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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.519/2004 /viz 
 
Sentenza del 23 novembre 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Betschart, Hungerbühler, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dal lic. iur. Marco Garbani, 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 3 agosto 2004 del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 13 settembre 2001 A.A.________ (1958), cittadina tunisina, si è sposata a Locarno con il cittadino svizzero B.A.________ (1936). Per tal motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 2 settembre 2004. Il 30 gennaio 2004 B.A.________ è deceduto. 
Il 9 febbraio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, considerando che lo scopo per cui il permesso di dimora era stato concesso a A.A.________ era venuto meno in seguito al decesso del marito, ha rifiutato di modificare nella citata autorizzazione i dati relativi allo stato civile e ha fissato all'interessata un termine con scadenza al 31 marzo 2004 per lasciare il Ticino. 
B. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 20 aprile 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 agosto 2004. 
C. 
Il 14 settembre 2004 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Censura, in sostanza, la violazione del diritto federale determinante e dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). 
Chiamati ad esprimersi il Tribunale amministrativo e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino così come l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione chiedono che il gravame sia dichiarato inammissibile. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami). 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1 e riferimenti). 
1.2 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché, anche se non fosse stata revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava la ricorrente è oramai scaduta dal 2 settembre 2004, ossia prima dell'inoltro del ricorso: non vi è quindi più alcun interesse pratico e attuale ad esaminare se tale misura fosse corretta (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). In proposito, il gravame è quindi irricevibile. Nondimeno la decisione litigiosa può venire considerata anche quale rifiuto di rinnovo dell'autorizzazione. Al riguardo la ricorrente dispone ancora di un interesse alla soluzione della vertenza. 
2. 
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (prima frase); dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni ha diritto al permesso di domicilio (seconda frase). Nel caso concreto, è incontestato che la ricorrente si è sposata con un cittadino svizzero il 13 settembre 2001 e che suo marito è deceduto il 30 gennaio 2004. Orbene, per prassi costante, il decesso del coniuge svizzero di una straniera comporta per quest'ultima - salvo se vi sia un diritto ad ottenere un permesso di domicilio in virtù dell'art. 7 cpv. 1, seconda frase LDDS - l'estinzione del diritto previsto dalla legge ad ottenere un permesso (cfr. DTF 120 Ib 16 consid. 2; sentenze 2A.63/2003 del 4 novembre 2003, consid. 4 a 6 e 2A.105/2001 del 26 giugno 2001, consid. 2). Premesse queste considerazioni, è incontestato che la ricorrente, in seguito al decesso del coniuge, non può più appellarsi all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS per ottenere il rinnovo del proprio permesso. Considerato inoltre che il suo matrimonio è durato poco più di due anni e quattro mesi, ella non può neanche pretendere al rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase. In proposito, il ricorso è quindi inammissibile. 
3. 
3.1 La ricorrente si richiama all'art. 4 Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché al regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che garantiscono al coniuge superstite di un cittadino comunitario il diritto di rimanere sul territorio svizzero e lamenta una disparità di trattamento poiché viene riservato un trattamento migliore al coniuge straniero di un cittadino comunitario che quello invece che l'art. 7 LDDS riserva al coniuge straniero di un cittadino elvetico. 
3.2 La ricorrente, la quale non è né cittadina svizzera né cittadina comunitaria, non rientra tra i soggetti a cui si rivolge il suddetto accordo bilaterale (cfr. art. 1 prima frase ALC) e come tale non può appellarsi al medesimo. Va poi rammentato che, come rilevato a giusto titolo dal Tribunale amministrativo, per prassi constante la regolamentazione in materia di ricongiungimento familiare prevista dal citato Accordo è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono di principio legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino elvetico residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente alla CE (DTF 129 II 249 consid. 4 e rinvii). Per quanto concerne la censurata disparità di trattamento, il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che era legato alle disposizioni legali applicabili, segnatamente all'art. 7 LDDS, a prescindere dalle disparità di trattamento che potrebbero derivare per i familiari di un cittadino svizzero, che non sono originari né di un paese della CE, né di un paese dell'AELS. Anche se era possibile rimediarvi nell'ambito dell'esercizio di potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità cantonali di polizia degli stranieri, ciò non conferisce comunque alcun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese (cfr. DTF 129 II 249 consid. 5). 
Su questo ultimo punto occorre precisare che anche se, come addotto dalla ricorrente, ad un determinato momento le autorità ticinesi hanno, in virtù del principio dell'uguaglianza di trattamento, esteso ai coniugi di cittadini svizzeri provenienti da Stati terzi i diritti sgorganti dall'ALC (prassi che, sia rilevato di transenna, è stata abbandonata), ella non avrebbe comunque potuto dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, suscettibile di aprire la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Da un lato, perché i Cantoni non possono creare simili diritti legiferando, tale competenza spettante alla Confederazione (art. 121 Cost.; cfr. anche Pascal Mahon in: Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, nota 11 all'art. 121). Dall'altro, perché se si volesse conferire ad una prassi cantonale la portata di una norma, la stessa non potrebbe comunque essere trattata come diritto federale ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. In concreto, la ricorrente potrebbe, tutt'al più, richiamarsi al principio della buona fede per dedurne sul piano federale un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno (DTF 126 II 377 consid. 3). Sennonché ella non adduce che le condizioni poste per poter invocare detto principio siano in concreto adempiute. Premesse queste considerazioni ne discende che, anche da questo profilo, il ricorso è inammissibile. 
4. 
La causa sufficientemente chiara può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
5. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG) e il loro ammontare viene fissato tenendo conto della modesta situazione finanziaria della ricorrente. Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. 
Losanna, 23 novembre 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: