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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_971/2017  
 
 
Sentenza del 23 luglio 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Rüedi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Yasar Ravi e Giulia Togni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 29 agosto 2016 dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2015.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con atto di accusa del 22 gennaio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) nei confronti, tra gli altri, di A.________, per il titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. L'autorità inquirente gli ha rimproverato di avere, in correità con B.________, C.________, D.________ e E.________, nel periodo dal gennaio 2002 al 23 novembre 2004, in diverse località della Svizzera e in più occasioni, senza essere autorizzato, alienato, trasportato e detenuto un quantitativo di stupefacente del tipo cocaina, stimato fra i 1'075 e i 1'326 grammi. Secondo l'atto di accusa, egli avrebbe agito come membro di una banda e, vista l'importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, avrebbe saputo o dovuto presumere di mettere in pericolo la salute di molte persone. 
 
B.   
Dopo lo svolgimento del pubblico dibattimento, con sentenza del 29 agosto 2016, intimata alle parti il 26 luglio 2017, la Corte penale del TPF ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti riguardo a quattro capi d'imputazione. La Corte penale del TPF lo ha per contro prosciolto dai restanti capi d'accusa e lo ha condannato alla pena detentiva di nove mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L'imputato è inoltre stato condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 11'500.--. La retribuzione del suo difensore d'ufficio è stata fissata dalla Corte giudicante in fr. 161'770.-- a carico della Confederazione, con l'obbligo per l'imputato di rimborsare alla Confederazione fr. 8'000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno. A copertura delle spese procedurali è inoltre stata ordinata la compensazione con i valori patrimoniali sequestrati di pertinenza dell'imputato. La Corte penale del TPF ha infine respinto le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale. 
 
C.   
A.________ impugna i dispositivi di questa sentenza relativi alla colpevolezza, alla pena e al diniego di un'indennità (dispositivi n. 2, 3 e 7 del punto IV) con un ricorso in materia penale del 6 settembre 2017 al Tribunale federale. Chiede in via principale di essere prosciolto dall'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. In via subordinata, chiede che la causa sia rinviata alla precedente istanza per una nuova decisione. Il ricorrente, che fa valere l'apprezzamento arbitrario delle prove e la violazione del diritto federale, ha poi comunicato l'11 maggio 2018 di ritirare la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata con il gravame. 
 
D.   
La Corte penale del TPF si riconferma nella propria sentenza e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il MPC comunica di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) dalla Corte penale del TPF (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è di massima ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. La Corte penale del TPF ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole di infrazione alla legge sugli stupefacenti, del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), segnatamente sulla base dell'art. 19 n. 1 cpv. 4 in vigore prima del 1° luglio 2011 (vLStup), con riferimento al capo d'imputazione n. 1.2.5.1.1. Gli ha rimproverato di avere, dall'inizio del 2002 al 23 novembre 2004, in più occasioni, alienato 100 g di cocaina a F.________.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Il ricorrente mette in dubbio l'affidabilità delle dichiarazioni di F.________, siccome nel procedimento penale in esame questi avrebbe dovuto essere interrogato quale imputato e non in veste di persona informata sui fatti, avendo sin dall'inizio ammesso di avere acquistato dal ricorrente e consumato 250 g di cocaina. Sostiene che i relativi verbali d'interrogatorio sarebbero nulli e non potrebbero quindi essere utilizzati a suo carico.  
 
2.2.2. La persona informata sui fatti assume sotto il profilo probatorio una posizione tra quella dell'imputato e quella del testimone (cfr. DTF 144 IV 28 consid. 1.3.1, 97 consid. 2.1.1; HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6aed., 2005, pag. 306, n. 1). Essa è soggetta a un obbligo di comparizione, ma diversamente dal testimone non soggiace all'obbligo di dire la verità e alle conseguenze di una falsa testimonianza giusta l'art. 307 CP (cfr. art. 177 cpv. 1 e art. 180 cpv. 1 CPP; sentenza 6B_98/2016 del 9 settembre 2016 consid. 2.4.2, in: Pra 2017, n. 8, pag. 61 segg.). Se nei confronti di una persona che deve essere interrogata non esistono sufficienti indizi di reato perché compaia quale imputato, ma nel contempo non può nemmeno essere del tutto esclusa una sua partecipazione all'infrazione, essa deve essere interrogata quale persona informata sui fatti (cfr. 144 IV 97 consid. 2.1.1).  
 
2.2.3. In concreto, la precedente istanza ha accertato che F.________ non figurava come coimputato nel procedimento penale in oggetto. In considerazione delle sue ammissioni sull'acquisto e il consumo di stupefacente, non poteva comunque essere escluso al momento dell'interrogatorio, determinante per la modalità della sua assunzione, ch'egli potesse essere sospettato di un reato. In tale circostanza, il fatto ch'egli sia stato interrogato quale persona informata sui fatti non presta il fianco a critiche (cfr., analogamente, art. 178 lett. d CPP).  
Il ricorrente ha partecipato a un interrogatorio in contraddittorio e a un confronto con la persona interessata, sicché ha potuto prendere parte all'assunzione delle prove (cfr. art. 147 cpv. 1 CPP; DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Non ha quindi subito un pregiudizio dei suoi diritti di difesa in relazione alla circostanza che F.________ è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti e non (eventualmente) come coimputato. Né risultano violati i suoi interessi a una corretta procedura di accertamento dei fatti. In questo contesto, è piuttosto di rilievo che nella fattispecie l'interessato non è stato sentito in qualità di testimone, soggetto all'obbligo di dire la verità, e che nell'ambito dell'apprezzamento delle prove le sue dichiarazioni non sono state equiparate a una deposizione testimoniale (cfr. sentenze 6B_98/2016, citata, consid. 2.4.2 e 6B_208/2015 del 24 agosto 2015 consid. 7.4). I precedenti giudici al riguardo hanno rettamente considerato che le dichiarazioni di F.________ non erano di natura testimoniale, ma erano da lui state rilasciate in veste di persona informata sui fatti. Nell'ambito della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP), le hanno quindi valutate nel complesso degli elementi disponibili, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, rilevando che quest'ultime erano confortate dalle deposizioni di F.________, le quali erano costanti, univoche e dettagliate. La tesi del ricorrente, secondo cui i verbali d'interrogatorio della persona interessata sarebbero inutilizzabili a suo carico, è quindi infondata. Le prove sono infatti di massima inutilizzabili unicamente se raccolte applicando metodi probatori vietati o se acquisite illecitamente (cfr. art. 140 seg. CPP; sentenza 6B_98/2016, citata, consid. 2.4.2). Simili estremi non sono seriamente addotti dal ricorrente, né appaiono ravvisabili in concreto. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ricorrente ritiene parimenti nullo e pertanto inutilizzabile il suo verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008 dinanzi al Giudice istruttore federale, siccome in quell'occasione egli non sarebbe stato informato dei suoi diritti quale imputato. Sostiene che l'informazione avrebbe dovuto essergli ripetuta, in particolare poiché l'ultimo suo interrogatorio da parte del MPC risaliva al giugno del 2005 e l'interrogatorio del 6 novembre 2008 davanti al giudice era limitato alla conferma delle dichiarazioni rilasciate in precedenza.  
 
2.3.2. Nella procedura penale, la garanzia del diritto di non autoincriminarsi impedisce che l'imputato sia obbligato a deporre a proprio carico. Egli è quindi abilitato a non rispondere alle domande degli inquirenti, senza subire pregiudizio (cfr., su questa garanzia, DTF 142 IV 207 consid. 8.1-8.4; 130 I 126 consid. 2.1 e rispettivi riferimenti). L'autorità è di principio tenuta ad informare l'imputato della sua facoltà di non rispondere (DTF 130 I 126 consid. 2.3-2.5). Nel diritto processuale vigente, l'art. 158 cpv. 1 lett. b CPP prevede che all'inizio del primo interrogatorio, la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che ha facoltà di non rispondere e di non collaborare (cfr. pure l'art. 113 cpv. 1 CPP). La giurisprudenza del Tribunale federale precedente l'entrata in vigore del CPP, ha eccezionalmente ammesso l'utilizzabilità di verbali d'interrogatorio in cui l'imputato non era stato informato del suo diritto di non rispondere, laddove era sufficientemente dimostrato che la persona incarcerata era a conoscenza di tale diritto, segnatamente nel caso di un interrogatorio in presenza del suo difensore (DTF 130 I 126 consid. 3.2; sentenza 6B_327/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2.3).  
 
2.3.3. Non risulta che nel criticato interrogatorio del 6 novembre 2008 dinanzi al Giudice istruttore federale, precedente l'entrata in vigore del CPP, il ricorrente sia stato informato in modo specifico del suo diritto di non deporre. Tale facoltà gli è comunque stata esplicitamente comunicata in precedenza, nell'ambito degli interrogatori svolti nel periodo dal 2004 al 2005 da parte sia della polizia giudiziaria sia del MPC. Nel verbale del 6 novembre 2008, il Giudice istruttore federale ha comunque precisato al ricorrente ch'egli era interrogato in qualità di imputato. Ritenuto altresì che in quell'occasione era assistito dal suo avvocato, il ricorrente era quindi a conoscenza del suo diritto di non rispondere e di non collaborare. In tali circostanze, non si imponeva di ripetergli l'informazione sui suoi diritti di imputato, essendo sufficiente che la stessa gli sia stata fornita all'inizio dei precedenti interrogatori (cfr. sentenza 6B_327/2010, citata, consid. 2.4). Il verbale dell'interrogatorio litigioso, svolto prima dell'entrata in vigore del CPP, mantiene pertanto la sua validità (cfr. art. 448 cpv. 2 CPP).  
 
2.3.4. Nel citato interrogatorio del 6 novembre 2008, il ricorrente ha confermato le dichiarazioni contenute nei precedenti verbali dinanzi alla polizia giudiziaria e al MPC, ulteriormente precisate. Nel gravame in esame egli tenta di rimettere in discussione tale conferma, adducendo di non avere avuto la possibilità di rileggere i precedenti verbali e di non avere pertanto disposto del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa, conformemente a quanto prevede l'art. 6 n. 3 lett. b CEDU. Nell'interrogatorio dinanzi al Giudice istruttore federale, come visto, il ricorrente era assistito dal suo difensore e se riteneva di avere dubbi o incertezze sul contenuto dei precedenti verbali avrebbe semmai potuto chiedere di poterli rileggere. Non risulta ch'egli abbia formulato una richiesta in tal senso e che la stessa sia stata respinta dal magistrato. Egli ha inoltre ancora potuto esprimersi al processo sulle dichiarazioni da lui rese nei suddetti verbali. La sentenza 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013 (consid. 2.3.3), richiamata dal ricorrente, non è qui pertinente, giacché concerne un caso in cui l'imputato non ha potuto sufficientemente confrontarsi con delle deposizioni a suo carico rese da terzi, segnatamente da un testimone e dalla vittima.  
Alla luce di quanto esposto, la censura di inutilizzabilità del suo verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008 è pertanto infondata. 
 
2.4. Il ricorrente rimprovera alla Corte penale del TPF di essere incorsa in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Adduce che le versioni di F.________ non sarebbero univoche, lineari e precise e non costituirebbero una chiamata di correo attendibile. Ritiene che nell'impossibilità di ricostruire con sufficiente precisione le compravendite di stupefacente, non potrebbe essergli addebitata alcuna vendita di cocaina ad F.________. Il ricorrente sostiene poi che le sue ammissioni nei verbali del 5 e del 24 gennaio 2005, nonché dell'8 giugno 2005 sarebbero inattendibili, siccome rilasciate quando si trovava in carcerazione preventiva e in seguito ritrattate.  
Con simili argomentazioni generiche egli si limita ad esporre una propria versione dei fatti senza tuttavia confrontarsi puntualmente con le dichiarazioni prese in considerazione e valutate dai precedenti giudici, spiegando con una motivazione precisa, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni sarebbero state apprezzate in modo manifestamente insostenibile e pertanto arbitrario (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.2). Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 142 II 355 consid. 6; 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). 
Il ricorrente fa essenzialmente riferimento al fatto che negli ultimi verbali (del 2012 e del 2013) F.________ non ha più ricordato nel dettaglio le date e le circostanze concrete degli acquisti di cocaina, né ha ricostruito il calcolo in base al quale ha stimato in 250 g il quantitativo totale di cocaina acquistata. Omette tuttavia di considerare che la Corte penale del TPF si è fondata anche sulle precedenti dichiarazioni della persona informata sui fatti (verbali del 2 dicembre 2004 e del 23 giugno 2005), che sono state essenzialmente confermate negli interrogatori successivi. Disattende inoltre che F.________, benché non sia stato in grado in seguito di fornire precisazioni sui dettagli delle singole operazioni, non è incorso in contraddizioni sul fatto di avere acquistato dal ricorrente il suddetto stupefacente nel lasso di tempo incriminato. La precedente istanza ha poi rettamente ritenuto che le dichiarazioni di F.________ concordavano con le ammissioni dello stesso ricorrente, segnatamente con quelle rese negli interrogatori del 5 gennaio 2005, dell'8 giugno 2005 e del 6 novembre 2008. Né può essere ritenuto arbitrario l'accertamento relativo al quantitativo di stupefacente alienato dal ricorrente (100 g), giacché corrisponde a quanto da lui medesimo ammesso, laddove l'acquirente l'aveva invece determinato in 250 g. Adducendo genericamente che le sue dichiarazioni del 5 e del 24 gennaio 2005, nonché dell'8 giugno 2005 non potrebbero essere prese in considerazione, siccome rilasciate quando si trovava in carcerazione preventiva, il ricorrente non rende seriamente ravvisabile una pressione inammissibile nella conduzione degli interrogatori, in particolare ove si consideri che all'interrogatorio del 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC egli era assistito dal proprio difensore. Quanto alla pretesa inutilizzabilità del verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008, tenutosi dopo che era stato posto in libertà, già s'è visto che la censura deve essere respinta (cfr. consid. 2.3). Il ricorrente non si esprime infine sul legame di amicizia con F.________, accertato dai precedenti giudici in modo conforme agli atti e quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In particolare non censura d'arbitrio la valutazione secondo cui non esistono motivi per ritenere che F.________ avrebbe voluto danneggiarlo rilasciando dichiarazioni menzognere. 
 
3.  
 
3.1. La Corte penale del TPF ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole di infrazione giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup, per avere, dall'inizio del 2003 ai primi mesi del 2004, in più occasioni, alienato 50 g di cocaina a G.________ (cfr. capo d'imputazione n. 1.2.5.1.2).  
 
3.2. Analogamente a quanto addotto con riferimento alle dichiarazioni di F.________, il ricorrente sostiene che anche G.________ avrebbe dovuto essere interrogato quale imputato e non in veste di persona informata sui fatti, avendo sin dall'inizio ammesso di avere consumato cocaina. Reputa perciò che pure in questo caso i relativi verbali d'interrogatorio sarebbero nulli e non potrebbero essere utilizzati a suo carico. Solleva parimenti la questione dell'utilizzabilità del verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008 dinanzi al Giudice istruttore federale. Su questi aspetti, può essere rinviato a quanto esposto ai precedenti considerandi con riferimento al capo d'imputazione n. 1.2.5.1.1 (cfr. consid. 2.2 e 2.3).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Il ricorrente adduce poi genericamente che le dichiarazioni di G.________ sarebbero inattendibili, siccome condizionate dal legame di parentela esistente tra di loro e da pressioni da parte degli inquirenti: a maggior ragione perché oggetto di una ritrattazione. Ritiene che l'unica versione chiara e lineare resa da G.________ sarebbe quella ammessa anche da lui medesimo, vale a dire che la cocaina non sarebbe stata venduta, bensì messa a disposizione gratuitamente per il loro consumo in comune. Il ricorrente adduce che anche le sue ammissioni iniziali sarebbero inaffidabili, siccome rilasciate in un contesto di costrizione e di assenza di lucidità. Rinvia al proposito a quanto precedentemente addotto con riferimento alla vendita di stupefacente ad F.________.  
 
3.3.2. Con simili argomentazioni il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con chiarezza e precisione, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove sarebbero manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Egli si limita ad esporre in modo appellatorio una sua versione dei fatti, ciò che non basta a sostanziare l'arbitrio delle conclusioni cui è giunta la precedente istanza sulla base di una valutazione, spiegata e motivata, dei mezzi di prova agli atti. Adducendo genericamente di avere confessato il reato  "in un contesto di costrizione e in assenza di lucidità", il ricorrente non rende minimamente verosimile una pressione inammissibile da parte degli organi inquirenti nella conduzione degli interrogatori. Ciò in particolare ove si consideri che all'interrogatorio del 24 giugno 2005 dinanzi al MPC ed a quello del 6 novembre 2008 dinanzi al Giudice istruttore federale egli era assistito dal proprio difensore. Peraltro, il ricorrente di per sé non nega di avere ceduto a G.________ almeno 50 g di cocaina, ma contesta che si sia trattato di una compravendita. Disattende tuttavia che la precedente istanza ha accertato, sulla base delle dichiarazioni sostanzialmente concordanti delle parti e confermate da una terza persona (C.________, cfr. verbale d'interrogatorio del 27 maggio 2005), che per l'acquisto dello stupefacente G.________ aveva accumulato un debito nei confronti del ricorrente. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Riguardo al capo d'imputazione n. 1.2.5.1.2 il ricorso è quindi infondato nella misura della sua ammissibilità.  
 
4.  
 
4.1. La Corte penale del TPF ha inoltre riconosciuto il ricorrente autore colpevole di infrazione giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 3 vLStup, per avere nel periodo da marzo ad aprile 2003, senza essere autorizzato, depositato 180 g di cocaina presso la lavanderia di C.________ a V.________ (cfr. capo d'imputazione n. 1.2.5.1.3).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Il ricorrente sostiene che il verbale d'interrogatorio di C.________ del 4 dicembre 2008 dinanzi al Giudice istruttore federale sarebbe nullo e non potrebbe essere utilizzato a suo carico, siccome l'interrogato non sarebbe stato convenientemente informato, quale imputato, del suo diritto di non rispondere. Reputa al riguardo insufficiente l'avvertimento da parte del giudice secondo cui se avesse rifiutato di rispondere si sarebbe in ogni caso proceduto nell'istruzione, conformemente all'art. 41 cpv. 2 della previgente legge federale sulla procedura penale, del 15 giugno 1934 (PP).  
 
4.2.2. Al riguardo, può essere qui rinviato a quanto esposto precedentemente con riferimento all'interrogatorio del 6 novembre 2008 del ricorrente da parte del Giudice istruttore federale (cfr. consid. 2.3.2 e 2.3.3). Nel verbale di C.________ del 4 dicembre 2008, il Giudice istruttore federale ha precisato all'imputato ch'egli era interrogato quale imputato, richiamando esplicitamente il testo dell'art. 41 cpv. 2 PP, secondo cui se l'imputato si rifiuta di rispondere si procede oltre nell'istruzione. Ritenuto altresì che in quell'occasione egli era assistito dal suo difensore e che era stato esplicitamente informato del suo diritto di non deporre anche in precedenza, nell'ambito degli interrogatori dinanzi alla polizia giudiziaria e al MPC (cfr. per esempio il verbale del 10 giugno 2005 dinanzi al MPC), non v'è ragione di ritenere che C.________ non fosse a conoscenza, quale imputato, del suo diritto di non rispondere e di non collaborare. In tali circostanze, il verbale d'interrogatorio del 4 dicembre 2008, eseguito prima dell'entrata in vigore del CPP unificato, mantiene la sua validità e utilizzabilità (cfr. art. 448 cpv. 2 CPP).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Il ricorrente contesta l'attendibilità delle dichiarazioni di C.________, che ha ammesso il deposito nel periodo incriminato di 180 g di cocaina presso la sua lavanderia a V.________. Adduce genericamente, che le tali dichiarazioni non sarebbero lineari, essendo peraltro state ritrattate in modo convincente. Ritiene inoltre che le stesse sarebbero in contrasto con i risultati delle analisi di laboratorio, che, eseguite nel 2005, con riferimento ai fatti incriminati avvenuti nel 2003, non permetterebbero di dimostrare l'esistenza di un legame tra C.________ e il ricorrente.  
 
4.3.2. Con queste argomentazioni generiche il ricorrente si limita nuovamente ad esporre la sua versione dei fatti, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in particolare con il considerando n. 2.4.4, in cui i primi giudici hanno spiegato per quali ragioni hanno ritenuto credibili le dichiarazioni di C.________ precedenti la ritrattazione. Disattende inoltre che per la fattispecie incriminata C.________ è stato ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup dalla Corte penale del TPF con sentenza di condanna del 5 aprile 2016 cresciuta in giudicato. Il ricorrente non si confronta con l'insieme degli elementi disponibili, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF per quali ragioni la conclusione dei precedenti giudici sulla credibilità di C.________ sarebbe manifestamente insostenibile e pertanto arbitraria. Quanto alle risultanze delle analisi di laboratorio, che hanno rilevato tracce di cocaina su oggetti prelevati all'interno della lavanderia, le stesse sono di per sé compatibili con il deposito dello stupefacente nei locali dell'impresa, come appunto ammesso da C.________. Insufficientemente motivata, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
4.4. La Corte penale del TPF ha ritenuto che il ricorrente ha commesso in modo intenzionale il reato, per il fatto ch'egli ha  "posto lo stupefacente anche accanto alla bilancia sulla quale sono state trovate tracce di contaminazione diretta".  
Sulla base delle dichiarazioni di C.________, ritenute credibili dai precedenti giudici, il ricorrente rileva di avere portato via dalla lavanderia già nel 2003 la bilancia elettronica utilizzata per pesare la cocaina. La bilancia contaminata indicata nella sentenza impugnata sarebbe per contro stata rinvenuta nei locali dell'impresa in occasione della perquisizione del 20 maggio 2005 e non potrebbe di conseguenza essere la medesima. A suo dire, la circostanza non dimostrerebbe quindi un suo coinvolgimento nell'infrazione alla LStup e l'accertamento secondo cui egli avrebbe depositato un quantitativo complessivo di 180 g di cocaina presso l'impresa di C.________ sarebbe arbitrario. 
La censura è fondata, giacché l'accertato ritrovamento nell'ambito della perquisizione del 20 maggio 2005 della bilancia su cui sono state riscontrate tracce di cocaina contrasta manifestamente con la dichiarazione di C.________, considerata di principio attendibile dai precedenti giudici, secondo cui il ricorrente ha prelevato e portato via dalla lavanderia la sua bilancia già nell'estate del 2003. Non è accertato nella decisione impugnata ch'egli l'abbia in seguito riportata in quel luogo. Premesso che il periodo incriminato è limitato ai mesi di marzo e di aprile del 2003, la conclusione della Corte penale del TPF, secondo cui la bilancia contaminata rinvenuta presso la lavanderia di C.________ è quella che è stata utilizzata dal ricorrente per commettere l'infrazione due anni prima, è pertanto arbitraria. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Il ricorrente rimprovera ai precedenti giudici di non avere esaminato e di non essersi pronunciati sulla questione di sapere se lo stupefacente depositato nei locali commerciali di C.________ non fosse quello poi ceduto ai consumatori. Sostiene ch'egli non avrebbe potuto essere condannato per atti successivi concernenti la stessa sostanza, in particolare ove si consideri che il quantitativo di cocaina depositata nella lavanderia (180 g) corrisponde a quello alienato e parimenti oggetto di condanna. Ritiene che, in tali circostanze, esisterebbero perlomeno rilevanti dubbi sulla sua colpevolezza riguardo all'imputazione di avere depositato lo stupefacente.  
 
4.5.2. L'applicabilità del diritto previgente al procedimento penale in esame non è di per sé contestata dalle parti. L'art. 19 n. 1 vLStup punisce tutte le forme di partecipazione ad un traffico di stupefacenti illecito, dalla produzione, alla messa in circolazione, fino all'acquisto, compresi gli atti preparativi a tali scopi (sentenza 6B_518/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 10.4.1 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, i singoli comportamenti elencati dall'art. 19 n. 1 vLStup costituiscono fattispecie penali autonome, sicché è autore colui che adempie nella propria persona gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato (DTF 142 IV 401 consid. 3.3.2; 133 IV 187 consid. 3.2; 119 IV 266 consid. 3a). Nell'ambito della revisione del 20 marzo 2008, l'art. 19 n. 1 vLStup è stato rielaborato dal profilo terminologico e della struttura sistematica nel nuovo art. 19 cpv. 1 LStup. Riservati limitati adattamenti, la disposizione non ha subito modifiche di rilievo sotto il profilo del contenuto (sentenza 6B_518/2014, citata, consid. 10.4.1 e riferimenti).  
I singoli atti punibili esposti dall'art. 19 n. 1 vLStup, rispettivamente dall'art. 19 cpv. 1 LStup, costituiscono tuttavia anche fasi successive del medesimo comportamento delittuoso. Si può quindi considerare che, per una determinata operazione, questi diversi atti formino un complesso di fatti (DTF 137 IV 33 consid. 2.3.1). Così, per esempio, quando un autore acquista degli stupefacenti all'estero, li importa in Svizzera e, conformemente a quanto da lui pianificato sin dall'inizio, li vende ai consumatori, deve essere pronunciato un giudizio di colpevolezza unicamente per la vendita degli stessi (sentenze 6B_518/2014, citata, consid. 10.4.3 e 6S.99/2007 del 28 giugno 2007 consid. 5.2.1). L'acquisizione e il possesso della sostanza stupefacente sono quindi di massima sussidiari rispetto alla sua successiva vendita (PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28l BetmG], 3aed., 2016, n. 175 e 177 all'art. 19; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, BetmG, Kommentar, 3aed., 2016, n. 157 e 159 all'art. 19). 
 
4.5.3. Il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c CPP) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio, in modo da permettere all'interessato di afferrarne la portata e, se del caso, di impugnarlo con cognizione di causa, nonché all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).  
 
4.5.4. Al dibattimento dinanzi alla Corte penale del TPF, il patrocinatore del ricorrente in sede di arringa ha fatto valere che il MPC non aveva chiarito se lo stupefacente depositato presso la lavanderia di C.________ corrispondesse a quello venduto, oggetto degli altri capi d'imputazione. Ha addotto che l'autorità inquirente aveva ammesso di avere semplicemente eseguito un "calcolo a ritroso", sicché avrebbe potuto conteggiare due volte la medesima quantità di stupefacente. Il giudizio impugnato non si esprime su questa contestazione, che alla luce dell'esposta giurisprudenza non appare priva di pertinenza. Risulta infatti che il quantitativo di cocaina (180 g), di cui al ricorrente è rimproverato il deposito nei mesi di marzo ed aprile del 2003, corrisponde a quello complessivamente alienato ad F.________ (100 g; cfr. consid. 2.1), a G.________ (50 g; cfr. consid. 3.1) e a H.________ (30 g; cfr. consid. 5.1). Il periodo in cui sono avvenute le alienazioni, dall'inizio del 2002 al novembre del 2004, si sovrappone parzialmente a quello del deposito dello stupefacente. La precedente istanza ha condannato il ricorrente per il traffico di 360 g di cocaina tagliata ed ha commisurato la pena di conseguenza. Tuttavia, nelle esposte circostanze, il diritto di essere sentito del ricorrente avrebbe imposto alla Corte penale del TPF di statuire sulla sua contestazione, esaminando se l'imputazione di avere depositato lo stupefacente presso la lavanderia di C.________ giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 3 vLStup non fosse, almeno in parte, consumata dalle cessioni della sostanza addebitategli, oggetto di un giudizio di colpevolezza ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup. La censura è pertanto fondata e comporta l'annullamento della condanna per il capo d'imputazione n. 1.2.5.1.3. La causa è conseguentemente rinviata ai precedenti giudici, affinché statuiscano nuovamente su questa accusa e sull'eventuale ricommisurazione della pena.  
 
5.  
 
5.1. La Corte penale del TPF ha infine riconosciuto il ricorrente autore colpevole di infrazione giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup, per avere nel periodo dalla primavera all'estate del 2004, a W.________, X.________ e Y.________, senza essere autorizzato, alienato 30 g di cocaina a H.________ (cfr. capo d'imputazione n. 1.2.5.1.4).  
 
5.2. Analogamente a quanto addotto con riferimento alle dichiarazioni di F.________ e di G.________, il ricorrente invoca l'inutilizzabilità dei verbali d'interrogatorio di H.________, sostenendo che questi avrebbe dovuto essere interrogato quale imputato e non in veste di persona informata sui fatti, avendo sin dall'inizio ammesso di avere consumato cocaina. Accenna inoltre nuovamente alla questione dell'utilizzabilità del verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008 dinanzi al Giudice istruttore federale. Su questi aspetti, semplicemente richiamati dal ricorrente con riferimento alla vendita di stupefacente a H.________, può qui essere rinviato a quanto esposto ai precedenti considerandi con riferimento ai capi d'imputazione n. 1.2.5.1.1 e n. 1.2.5.1.2 (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 3.2).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Il ricorrente critica la credibilità di H.________, siccome nell'interrogatorio del 22 giugno 2005 si sarebbe contraddetto adducendo dapprima di avere consumato stupefacenti soltanto saltuariamente nel periodo tra la primavera e l'estate del 2004, per poi dichiarare nello stesso verbale di avere assunto cocaina per l'ultima volta tre o quattro mesi prima, vale a dire nel mese di febbraio o marzo 2005. Ravvisa inoltre una contraddizione tra il verbale del 1° giugno 2012, in cui H.________ ha dichiarato di essersi rifornito esclusivamente da lui, e quello del 22 giugno 2005, in cui ha riferito di avere acquistato la cocaina da una persona di colore a Z.________.  
 
5.3.2. Sollevando la censura, il ricorrente disattende che l'accennata incongruenza nel verbale del 22 giugno 2005 è stata fatta rilevare dal suo difensore a H.________ già in occasione dell'interrogatorio del 1° giugno 2012. L'interessato al proposito aveva spiegato di avere verosimilmente risposto negativamente alla domanda di sapere se in quel momento (22 giugno 2005) faceva ancora uso di cocaina, ma di avere riconosciuto un possibile consumo fino tre o quattro mesi prima. In questa sede il ricorrente non si confronta con questa spiegazione, tutto sommato plausibile, e non fa quindi valere una valutazione arbitraria delle prove con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Disattende altresì che l'acquisto di cocaina da una persona di colore è riferito esclusivamente al suddetto ultimo consumo. D'altra parte, le invocate incoerenze di H.________ riguardo al momento in cui avrebbe cessato di consumare sostanze stupefacenti, di per sé non tangono le sue dichiarazioni relative agli acquisti di cocaina dal ricorrente, oggetto della fattispecie incriminata. In particolare, non risultano contraddizioni manifeste quanto ai quantitativi da lui acquistati, al prezzo pagato, ai luoghi in cui avvenivano le transazioni e al periodo incriminato. Il ricorrente non considera poi che tali dichiarazioni concordano essenzialmente con le sue ammissioni iniziali, in particolare per quanto concerne il prezzo dello stupefacente. Non tenendo conto di questa circostanza, egli non sostanzia quindi arbitrio alcuno, sicché la censura si rivela infondata nella misura della sua ammissibilità.  
 
5.4. Laddove il ricorrente si limita a relativizzare le sue ammissioni iniziali, per il fatto che sono state rilasciate quand'era sottoposto alla carcerazione preventiva, si può qui rinviare a quanto esposto ai precedenti considerandi (cfr. consid. 2.4 e 3.3.2). Ciò vale parimenti per quanto concerne l'asserita inutilizzabilità del suo verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008 (cfr. consid. 2.3). Le censure ricorsuali sono peraltro generiche e non sostanziano l'arbitrio e la violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente sostiene che la Corte penale del TPF avrebbe ravvisato a torto un caso grave di infrazione alla legge sugli stupefacenti giusta l'art. 19 n. 2 lett. a vLStup. Critica l'accertamento relativo al grado di purezza della cocaina, stabilito dai precedenti giudici nel 46 %. Adduce che, poiché non sarebbe stato possibile, non essendo stato sequestrato, determinare esattamente la qualità dello stupefacente oggetto delle imputazioni, occorrerebbe partire dal presupposto che la cocaina da lui venduta era tagliata nella misura del 90 %, sicché il grado di purezza sarebbe soltanto del 10 %. In via subordinata, postula il riconoscimento di un grado di purezza del 33,33 %, richiamando la sentenza 6S.218/1999 del 26 aprile 1999.  
 
6.2. Secondo l'art. 19 n. 2 lett. a vLStup un caso grave è dato in particolare se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cfr. ora l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup). Questa fattispecie è realizzata segnatamente quando la miscela di cocaina contiene almeno 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b). Se lo stupefacente non ha potuto essere sequestrato e il suo grado di purezza non può pertanto essere dimostrato con certezza, è ragionevolmente possibile partire dal presupposto ch'esso sia di qualità media, nella misura in cui non vi siano elementi per concludere che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente diluita (DTF 138 IV 100 consid. 3.5 e riferimenti).  
 
6.3. La Corte penale del TPF ha accertato che lo stupefacente in questione non era stato sequestrato ed ha rilevato che secondo le dichiarazioni di F.________ e di H.________ la cocaina venduta dal ricorrente era di buona qualità. Ricordato che le infrazioni erano state commesse nel periodo dal 2002 al 2004, ha stabilito un grado di purezza del 46 % corrispondente al valore medio risultante dalla statistica per l'anno 2004, più favorevole al ricorrente, della Società svizzera di medicina legale riguardante le confische di quantità di cocaina da 1 a 10 g. Gli ha quindi addebitato di avere smerciato circa 165 g di sostanza pura, ciò che realizzava gli estremi di un caso grave ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a vLStup.  
 
6.4. Premesso che la Corte penale del TPF dovrà nuovamente pronunciarsi sul capo d'imputazione n. 1.2.5.1.3 e quindi sulla quantità di stupefacente addebitata al ricorrente, con le esposte generiche argomentazioni egli non sostanzia una violazione del diritto federale con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Il ricorrente prospetta un grado di purezza soltanto del 10 %, ma non adduce alcun elemento concreto a sostegno di una particolare diluizione della cocaina. Disattende inoltre che, secondo gli accertamenti della precedente istanza, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), due acquirenti hanno dichiarato che lo stupefacente venduto loro dal ricorrente era di buona qualità. Laddove richiama poi il tasso del 33.33 % indicato nella sentenza 6S.218/1999 del 26 aprile 1999 consid. 2b/aa, egli non considera che in quel giudizio la Corte di cassazione del Tribunale federale in realtà non è entrata nel merito di tale percentuale stabilita dall'istanza cantonale, siccome il ricorso per cassazione non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 273 cpv. 1 lett. b PP, allora in vigore. Comunque, quand'anche si volesse applicare alla fattispecie tale grado di purezza e si volessero considerare esclusivamente i 180 g oggetto dei capi d'imputazione n. 1.2.5.1.1, n. 1.2.5.1.2 e n. 1.2.5.1.4, la quantità di sostanza pura ammonterebbe a 60 g e supererebbe comunque ampiamente la soglia di 18 g per riconoscere un caso grave secondo l'art. 19 n. 2 lett. a vLStup (cfr. sentenza 6B_1068/2014 del 29 settembre 2015 consid. 1.5). La censura è pertanto infondata nella misura della sua ammissibilità.  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente chiede che la causa venga rinviata alla precedente istanza perché, alla luce del nuovo giudizio che sarà tenuta a pronunciare, statuisca nuovamente sull'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP.  
 
 
7.2. I primi giudici gli hanno negato un indennizzo, siccome egli era stato riconosciuto autore colpevole della maggior parte dei capi d'accusa ed era stato condannato a una pena detentiva superiore alla carcerazione preventiva sofferta. Poiché in tali circostanze il diniego dell'indennità è strettamente connesso all'esito del giudizio di merito e considerato che la Corte penale del TPF dovrà nuovamente statuire su un capo d'imputazione, le spetterà ripronunciarsi anche sulla richiesta d'indennità.  
 
8.  
 
8.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il dispositivo n. 2 del punto IV della sentenza impugnata deve essere annullato nella misura in cui concerne la condanna del ricorrente per il capo d'imputazione n. 1.2.5.1.3. Devono inoltre essere annullati i dispositivi IV n. 3 e n. 7 impugnati, riguardanti la fissazione della pena e il diniego di un'indennità. La causa deve pertanto essere rinviata al TPF per un nuovo giudizio su questi aspetti.  
 
8.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, che ha ritirato la sua domanda di assistenza giudiziaria in pendenza di procedura, è tenuto a versare una parte delle spese giudiziarie, commisurate al suo grado di soccombenza. Non si prelevano per contro spese giudiziarie a carico della Confederazione (art. 66 cpv. 4 LTF). Essa è comunque tenuta a versare al ricorrente, parzialmente vincente in questa procedura, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili di questa sede.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il dispositivo n. 2 (nella misura in cui concerne la condanna per il capo d'imputazione n. 1.2.5.1.3) e i dispositivi n. 3 e n. 7 del punto IV della sentenza emanata il 29 agosto 2016 dalla Corte penale del TPF sono annullati. La causa è rinviata al TPF per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di questa sede. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte penale del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 23 luglio 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni