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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_758/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 dicembre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Sandra Xavier, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 luglio 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il cittadino italiano A.________ (1966) si è sposato con una cittadina elvetica nell'aprile del 1993; a seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora quindi un permesso di domicilio. 
Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha interessato le autorità amministrative e penali nei seguenti termini: 
 
- decreto d'accusa del 3 luglio 2000: riconosciuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, e condannato a una pena detentiva di 30 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, nonché a una multa di fr. 1'500.--; 
- 24 agosto 2000: primo ammonimento dipartimentale; 
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 10 aprile 2002, confermata il 12 giugno 2002 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino: riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope e condannato a una pena detentiva di 15 mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 3 luglio 2000, sospesa condizionalmente con un periodo di prova dl 2 anni; rinuncia alla revoca del beneficio della sospensione condizionale per la pena inflittagli il 3 luglio 2000. 
- 26 settembre 2002: secondo ammonimento dipartimentale; 
- sentenza della Corte di appello e revisione penale del Cantone Ticino del 28 luglio 2014: riconosciuto colpevole di ripetuta tentata rapina aggravata, denuncia mendace, infrazione alla legge federale sulle armi ed atti contro la pubblica incolumità, e condannato a una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi con un periodo di prova di 2 anni, nonché a una multa di fr. 200.--. 
 
B.   
Richiamatasi in particolare a quest'ultima condanna, con decisione del 14 novembre 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a A.________, intimandogli un termine per lasciare la Svizzera. 
Detto provvedimento è stato in seguito confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 14 luglio 2016. 
 
C.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 settembre 2016, A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale domandando, in sostanza, l'annullamento della revoca del suo permesso di domicilio e l'eventuale pronuncia di un ammonimento. 
Il Tribunale amministrativo ticinese si è riconfermato nel proprio giudizio. Chiedendo il rigetto del ricorso, ad esso ha fatto rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Governo ticinese si è invece rimesso alle valutazioni di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).  
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
 
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). 
 
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4).  
In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta a chi insorge argomentare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312). 
 
2.4. Dato che il ricorrente li critica ma non li mette mai validamente in discussione - con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali viene spiegato che, in assenza di precise censure, anche aggiunte e precisazioni non possono essere prese in considerazione).  
Inoltre, questa Corte non considererà neppure i documenti nuovi acclusi al ricorso: che portano date in parte precedenti, in parte successive al giudizio impugnato. Quelli con date successive violano infatti il divieto di presentare nova in senso proprio (cosiddetti "echte nova"; art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343). Quelli con date precedenti non possono invece essere ammessi siccome, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, avrebbero potuto e dovuto essere presentati già davanti alle istanze precedenti. Essi riguardano infatti tutti aspetti - quali l'integrazione, la situazione personale e lavorativa, lo stato di salute del ricorrente, ecc. - che alla luce del diritto applicabile e della giurisprudenza ad esso relativa concernevano il litigio fin dal suo inizio e non possono quindi essere prodotti per la prima volta davanti all'ultima istanza di giudizio (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; sentenza 2C_337/2010 del 26 luglio 2010 consid. 1.5; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17). 
 
3.   
Anche se sempre in una forma che non sembra invero rispettare l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'insorgente sostiene a più riprese che il giudizio impugnato non sia abbastanza motivato. 
 
3.1. Il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. - quale garanzia minima che può essere concretizzata in norme di diritto cantonale (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.) -, comprende vari aspetti. Tra questi, il diritto ad una motivazione sufficiente. Questo diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 133 III 439 consid. 3.3 pag. 445).  
 
3.2. Proprio come nella fattispecie. La motivazione che è contenuta nella sentenza impugnata permette infatti manifestamente di comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte cantonale a confermare la liceità della revoca pronunciata in prima istanza dalla Sezione della popolazione. Sapere se il ragionamento svolto dal Tribunale cantonale amministrativo sia o meno corretto è invece un aspetto di merito, che non concerne la garanzia invocata e che andrà esaminato più oltre (sentenza 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 3).  
 
4.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio conferito a suo tempo al ricorrente. 
 
4.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). 
 
4.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.  
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1). 
 
4.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU, un analogo esame va svolto inoltre nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - fattispecie che non è in casu data - una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).  
 
5.   
Tenuto conto della pena privativa della libertà che è stata pronunciata nei suoi confronti il 28 luglio 2014, il ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr; precedente consid. 4.1). 
Egli ritiene tuttavia che la misura di revoca decisa dalla Sezione della popolazione e in seguito confermata sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino leda l'art. 5 Allegato I ALC, l'art. 8 CEDU, l'art. 13 Cost. e il principio della proporzionalità. 
 
6.  
 
6.1. L'insorgente si è in passato reso a più riprese colpevole di comportamenti penalmente rilevanti, sanzionati come tali dalle autorità penali e stigmatizzati pure dalle autorità amministrative, che hanno pronunciato nei suoi confronti già due ammonimenti.  
Come dettagliatamente indicato, egli è in effetti stato condannato: una prima volta, il 3 luglio 2000, per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio; una seconda volta, il 10 aprile 2002, per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope; una terza volta, il 28 luglio 2014, per ripetuta tentata rapina aggravata, denuncia mendace, infrazione alla legge federale sulle armi ed atti contro la pubblica incolumità. 
 
6.2. Riferendosi alla condanna del 28 luglio 2014 - senza però dimenticare i precedenti di cui si è detto - il Tribunale amministrativo ha a ragione sottolineato la gravità delle azioni delittuose in discussione.  
Occorre infatti osservare che tra i reati di cui il ricorrente è stato recentemente ritenuto colpevole in qualità di correo vi è in particolare anche quello di ripetuta tentata rapina aggravata ad un ufficio postale, per la quale era previsto l'uso di una pistola, e quello di atti contro la pubblica incolumità per avere sparato dei colpi di pistola dal balcone di casa, ovvero azioni atte a mettere concretamente in pericolo la salute delle persone e che hanno del resto portato ad infliggergli una pena che sorpassa ampiamente il limite di un anno a partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga durata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 381). 
 
6.3. A questi reati, e segnatamente a quello di ripetuta tentata rapina aggravata - perpetrato agendo "in modo professionale secondo un piano ben preciso [...], che era quello di procurarsi con la minaccia della pistola più soldi possibile" e che è rimasto allo stadio di tentativo solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine -, vanno inoltre ad aggiungersene di ulteriori, che sono certo più lontani nel tempo, ma che pure danno conto della disponibilità del ricorrente a compiere atti che possono mettere in pericolo la vita rispettivamente la salute di altre persone, quindi beni alla cui tutela la giurisprudenza accorda una particolare importanza (DTF 122 II 433 consid. 2c pag. 436; sentenze 2C_932/2010 del 24 maggio 2011 consid. 4.1 e 2C_908/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2).  
Come emerge dall'accertamento dei fatti contenuto nel giudizio impugnato, che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.4), la sentenza della Corte delle assise correzionali del 10 aprile 2002, confermata il 12 giugno 2002 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino, sanzionava infatti preparativi per l'acquisto di 1 kg di cocaina da destinare alla rivendita; anche in quel caso, lo scopo perseguito era inoltre quello di fare soldi in quanto l'insorgente aveva agito "con mero fine di lucro, senza dar prova di scrupolo di sorta". Alla base del decreto d'accusa del 3 luglio 2000 vi era poi una circolazione in stato di ebrietà con un tasso di alcolemia tra l'1,73 e il 2.25 o/oo. 
 
6.4. Oltre che secondo il diritto interno, i trascorsi delittuosi del ricorrente non sono stati considerati in modo troppo severo nemmeno alla luce delle condizioni - a lui più favorevoli e qui determinanti - previste dall'art. 5 Allegato I ALC (precedente consid. 4.2).  
 
6.4.1. Il giudizio del 28 luglio 2014 della Corte di appello e revisione penale concerne infatti reati che non sono lontani nel tempo, siccome i tre tentativi di rapinare l'ufficio postale di X.________ risalgono al mese di gennaio del 2013 (sentenze 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 4.3.1 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.3), e che implicavano la messa in pericolo dell'integrità fisica di altre persone: ovvero un bene alla cui tutela è riconosciuto un interesse pubblico particolare e la cui concreta minaccia attraverso gli atti già descritti giustificava pertanto anche un apprezzamento rigoroso del rischio di recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 130 II 493 consid. 3.3 pag. 499 seg.; sentenza 2C_370/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 3.2 e contrario).  
 
6.4.2. Il reato di ripetuta tentata rapina aggravata si inserisce d'altra parte in un contesto più generale, che attesta la propensione del ricorrente alla delinquenza. La sentenza del 28 luglio 2014 concerneva in effetti anche altri reati, compiuti in parte fin dal 2007 (possesso di una pistola Magnum calibro 22 senza la necessaria autorizzazione), nonostante i due ammonimenti ricevuti dalle autorità amministrative; inoltre, essa è stata preceduta da due ulteriori condanne tra cui, in particolare, quella per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, sui dettagli della quale già è stato riferito.  
 
6.4.3. Alla formulazione di una prognosi più positiva si oppongono infine anche altre circostanze, che sono state a giusto titolo prese in considerazione dal Tribunale cantonale amministrativo, ovvero:  
in primo luogo, il fatto che i tentativi di rapina sono stati compiuti ad inizio 2013, cioè in un momento in cui il ricorrente già era stabilmente impiegato presso la moglie quale..., poiché risulta avere intrapreso questa attività già nel 2012; 
in secondo luogo, il fatto che il reato di rapina aggravata è rimasto allo stadio del tentativo non già perché l'insorgente e i suoi correi hanno desistito, bensì a causa dell'intervento degli inquirenti; 
in terzo luogo, il fatto che durante l'inchiesta penale e il pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali rispettivamente alla Corte di appello e revisione penale il ricorrente ha tenuto sempre un atteggiamento negatorio, dimostrando così di non avere preso coscienza della gravità del suo comportamento; 
in quarto luogo, il fatto che, alla mancata assunzione di responsabilità per i reati da lui commessi, si aggiunge la frequentazione - oltre che dei due correi - di altre persone pregiudicate dalle quali "non sembra volere prendere le distanze". 
 
6.5. Alla luce degli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, evidenziati più sopra, anche la conclusione secondo cui il ricorrente rappresenta ancora una minaccia attuale ed effettiva per l'ordine e la sicurezza pubblici, secondo quanto richiesto dall'art. 5 Allegato I ALC, merita pertanto conferma.  
 
7.  
Riferendosi agli art. 96 LStr e 8 CEDU, la Corte cantonale ha nel seguito pure lecitamente considerato che l'interesse alla revoca del permesso di domicilio sia preponderante rispetto all'interesse fatto valere a sostegno del suo mantenimento e che un trasferimento dell'insorgente in Italia - Paese in cui cultura e stile di vita sono nel complesso assai simili a quelli del Cantone Ticino e in cui pure potrà essere seguito, per quanto dovesse essere necessario, dal punto di vista sanitario - sia nella fattispecie esigibile. 
 
7.1. Il ricorrente, che oggi ha 50 anni, vive stabilmente in Svizzera dal 1993; dal 2012, lavora quale... Tali importanti aspetti devono tuttavia essere relativizzati in considerazione dei reati da lui perpetrati durante il soggiorno nel nostro Paese, nonostante gli ammonimenti indirizzatigli dalle autorità competenti in materia di stranieri, con i quali veniva prospettata a chiare lettere l'emissione di una decisione che decretasse il suo allontanamento dalla Svizzera.  
Reati come la rapina - che rientra tra quelli contro il patrimonio, ma che implica l'uso della violenza contro una persona - comportano in effetti un interesse rilevante all'allontanamento di chi li commette, anche quando si tratti di uno straniero che da tempo soggiorna in Svizzera o addirittura vi è nato, ciò che non è per altro il caso nella fattispecie che ci occupa (precedente consid. 4.3; sentenze 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.4; 2C_714/2011 del 4 aprile 2012 consid. 3.1 e 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 2.3). Nel caso in esame, quello di rapina non è poi nemmeno il solo, poiché in passato il ricorrente si è macchiato di altri reati - in parte pure gravi, poiché atti a mettere in pericolo l'incolumità di terze persone - come la guida in stato di ebrietà con un alcolemia tra l'1,73 e il 2,25 o/oo e l'organizzazione di preparativi per l'acquisto di 1 kg di cocaina destinato alla rivendita, procedendo "con mero fine di lucro, senza dar prova di scrupolo di sorta". Benché non siano più iscritti nel casellario giudiziale, anche tali reati devono infatti essere qui considerati (sentenze 2C_841/2013 del 18 novembre 2013 consid. 2 e 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4). 
 
7.2. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha nel contempo a buon diritto sottolineato: che l'insorgente non risulta essersi negli anni nemmeno creato una situazione professionale tale da comprovare una sua forte integrazione nel mondo del lavoro; inoltre, che egli ha vissuto nel suo Paese di origine fino a 26 anni e che vi si è in seguito recato con regolarità, di modo che rientrando in Italia - dove ancora vivono i suoi genitori, così come un fratello e due sorelle - non si troverà nemmeno confrontato ad insormontabili problemi di risocializzazione (sentenze 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.2.1 e 2C_934/2011 del 25 luglio 2012 consid. 5.2.2).  
 
7.3. Del resto, a quest'ultima conclusione nulla muta neanche la messa in evidenza dei problemi al bacino e agli arti inferiori causati al ricorrente da un incidente stradale avuto nel 1991.  
A suo dire, essi renderebbero molto difficile se non impossibile il reperimento di un impiego al di fuori dell'ambito familiare. Come indicato nel giudizio impugnato, detti problemi non gli hanno tuttavia impedito di lavorare in maniera indipendente dalla moglie già in passato, gestendo un negozio di vini fino alla sua chiusura nel 1997. Detto ciò, occorre poi più in generale osservare che le eventuali conseguenze economiche causate dalla revoca del suo permesso di domicilio sono solo ascrivibili al comportamento penalmente rilevante da lui tenuto (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.2 e 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.1). 
 
7.4. Una diversa valutazione degli interessi in discussione non si impone infine in considerazione dei rapporti con la coniuge, cittadina svizzera che vive e lavora a X.________ (TI).  
 
7.4.1. Come già osservato, la vicinanza della coniuge non ha impedito all'insorgente di delinquere in maniera reiterata, mettendo così da solo in pericolo quell'unità familiare alla quale egli oggi si richiama (sentenza 2C_934/2011 del 25 luglio 2012 consid. 5.2.4). La revoca del suo permesso di domicilio non può inoltre cogliere di sorpresa nessuno dei due, siccome l'autorità competente in materia di stranieri lo aveva in passato già ammonito per ben due volte.  
 
7.4.2. Fatte queste premesse, con la Corte cantonale va poi sottolineato che la moglie del ricorrente è nata e cresciuta in Ticino, dove stile di vita e cultura sono nel complesso assai simili a quelli della vicina Penisola. Sussistendo motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di domicilio all'insorgente, non appare quindi eccessivo pretendere che, qualora volesse continuare a vivere insieme a lui, segua il marito in Italia. Un trasferimento nella fascia di confine, dove quest'ultimo ha già abitato e lavorato anche in passato, non le impedirebbe così di proseguire a svolgere la propria attività di... a X.________ (TI) e di restare ancorata alla realtà nella quale ha finora vissuto e operato. Ritenuto che può essere nella fattispecie preteso che i rapporti familiari vengano vissuti all'estero, la decisione impugnata non viola di conseguenza neanche il diritto alla vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 Cost. (DTF 137 I 247 consid. 4.1.2 pag. 249 seg., sentenza 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 6.3).  
 
8.   
Per quanto precede, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
C omunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 23 dicembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli