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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       8C_263/2015  
 
 
Sentenza del 23 giugno 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2015. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 22 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 9 marzo 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
il decreto del 19 maggio 2015, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 1° giugno 2015 per versare un anticipo delle spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
 
 
considerando:  
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF) e puň essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie per questa sentenza d'inammissibilitŕ (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso č inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 23 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi