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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_890/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 agosto 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, piazza Governo 6, casella postale 2170, 
6501 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Direzione delle strutture carcerarie, casella postale 6277, 6901 Lugano, 
2. A.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Trasferimento di una persona incarcerata in un altro Cantone, arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 13 luglio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 25 novembre 2010 A.________ è stato collocato presso il penitenziario cantonale "La Stampa", per l'esecuzione di una pena detentiva a vita alla quale era stato condannato dalla Corte delle assise criminali; 
che, il 1° marzo 2016, la Direzione delle strutture carcerarie ticinesi ha deciso il suo trasferimento presso il penitenziario di Bellevue, a Gorgier (NE), per motivi di sicurezza e di ordine interno; 
che, con decisione del 20 gennaio 2017, la Divisione della giustizia ha respinto un reclamo di A.________ contro il provvedimento del 1° marzo 2016, confermando la decisione di trasferimento; 
che, contro la decisione della Divisione della giustizia, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che, con sentenza del 13 luglio 2017, ha accolto il reclamo e l'ha annullata; 
che la Corte cantonale ha negato una seria messa in pericolo della sicurezza e dell'ordine interno da parte del condannato, tale da giustificare il suo trasferimento in un altro penitenziario, fuori Cantone; 
che lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite del Consiglio di Stato, impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 17 agosto 2017 al Tribunale federale, chiedendo di confermare la decisione di trasferimento di A.________ presso il penitenziario di Bellevue; 
che il ricorrente chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo all'impugnativa; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che la sentenza della CRP, emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), soggiace di principio al ricorso in materia penale al Tribunale federale giusta gli art. 78 segg. LTF; 
che, in questo campo, il diritto di ricorso dell'autorità è dato soltanto alle condizioni degli art. 81 cpv. 1 lett. b n. 7 e cpv. 3 LTF; 
che, in particolare, l'art. 81 cpv. 3 LTF prevede che il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF spetta alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; 
che, di conseguenza, il Consiglio di Stato e le autorità cantonali di esecuzione delle pene e delle misure non sono abilitate a ricorrere dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso in materia penale (DTF 139 I 51 consid. 2.3; 133 IV 121 consid. 1.1 e 1.2; sentenza 6B_416/2017 del 7 aprile 2017); 
che il ricorrente richiama l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF, adducendo di essere legittimato a ricorrere in quanto destinatario della sentenza impugnata, anche se la stessa è stata notificata alla Divisione della giustizia e alla Direzione delle strutture carcerarie; 
ch'esso sostiene inoltre di essere toccato dalla decisione di non trasferire in un altro Cantone la persona condannata nei suoi interessi finanziari, logistici e di sicurezza; 
che giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b); 
che queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente (DTF 133 IV 121 consid. 1.1) e che spetta al ricorrente addurre i motivi a sostegno della sua legittimazione quand'essi non risultino chiaramente dagli atti di causa o dalla sentenza impugnata (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che al procedimento dinanzi alla Corte cantonale hanno partecipato la Divisione della giustizia e la Direzione delle strutture carcerarie, ma non il Consiglio di Stato; 
che, inoltre, facendo riferimento a motivi di ordine e di sicurezza, nonché all'obbligo per il Cantone di istituire e gestire penitenziari per l'espiazione delle pene, il ricorrente invoca interessi legati essenzialmente all'adempimento di compiti pubblici; 
 
che ciò vale anche laddove il ricorrente invoca in modo generico interessi finanziari della collettività richiamando la circostanza che le spese per l'esecuzione di pene e di misure sono a suo carico; 
che, nella fattispecie, il ricorrente agisce quindi esclusivamente nell'interesse pubblico e in quello generale di una corretta applicazione del diritto; 
ch'esso difetta pertanto di un interesse proprio giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. DTF 133 IV 121 consid. 1.2; sentenza 6B_416/2017, citata); 
che, come esposto, il ricorso dell'autorità per fare valere la tutela di interessi pubblici spetta, se del caso, all'Autorità federale giusta l'art. 81 cpv. 3 LTF
che il Governo cantonale non è di conseguenza legittimato a ricorrere in questa sede, sicché il gravame non può essere vagliato nel merito; 
che nelle esposte circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (in relazione con l'art. 108 cpv. 2 LTF); 
che non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente, il quale si è rivolto al Tribunale federale nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF); 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame; 
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 agosto 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Gadoni