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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_16/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 novembre 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Hohl, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Cantone Zurigo, 8090 Zurigo, 
rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 15, 8001 Zurigo, 
controparte, 
 
I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 13/15, 8001 Zurigo. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_489/2015 del 5 ottobre 2015. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza del 5 ottobre 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo e concernente una domanda di assistenza giudiziaria per una procedura di conciliazione da incoare; 
che con scritto datato 19 ottobre 2015 A.________ ha indicato di voler presentare una richiesta di revisione, adducendo in sostanza di essere stato sottoposto a una perizia extragiudiziale da cui risulterebbe una riduzione delle sue facoltà cognitive, di non essere in grado di sostenere con i suoi mezzi finanziari i costi di una procedura di conciliazione e di essere pure stato ricoverato nel mese di agosto 2015 per un delicato intervento chirurgico; 
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF; 
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012); 
che lo scritto datato 19 ottobre 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti; 
che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo. 
 
 
Losanna, 23 novembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti