di consultare l'incarto prima del suo "primo" interrogatorio (DTF 137 IV 172 consid. 2.1-2.4; sentenza 1B_316/2011 del 27 luglio 2011 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Nel merito il ricorrente fa valere una pretesa violazione del diritto di essere sentito poiché la CRP non gli avrebbe sottoposto il verbale d'interrogatorio del 30 luglio 2012 per poter esprimersi sulla validità dello stesso. Egli ammette tuttavia che, trattandosi del rifiuto d'accesso agli atti, di massima non poteva consultare tale verbale, trasmessogli poi dal PP il 5 marzo 2014, dopo l'emanazione della decisione impugnata. Aggiunge che nella domanda di assistenza giudiziaria del 9 luglio 2012 il PP ha esposto la fattispecie dei prospettati reati, motivo per cui egli sarebbe stato a conoscenza delle accuse mossegli. Ricorda poi che l'art. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1) dispone che la Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le commissioni rogatorie relative a un affare penale che le saranno trasmesse dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e che hanno per oggetto di compiere atti istruttori o di comunicare mezzi di prova, inserti o documenti (cpv. 1). Ne deduce che la CRP, per valutare la validità del verbale d'interrogatorio litigioso, non avrebbe potuto applicare l'art. 158 CPP, adducendo che lo stesso sarebbe valido, poiché rispetterebbe le regole generali per l'interrogatorio dell'indagato previste dall'art. 64 del Codice di procedura penale italiano.  
 
3.2. A titolo meramente abbondanziale, riguardo alla sussistenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorrente rileva poi, richiamando in maniera del tutto generica il principio di celerità e motivi di economia processuale, che un nuovo interrogatorio per via rogatoriale non sarebbe giustificato, visto che potrebbe prevalersi della facoltà di non rispondere. Aggiunge che l'inoltro di un'altra rogatoria comporterebbe ulteriori costi. Ora, con questi accenni, egli non dimostra di subire un pregiudizio irreparabile, né un siffatto nocumento è ravvisabile per il proseguimento del procedimento penale. Certo, non completamente ha torto il ricorrente rileva, sempre a titolo abbondanziale, che il PP era presente all'interrogatorio esperito in via rogatoriale, motivo per cui, qualora vi fossero state irregolarità di natura formale, avrebbe potuto sollevarle seduta stante.  
 
3.3. Un pregiudizio irreparabile di natura giuridica potrebbe essere ammesso qualora il ricorrente potesse effettivamente prevalersi di un diritto a consultare l'incarto in questo stadio della procedura, in particolare sulla base dell'art. 101 cpv. 1 CPP (sentenza 1B_597/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 1.2). Si pone in effetti la questione di sapere se sussista o meno un diritto di consultare l'incarto dopo l'interrogatorio del 30 luglio 2012.  
La CRP ha accertato che nel relativo verbale lo spazio del foglio prestampato, adibito alla compilazione dei fatti contestati e dei mezzi di prova resi noti, è rimasto vuoto. Il ricorrente non contesta questo accertamento dei fatti, né tanto meno tenta di dimostrarne l'arbitrarietà: esso è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'art. 107 cpv. 1 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2; 135 II 145 consid. 8.1). Egli si limita infatti a rilevare d'essere stato informato della facoltà di non rispondere e a sostenere che sarebbe stato al corrente della fattispecie rimproveratagli, poiché descritta nella domanda di assistenza giudiziaria del 9 luglio 2012, trasmessa alla sua patrocinatrice d'allora. Egli non sostiene tuttavia, né dimostra che, come prescritto dall'art. 158 CPP, all'inizio dell'interrogatorio sarebbe stato informato sulla procedura avviata nei suoi confronti e in particolare ciò che è decisivo, su quali reati, come d'altronde lo prevede pure l'art. 65 CPP italiano, non richiamato dal ricorrente. Ora, la facoltà di non rispondere può essere esercitata con conoscenza di causa soltanto qualora l'interessato sia informato compiutamente dei reati rimproveratigli. Come si è visto, il "primo interrogatorio" può infatti riferirsi a differenti audizioni nel corso delle quali il PP comunica e contesta all'imputato una fattispecie per la prima volta. Non è infatti escluso che l'interessato possa avvalersi della facoltà di non rispondere a dipendenza delle accuse mossegli nei differenti interrogatori. Ne segue che nelle descritte circostanze la soluzione adottata dalla CRP regge alle critiche ricorsuali. 
 
4. Giova nondimeno rilevare che, contrariamente a quanto parrebbe ritenere il PP, il fatto che un imputato si avvalga del diritto di non rispondere non comporta manifestamente che l'interrogatorio non sarebbe stato eseguito. Tenuto conto del tempo trascorso dall'avvio del procedimento e del principio di celerità, come pure del fatto che il PP può comunque concedere l'accesso agli atti, se del caso parziale, anche prima del primo interrogatorio e che nell'atto di ricorso l'interessato parrebbe lasciar trasparire la volontà di avvalersi, come è il suo diritto, della facoltà di non rispondere, il PP dovrà nondimeno esaminare accuratamente la possibilità, come rettamente rilevato dalla CRP, di concedere per lo meno un accesso parziale agli atti.  
 
5.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 aprile 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri