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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1128/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 dicembre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berna, 
opponente, 
 
Oggetto 
imposta preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° novembre 2016 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione dell'11 luglio 2014, l'AFC ha ritenuto l'esistenza di una prestazione soggetta all'imposta preventiva, nella misura in cui la B.________ SA avrebbe rinunciato a favore del suo azionista A.________ ad incassare e a contabilizzare nell'esercizio 2006 i ricavi connessi alla locazione delle camere del Club "X.________" alle ragazze ivi impiegate. In tali circostanze, il fisco ha dunque assoggettato la citata società al pagamento dell'imposta preventiva di fr. 97'230.--, oltre accessori, sui ricavi non contabilizzati nell'esercizio 2006 a favore del proprio azionista. Sulla scorta di quanto previsto dal diritto penale amministrativo, l'imposta preventiva è poi stata messa solidalmente a carico di A.________, in qualità di beneficiario della prestazione. 
La decisione dell'11 luglio 2014 è stata confermata con pronuncia su reclamo del 24 febbraio 2016. B.________ SA e A.________ si sono allora rivolti al Tribunale amministrativo federale il quale, con sentenza del 1° novembre 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso della B.________ SA e respinto il ricorso di A.________. 
 
B.   
Contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale, A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale chiedendo: in via principale, che la decisione dell'istanza inferiore sia annullata e che le prestazioni prelevate dal ricorrente dalla cassa della B.________ SA non siano ritenute prestazioni tassabili come retribuzioni valutabili in denaro, sottoposte al pagamento dell'imposta preventiva; in via subordinata, che l'ammontare delle prestazioni sottoposte a un'imposta preventiva sia fissato in fr. 176'000.--. 
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato è impugnato (art. 42 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi per la denuncia della violazione di diritti fondamentali, tra cui ricade il divieto d'arbitrio; il Tribunale federale esamina simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, oppure in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente argomentare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).  
 
2.   
Nella fattispecie, l'allegato ricorsuale non adempie alle esigenze di motivazione indicate. 
 
2.1. Prendendo posizione sulla decisione impugnata, il ricorrente si lamenta a più riprese dell'accertamento dei fatti, commentandolo e precisandolo. Procedendo in tal senso non rispetta tuttavia gli accresciuti obblighi in materia di motivazione esposti nel precedente considerando 1.2, ragione per la quale le condizioni per discostarsi dall'art. 105 cpv. 1 LTF, che prevede che il Tribunale federale fondi la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, non sono date.  
 
2.2. Nel contempo l'insorgente non dimostra nemmeno che l'apprezzamento dei fatti accertati dall'istanza precedente sia arbitrario. Come già osservato, critiche fondate sulla violazione dell'art. 9 Cost. necessitano di una motivazione dalla quale emerga in che misura l'istanza precedente non abbia compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbia proceduto a deduzioni insostenibili. Ritenuto che il ricorrente, che per altro si confronta con il ragionamento svolto dal Tribunale amministrativo federale solo in modo molto frammentario, si limita in sostanza ad esporre una propria versione di taluni fatti rispettivamente ad addurne di nuovi senza dimostrare il sussistere degli estremi per procedere in tal senso (art. 99 cpv. 1 LTF), una simile motivazione manca però nella fattispecie in esame (sentenza 2C_124/2015 del 1° maggio 2015 consid. 2.1 con ulteriori rinvii).  
 
2.3. Del tutto priva di motivazione è infine la richiesta di accertare, nel caso il ricorso dovesse essere respinto, il diritto del ricorrente a chiedere alla competente autorità il rimborso dell'imposta preventiva. Tale aspetto appare per altro esulare dall'oggetto del litigio (sentenza 2C_422/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.1).  
 
3.   
Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla B.________ SA, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 23 dicembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli