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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_942/2020  
 
 
Sentenza del 23 agosto 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Didier Lelais, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Alan Gianinazzi, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2020 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2019.77/78/81). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (1956) e B.________ (1973) si sono sposati in Italia nel 2010, adottando la separazione dei beni. Essi hanno avuto due figli, C.________ nel 2005 e D.________ nel 2010. I coniugi si sono separati nel 2018. 
 
Su istanza 8 agosto 2018 di B.________ promossa nei confronti di A.________, mediante decisione 19 giugno 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato varie misure a tutela dell'unione coniugale, tra cui la conferma del blocco del registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC) sulla proprietà per piani n. 5271 della particella n. 1467 RFD di X.________ (appartenente alla moglie) e sulle proprietà per piani n. 1096 e 1098 della particella n. 4300 RFD di Y.________, sezione di Z.________ (appartenenti al marito), blocco già emanato in via supercautelare dallo stesso Pretore con decreti 12 dicembre 2018 e 11 aprile 2019. 
 
B.  
Mediante sentenza 30 settembre 2020 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di A.________. Con la medesima sentenza, la Corte cantonale ha invece parzialmente accolto l'appello di B.________ (nella misura in cui non era divenuto senza oggetto) e ha riformato la decisione pretorile, tra l'altro, revocando il blocco del registro fondiario sulla proprietà per piani n. 5271 della particella n. 1467 RFD di X.________ (dispositivo n. V.9). 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 6 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale limitatamente al suo dispositivo n. V.9, chiedendo in via principale di mantenere il suddetto blocco e in via subordinata di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Egli ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al suo gravame e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Mediante decreto 11 dicembre 2020 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria (nella sede federale; v. DTF 116 II 493 consid. 2b).  
 
Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha precisato che, nel caso in cui il ricorso al Tribunale federale riguardasse soltanto il divieto del potere di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 (che è un parcheggio), spettava al qui ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso raggiungesse il valore minimo di fr. 30'000.-- fissato dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per la presentazione di un ricorso in materia civile (v. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 134 III 237 consid. 1.2). In questa sede il ricorrente si limita ad affermare che "il presente gravame è ricevibile ai sensi dell'art. 72 LTF, il valore litigioso della causa in oggetto essendo (...) evidentemente superiore a fr. 30'000.-", senza però fornire alcun elemento che permetta di appurarlo. Ora, non spetta al Tribunale federale medesimo di procedere a indagini se il valore di lite non risulta immediatamente dagli accertamenti di fatto o da altri elementi dell'incartamento (v. art. 51 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1). Nel caso concreto non occorre tuttavia determinare se sia effettivamente aperta la via del ricorso in materia civile: la sentenza impugnata costituisce infatti una decisione in materia di misure cautelari (DTF 133 III 393 consid. 5), contro la quale può in ogni modo soltanto essere fatta valere - come nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). 
 
1.2. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).  
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 170 consid. 7.3 con rinvii). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).  
 
2.  
 
2.1. Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro (art. 178 cpv. 1 CC). Il giudice prende le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC).  
 
2.2. I Giudici cantonali hanno osservato che in concreto non era chiaro quale delle due previsioni di legge dell'art. 178 cpv. 1 CC abbiano indotto il Pretore a decretare il blocco del registro fondiario sul fondo di proprietà della moglie. Se il primo giudice intendeva "assicurare le basi economiche della famiglia", i motivi addotti dal marito non bastavano, a un sommario esame, per emanare il provvedimento: è vero che la moglie ha tentato di vendere il fondo, ma neppure il marito pretende che in tale modo ella mettesse in pericolo il sostentamento della famiglia, non risultando che il bilancio familiare fosse finanziato, anche solo in parte, con i proventi di quel fondo. Se il giudice di prime cure intendeva invece garantire il rispetto di "un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale", l'argomento proposto dal marito fondato sulla tutela dei suoi interessi nell'ambito della futura liquidazione del regime dei beni (per avere egli asseritamente finanziato l'acquisto del suddetto fondo con mezzi propri) era pure insufficiente, dato che nel regime della separazione dei beni (secondo il diritto svizzero, ma anche secondo il diritto italiano) non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. La Corte cantonale ha quindi revocato il divieto di disporre menzionato a registro fondiario  
 
2.3. Il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sarebbe " arbitraria e contra ria alla parità di trattamento".  
 
2.3.1. A suo dire, la decisione di togliere il blocco a registro fondiario sarebbe arbitraria per il fatto che esporrebbe la famiglia al rischio di alienazione del fondo da parte della moglie e pertanto di seri problemi economici: ella avrebbe infatti già eroso tutti gli altri averi familiari (sia mediante vendita sia indirettamente provocandone il pignoramento con il mancato pagamento delle spese correnti familiari che le incombevano, come le spese ipotecarie, le spese condominiali o le imposte), mentre il marito, ormai prossimo alla pensione, avrebbe a disposizione per la famiglia soltanto una rendita minima. Il ricorrente ribadisce poi di aver finanziato l'acquisto del fondo in oggetto con mezzi propri prima del matrimonio e di non averlo potuto intestare a suo nome "per motivi di LAFE", ciò che la moglie avrebbe confermato diverse volte in sede di interrogatorio nella presente procedura.  
Attraverso le sue affermazioni (peraltro in gran parte fondate su fatti che non sono stati accertati dall'autorità precedente) il ricorrente si limita a criticare in maniera generica ed appellatoria la sentenza impugnata e non si confronta minimamente con la motivazione sviluppata dai Giudici cantonali, i quali hanno spiegato in modo dettagliato e pertinente per quale ragione non vi siano in concreto le condizioni che giustifichino l'emanazione di una restrizione del potere di disporre del fondo. La censura non sostanzia minimamente l'arbitrio né nell'applicazione del diritto né nell'accertamento dei fatti, e risulta quindi inammissibile (v. supra consid. 1.2 e 1.3). 
 
2.3.2. Il ricorrente lamenta poi una disparità di trattamento tra i coniugi per il fatto che l'autorità precedente ha revocato il divieto di disporre menzionato a registro fondiario sul fondo appartenente alla moglie, "lasciando che invece gli immobili di proprietà del signor A.________ rimanessero oggetto di blocco".  
La censura è infondata già per il fatto che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente in sede di appello non aveva chiesto la revoca del blocco del registro fondiario sui suoi due fondi, ma si era limitato a postulare una riduzione del contributo alimentare per il figlio D.________. In virtù dell'art. 58 cpv. 1 CPC (RS 272) la Corte cantonale non poteva quindi, in ogni modo, aggiudicare al ricorrente più di quanto egli avesse domandato. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
La richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria va respinta, dato che il rimedio non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, dato che ella ha dovuto pronunciarsi soltanto sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 agosto 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini