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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_162/2019  
 
 
Sentenza del 23 settembre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 luglio 2019 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.71). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
B.________ ha escusso l'ex marito A.________ per l'incasso di fr. 6'665.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito la " liquidazione del regime matrimoniale ". L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo. 
 
Con decisione 2 aprile 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza di B.________ volta al rigetto definitivo dell'opposizione. 
Mediante sentenza 22 luglio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, poiché fondato su fatti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC [RS 272]) ed insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). 
 
2.   
Con ricorso 12 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rivedere " i relativi calcoli errati, per quantificare in maniera esatta ed onesta l'ammontare restante per la liquidazione del regime matrimoniale ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Il ricorso è privo della firma manoscritta del ricorrente. Dato l'esito della presenta procedura, si può tuttavia rinunciare ad impartire un termine per sanare tale vizio (v. art. 42 cpv. 5 LTF). 
 
4.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.1. Quando - come in concreto - il litigio ha per oggetto una somma di denaro, le conclusioni devono essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2).  
Nel rimedio all'esame, il ricorrente si limita a chiedere al Tribunale federale di determinare "l'ammontare restante per la liquidazione del regime matrimoniale" e, quindi, l'importo massimo per il quale la sua opposizione può essere rigettata in via definitiva. La sua proposta di giudizio, non cifrata, risulta inammissibile (v. anche DTF 121 III 390 consid. 1). 
 
4.2. Il gravame qui discusso è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente non invoca infatti alcun diritto costituzionale che sarebbe stato violato dall'autorità cantonale. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 settembre 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente : Escher 
 
La Cancelliera: Antonini