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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_696/2008 /biz 
 
Sentenza del 23 ottobre 2008 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, presidente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento del territorio del cantone Ticino, Sezione forestale, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Multa, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 
4 agosto 2008 dal Presidente della Pretura penale. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Con decisione del 13 aprile 2007, la Sezione forestale infliggeva a A.________ - nella sua veste di presidente del Patriziato di X.________ - una multa di fr. 1'500.-- per aver autorizzato un deposito di 28 mc di materiale di scavo all'interno dell'area forestale, lungo la strada forestale Y.________ all'altezza della sezione zzz, su sedime di proprietà patriziale, senza la necessaria autorizzazione della Sezione forestale. Fatti accertati il 23 novembre 2006 in territorio di X.________. 
 
Il 4 agosto 2008, il Presidente della Pretura penale accoglieva parzialmente il ricorso interposto da A.________ contro la suddetta decisione. Pur confermando la contravvenzione alla legislazione forestale, il giudice riduceva la multa da fr. 1'500.-- a fr. 800.--. 
 
Con ricorso dell'8 settembre 2008 A.________ si aggrava davanti al Tribunale federale. Lamentando la violazione dell'art. 29 Cost., egli postula l'annullamento della sentenza del Presidente della Pretura penale nonché l'annullamento della multa e delle tasse e spese di giustizia. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
2. 
Il ricorrente si duole della violazione dell'art. 29 Cost., in particolare della violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera al giudice di aver respinto la sua richiesta di procedere a un sopralluogo e di non avere ritenuto credibili le sue argomentazioni. 
 
2.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3). Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito coincide con la censura di apprezzamento arbitrario delle prove. Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). 
 
2.2 In concreto, il ricorrente non va oltre l'esternazione del proprio punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello del Presidente della Pretura penale, senza dimostrare perché questi avrebbe commesso arbitrio nel respingere la richiesta di prova formulata dall'insorgente. Le sue argomentazioni sono lungi dal sostanziare l'arbitrio e la sua censura si palesa così inammissibile. 
 
3. 
L'insorgente sostiene poi di non aver mai autorizzato il deposito di materiale di scavo all'interno dell'area forestale e contesta di aver commesso quanto rimproveratogli in sede cantonale. Egli, in sostanza, critica l'accertamento dei fatti operato dal giudice. 
 
3.1 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). La corrispondente censura deve pertanto ossequiare i requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. In applicazione di questa norma, il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali soltanto se tale censura è stata espressamente invocata e motivata. Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.2 Anche su questo punto l'impugnativa in esame si palesa inammissibile. Il ricorrente, infatti, non pretende che l'accertamento dei fatti sarebbe manifestamente inesatto o che l'apprezzamento delle prove sarebbe arbitrario, né tantomeno si prevale esplicitamente della violazione dell'art. 9 Cost. Egli si limita a esporre semplicemente la propria versione dei fatti, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e senza nemmeno tentare di dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti effettuati dal Presidente della Pretura penale. 
 
4. 
Il ricorrente contesta infine anche l'intimazione della decisione. A suo avviso, la decisione doveva essere indirizzata all'Ufficio Patriziale di X.________ per il tramite del presidente e non direttamente al Presidente. Sennonché, in urto con quanto esatto dall'art. 42 LTF, egli non indica perché la notificazione contrastata violerebbe il diritto. Ancora una volta non si può prescindere dal dichiarare la critica inammissibile. 
 
5. 
Per le ragioni appena addotte, il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile. La decisione di non entrata nel merito può pertanto essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
Le spese giudiziarie vengono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale. 
 
Losanna, 23 ottobre 2008 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano