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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 186/05 
 
Sentenza del 23 novembre 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
K.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa Disoccupazione Unia, 6830 Chiasso, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 10 maggio 2005) 
 
Fatti: 
A. 
Dopo avere lavorato, dal 22 agosto 2002 al 16 marzo 2003, alle dipendenze del Grand Hotel X.________ in qualità di ausiliario di cucina, K.________, nato nel 1975, richiedente l'asilo entrato in Svizzera l'8 aprile 2002, si è iscritto alla disoccupazione il 1° aprile 2003 e ha beneficiato delle relative indennità giornaliere con effetto da quest'ultima data. 
 
L'assicurato è stato sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione, una prima volta per 4 giorni dal 1° aprile 2003 per mancate ricerche durante il termine di disdetta (decisione 10 aprile 2003 dell'Ufficio regionale di collocamento di L.________, cresciuta incontestata in giudicato) e una seconda volta per la durata di 16 giorni per avere dato al datore di lavoro motivo di licenziarlo (decisione su opposizione 5 agosto 2003 della Cassa disoccupazione SEI, cresciuta incontestata in giudicato). 
 
Mediante provvedimento del 17 settembre 2004, sostanzialmente confermato il 25 ottobre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa disoccupazione SEI (dal 1° gennaio 2005: Unia Cassa Disoccupazione) ha comunicato a K.________ che egli, il 18 ottobre seguente, avrebbe esaurito il numero massimo di 400 indennità giornaliere e che a partire da tale data, nonostante il termine quadro per la riscossione della prestazione giungesse a scadenza il 31 marzo 2005, non avrebbe più avuto diritto a indennità di disoccupazione. 
B. 
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino rivendicando in sostanza il diritto a 520 indennità giornaliere conformemente a quanto stabilito dalla legislazione in vigore al momento della sua iscrizione alla disoccupazione e in ragione di una sua capacità lavorativa limitata ai lavori leggeri nonché di una sua impossibilità, in qualità di richiedente l'asilo, a domandare prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (AI). 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale per pronuncia del 10 maggio 2005 ha respinto il gravame e confermato l'operato della Cassa disoccupazione. 
C. 
K.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni al quale ripropone essenzialmente le richieste di prima sede. 
 
L'Unia si riconferma nelle proprie conclusioni di sede cantonale, mentre il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata proncuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già diffusamente esposto le norme legali (art. 8 cpv. 1 lett. e, art. 13 e 27 LADI, nelle loro rispettive versioni, in vigore prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° luglio 2003, della 3a revisione LADI; RU 2003 1728, 1755) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. 
1.1 Alle osservazioni del giudizio cantonale può così essere fatto riferimento per quanto concerne l'applicabilità alla presente fattispecie delle nuove disposizioni concernenti il numero massimo di indennità giornaliere (art. 27 LADI). A tal proposito, l'autorità giudiziaria cantonale, richiamandosi alla giurisprudenza in materia (DLA 2002 pag. 250 [sentenza del 19 marzo 2002 in re B., C 89/01]; SVR 1995 ALV no. 35 pag. 93), ha pertinentemente osservato come in virtù di un principio generale, in mancanza di una specifica regolamentazione transitoria contraria, la nuova regolamentazione deve risultare applicabile anche agli stati di fatto che, pur essendo insorti vigente il vecchio diritto, si manifestano ulteriormente anche dopo la modifica dell'ordinamento giuridico, il nuovo diritto esplicando in questo caso i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore (retroattività impropria; DTF 126 V 135 consid. 4a, 124 III 271 consid. 4e, 122 II 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid. 3b/aa e sentenze ivi citate). Ora, nel caso di specie, nonostante l'apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni prima del 1° luglio 2003, lo stato di fatto dal quale fare dipendere il diritto alle prestazioni era rappresentato dall'assenza durevole di impiego dal marzo 2003. Tale circostanza non ha dato luogo a una situazione giuridica isolata e puntuale, bensì a una situazione evolutiva e durevole, che non si era ancora conclusa al momento dell'entrata in vigore della 3a revisione della LADI. Donde l'applicabilità di principio alla presente fattispecie dell'art. 27 cpv. 2 LADI, nella sua nuova versione in vigore dal 1° luglio 2003, per quanto concerne il numero massimo di indennità giornaliere alle quali poteva avere diritto l'insorgente. 
1.2 Alle constatazioni della pronuncia impugnata può quindi essere rinviato pure nella misura in cui essa ha ritenuto che, stante il nuovo ordinamento in vigore dal 1° luglio 2003, il ricorrente non poteva beneficiare di 520 indennità giornaliere e, quindi, di ulteriori prestazioni successivamente alla scadenza delle 400 indennità giornaliere riscosse. Giusta il nuovo art. 27 cpv. 2 LADI, infatti, un assicurato può vantare un diritto a 520 indennità giornaliere unicamente se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi (lett. b) oppure se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo (lett. c cifra 1) e se può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi (lett. c cifra 2). Orbene, come fatto notare dalla precedente istanza, le condizioni per potere invocare l'applicabilità di tale disposto facevano difetto in concreto già solo per il mancato adempimento del periodo di contribuzione di 18 mesi almeno, l'insorgente, prima di annunciarsi al collocamento, avendo lavorato in qualità di dipendente per poco meno di sette mesi. 
1.3 La valutazione dei primi giudici merita infine di essere condivisa anche per quel che concerne l'interpretazione attribuita alle istruzioni impartite dal seco all'indirizzo delle casse di disoccupazione in vista dell'entrata in vigore della 3a revisione della LADI. Come espressamente precisato dallo stesso seco in sede cantonale, l'autorità di vigilanza ha emanato delle istruzioni destinate alle autorità di esecuzione "per trattare i vari casi che, iniziati sulla base delle disposizioni del vecchi diritto, sarebbero perdurati nel nuovo in base a disposti modificati (le cosiddette "disposizioni transitorie")". Tali istruzioni prevedono di fatto - per questioni tecniche - la possibilità di mantenere le 520 indennità giornaliere per le persone di età superiore ai 55 anni iscrittesi in disoccupazione anteriormente al 1° luglio 2003 anche se non disponevano dei 18 mesi contributivi. Quanto alle persone che hanno richiesto una rendita AI entro il 30 giugno 2003, il seco ha dichiarato di potere applicare per analogia la medesima soluzione. 
 
Ora, anche volendosi fondare su questa interpretazione, l'applicazione di tale regolamentazione presuppone comunque che l'assicurato, prima del 1° luglio 2003, percepisse o avesse quantomeno richiesto una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'AI non sprovvista di possibilità di successo (art. 27 cpv. 2 lett. c cifra 1 LADI, peraltro di ugual tenore del vecchio art. 27 cpv. 2, quarta variante, LADI). Sennonché, come rettamente osservato dalla Corte cantonale, prima del 1° luglio 2003 l'interessato non ha presentato alcuna domanda di prestazioni AI o dell'assicurazione contro gli infortuni - prestazioni, queste ultime non suscettibili comunque di entrare in linea di conto per assenza agli atti di un evento traumatico assicurato in Svizzera. E comunque se anche il ricorrente, che si duole del fatto di non avere potuto formulare la domanda di prestazioni AI in quanto impeditovi dai servizi municipali in ragione della sua posizione di richiedente l'asilo, avesse inoltrato una simile richiesta, essa, esaminabile dal profilo dell'art. 6 LAI (SVR 2000 IV no. 14 pag. 41 segg.), non avrebbe avuto la benché minima possibilità di esito positivo. Infatti, indipendentemente dall'adempimento delle condizioni assicurative di cui all'art. 6 cpv. 2 LAI, l'assicurato, che prima di perdere il lavoro guadagnava fr. 3'100.- mensili e che in un'attività leggera, per la quale è stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal dott. B.________ (referto del 14 aprile 2003), nell'ipotesi per lui maggiormente favorevole ai fini del calcolo dell'invalidità (applicabilità dei dati salariali statistici relativi alla regione ticinese, riduzione massima del 25% sul valore così ottenuto [DTF 126 V 75]), avrebbe potuto realizzare un reddito da invalido sostanzialmente equivalente, in nessun caso avrebbe lontanamente raggiunto il grado minimo d'invalidità del 40% necessario per ottenere una rendita AI. 
2. 
Dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono (ulteriori) argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio cantonale merita tutela. In particolare, prive di ogni rilievo ai fini della presente valutazione ed esulanti dall'oggetto della lite appaiono le giustificazioni che l'insorgente tenta inutilmente di opporre alle decisioni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione cresciute in giudicato nel corso del 2003. Irrilevante si appalesa infine anche il richiamo al rapporto medico 18 febbraio 2005 del dott. B.________ non fosse altro perché, a mente del ricorrente stesso, esso confermerebbe sostanzialmente quello precedente del 14 aprile 2003 e non sarebbe pertanto suscettibile di apportare nuovi elementi degni di considerazione. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 23 novembre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: