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[AZA 0] 
 
1P.365/1999 
 
    I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O 
    ************************************************* 
 
24 febbraio 2000  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere ad hoc: Verzasconi. 
 
__________ 
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 giugno 1999 
presentato da  A.________, Origlio, patrocinata dall'avv.  
Rudolf Schaller, Ginevra, contro la decisione resa il 12 
maggio 1999 dalla  Camera dei ricorsi penali del Tribunale  
d'appello del Cantone Ticino, in merito a una richiesta di  
risarcimento a seguito dell'abbandono del procedimento pe- 
nale aperto nei suoi confronti; 
R i t e n u t o i n f a t t o :  
 
A.-  
In data 18 marzo 1987 B.________ ha denunciato  
C.________ ed eventuali altri complici per titolo di appro- 
priazione indebita, amministrazione infedele, falsità in 
documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione 
e sottrazione di documenti, reati che sarebbero stati com- 
messi ai danni della D.________ e di altre società del 
gruppo (in particolare la E.________ SA e la F.________ 
SA). 
 
       Il 18 maggio 1987 la E.________ SA ha presentato 
due denunce successivamente congiunte con l'inchiesta prin- 
cipale già avviata nei confronti di C.________: la prima 
contro quest'ultimo e contro sua moglie A.________, per 
titolo di furto, sottrazione di documenti, sottrazione di 
cose requisite o sequestrate, violazione di domicilio, 
appropriazione indebita, subordinatamente amministrazione 
infedele e falsità in documenti; la seconda contro 
G.________ per titolo di amministrazione infedele e ricet- 
tazione. 
 
       Nel corso dell'istruttoria sono state presentate 
altre denunce nei confronti di C.________, il quale ha a 
sua volta denunciato i suoi accusatori. 
 
B.-  
Il 4 settembre 1996 il Procuratore pubblico  
del Cantone Ticino ha abbandonato i procedimenti a carico 
di C.________ e A.________ e di G.________, per inesistenza 
degli elementi costitutivi dei reati. 
 
       A seguito di questo abbandono, il 4 settembre 1997 
A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza 
tendente ad ottenere un'indennità di fr. 65'000.-- oltre 
interessi, quale risarcimento per le spese di patrocinio e 
per i danni materiali (perdita di guadagno) e quale ripara- 
zione del torto morale subito a seguito del procedimento 
penale. 
 
       Con decisione del 12 maggio 1999, la Corte cantona- 
le ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo a 
A.________ un'indennità di fr. 15'000.--, oltre interessi. 
 
C.-  
A.________ impugna con ricorso di diritto pub-  
blico la decisione della CRP. Chiede di annullarla facendo 
valere una violazione degli art. 4 vCost., 5, 6 e 8 CEDU. 
Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
 
       Il Procuratore pubblico e lo Stato del Cantone Ti- 
cino, per il tramite della Divisione della giustizia, pro- 
pongono la reiezione del ricorso. La Camera dei ricorsi pe- 
nali si rimette invece al giudizio del Tribunale federale. 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :  
 
1.-  
a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e  
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli 
vengono sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 
1a). 
 
       b) Presentato tempestivamente contro una decisione 
dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4 del co- 
dice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994, 
CPP, in relazione con l'art. 284 cpv. 2 CPP), il ricorso è 
ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 
87 e 89 OG. La legittimazione della ricorrente è pacifica 
(art. 88 OG). 
 
       c) Pena la sua inammissibilità, il ricorso di di- 
ritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorren- 
te, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei 
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pre- 
tendono violati, precisando in che consista la violazione, 
critiche di carattere appellatorio non bastando (art. 90 
cpv. 1 lett. b OG). Nella misura in cui il ricorso non 
adempie tali esigenze esso si rivela inammissibile. Nell' 
ambito del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federa- 
le non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamen- 
te sulle censure sollevate e solo se le stesse sono suffi- 
cientemente motivate (DTF 125 I 71 consid. 1c). 
 
       Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'as- 
serito accertamento incompleto dei fatti in merito ai rap- 
porti di proprietà del marito della ricorrente con la 
D.________. 
 
       Ad ogni buon conto, nella fattispecie, la mancanza 
di precisione nella designazione del proprietario della so- 
cietà e del ruolo del marito della ricorrente all'interno 
del gruppo societario non influirebbe comunque sulle con- 
clusioni a cui perviene la CRP. L'autorità cantonale non si 
è infatti fondata su questi accertamenti per determinare 
l'ammontare del risarcimento, ma si è semplicemente limita- 
ta a descrivere l'attività delle persone coinvolte nell'in- 
chiesta penale o interessate al suo esito. Ora il Tribunale 
federale interviene in caso di accertamento arbitrario dei 
fatti soltanto se gli elementi di fatto posti a fondamento 
della sentenza impugnata, connessi con la valutazione delle 
prove, sono manifestamente errati o incompleti, oppure se 
sono dovuti a una svista manifesta o sono in palese con- 
traddizione con la situazione reale. Come visto, questo non 
è il caso nella fattispecie, non fondandosi la decisione 
sui fatti contestati (DTF 123 I 1 consid. 4a, 121 Ia 113 
consid. 3a, 119 Ia 28 consid. 3). 
2.-  
La ricorrente fa valere una violazione dell'  
art. 6 CEDU, dapprima perché la Camera dei ricorsi penali 
ha pronunciato il suo giudizio senza indire un pubblico 
dibattimento, indi per non averle dato la possibilità di 
prendere posizione su alcune prove assunte d'ufficio e in- 
fine perché non le avrebbe concesso di esprimersi in merito 
alle considerazioni giuridiche sulle quali la decisione im- 
pugnata si fonda. 
 
       a) aa) Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha 
diritto a una pubblica udienza davanti a un tribunale indi- 
pendente e imparziale, al fine della determinazione sia dei 
suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia 
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivol- 
ta. Una regolamentazione analoga figura anche all'art. 14 
cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili 
e politici (RS 0.103.2), di cui la ricorrente non invoca 
però la violazione. Il diritto a un'udienza pubblica tende 
a garantire all'accusato e agli altri partecipanti al pro- 
cesso un trattamento corretto e conforme alla legge, assi- 
curando altresì la trasparenza della giustizia, ciò che co- 
stituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto 
(DTF 121 I 30 consid. 5d-e con riferimento all'identica 
prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo). 
 
       Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, 
il diritto alla pubblica udienza può tuttavia estinguersi 
se l'interessato non lo invoca conformemente a principio 
della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto, oppure 
se vi rinuncia in modo esplicito o implicito, possibilità 
questa che è pure stata riconosciuta come conforme alla 
CEDU dagli organi di Strasburgo (DTF 124 I 121 consid. 2, 
123 I 87 consid. 2b, 121 I 30 consid. 5f, 306 consid. 2b, 
121 II 22 consid. 4c in fine, 119 Ia 221 consid. 5a-b; per 
la prassi di Strasburgo cfr. le numerose sentenze citate in 
DTF 121 I 30 consid. 5f). 
       bb) In concreto la ricorrente, durante la proce- 
dura dinanzi alla CRP, era assistita da un avvocato: egli 
non poteva allora ignorare che secondo l'ordinamento legi- 
slativo ticinese, la Camera dei ricorsi penali per la pro- 
cedura in esame non indice dibattimenti pubblici, trattan- 
dosi di una procedura essenzialmente scritta (cfr. art. 317 
e segg. CPP). Inoltre, non risulta nemmeno che la ricorren- 
te o il suo patrono abbiano fatto richiesta di un'udienza 
pubblica dinanzi all'autorità cantonale, limitandosi a sol- 
lecitare a due riprese una decisione finale da parte della 
Corte cantonale. Il diritto a un pubblico dibattimento deve 
quindi essere considerato perento e la ricorrente non può 
invocare solo ora, davanti al Tribunale federale, senza 
violare il principio della buona fede (DTF 122 I 97 consid. 
3a/aa in fine), una lesione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Questa 
censura é di conseguenza inammissibile in questa sede. 
 
       b) La ricorrente fa poi valere che vi sia una vio- 
lazione della garanzia di un equo procedimento (art. 6 n. 1 
CEDU) come pure una violazione del diritto d'essere senti- 
to, perché la CRP non le avrebbe dato la possibilità di 
esprimersi sulle prove raccolte d'ufficio, in particolar 
modo sull'esito dell'ispezione degli incarti fiscali suo e 
del marito, né le avrebbe portato a conoscenza, prima dell' 
emanazione del giudizio, le considerazioni sulla cui base 
avrebbe poi ridotto l'indennità per le spese di patrocinio. 
La ricorrente sostiene quindi di non avere potuto fornire 
ulteriori prove a sostegno della sua tesi. 
 
       aa) Il diritto di essere sentito, giusta l'art. 29 
cpv. 2 Cost., comprende anche il diritto per il cittadino 
di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifi- 
ca a suo scapito la sua situazione giuridica (DTF 112 Ia 3
111 Ia 103 co nsid. 2b, 101 Ia 296, 98 Ib 175 consid. 2a). 
Da questo disposto costituzionale, che corrisponde in so- 
stanza all'art. 4 vCost., discende anche il diritto per 
l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di 
prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di 
partecipare a quest'ultima o perlomeno di potersi esprimere 
sui risultati, nella misura in cui possano influenzare la 
decisione che dovrà essere presa (DTF 124 I 241 consid. 2, 
124 II 132 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 122 II 464 
consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b, 118 Ia 17 consid. 1c e 
rinvii). 
 
       Analoghi diritti sono desumibili pure dall'art. 6 
n. 1 CEDU (cfr.  Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen  
Menschenrechtskonvention, 2aed., Zurigo 1999, n. 452 e 
segg.), per cui le censure di violazione delle citate norme 
possono essere esaminate congiuntamente. 
 
       bb) È vero che, come risulta dalla sentenza impu- 
gnata, l'Autorità cantonale ha visionato gli incarti fisca- 
li della ricorrente e di suo marito per determinare l'esat- 
to guadagno della ricorrente, senza che quest'ultima potes- 
se esprimersi al riguardo. Tuttavia, la decisione impugnata 
non si basa affatto sui risultati scaturiti da tale assun- 
zione d'ufficio di prove. Anzi, la CRP li ha completamente 
ignorati, basando il suo giudizio unicamente sulla mancanza 
di nesso di causalità tra l'apertura del procedimento pena- 
le e la presunta perdita di lavoro, rispettivamente di gua- 
dagno della ricorrente, e non già sul reddito effettivo da 
lei conseguito. Ora, se l'Autorità, dopo aver assunto una 
prova, si avvede che tale prova porta su un fatto non de- 
terminante per la sorte del litigio (DTF 122 V 157 consid. 
1d pag. 162), ad esempio quando, dopo un esame approfondito 
del caso, perviene a un apprezzamento differente di altri 
elementi giuridici rilevanti, questa circostanza non sareb- 
be, da sé sola, sufficiente per determinare una violazione 
del diritto di essere sentito (DTF 106 Ia 161 consid. 2a), 
per cui la censura ricorsuale si rivela infondata. 
       c) Dal profilo del diritto di essere sentito, an- 
che le asserzioni secondo cui la ricorrente non è stata in- 
formata dalla CRP, prima dell'emanazione del giudizio, sul- 
le ragioni che l'avrebbero poi condotta a ridurre l'inden- 
nità per le spese di patrocinio, non trovano fondamento. 
Infatti, le parti non hanno, di massima, il diritto di pro- 
nunciarsi sull'apprezzamento dei fatti né sull'argomenta- 
zione giuridica dell'autorità giudicante. Questo diritto 
deve essergli invece riconosciuto quando il giudice intende 
fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico 
non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuno si 
era prevalso, non potendone prevedere la pertinenza nella 
fattispecie (DTF 125 V 368 consid. 4a, pag. 370, 124 I 49 
consid. 3c, 115 Ia 94 consid. 1b). Quest'ultima evenienza 
non si verifica in concreto: la ricorrente non era tenuta a 
pronunciarsi, prima dell'emanazione della sentenza impugna- 
ta, né sull'apprezzamento dei fatti né sull'argomentazione 
giuridica dell'autorità cantonale, visto che quest'ultima 
non si è basata, per motivare la sua decisione, su norme o 
motivi giuridici di cui la ricorrente non poteva prevedere 
la pertinenza. Incombeva per contro alla ricorrente perlo- 
meno indicare le prove che ritenesse necessarie per soste- 
nere le sue tesi, ciò che però non ha ritenuto di fare. 
 
3.-  
Sempre secondo la ricorrente, la Corte avrebbe  
poi violato il principio della celerità, per aver emanato 
la sentenza un anno e otto mesi dopo l'introduzione dell' 
istanza tendente all'ottenimento del risarcimento. 
 
       Il principio della celerità derivante dall'art. 29 
cpv. 1 Cost. e già desumibile dall'art. 4 vCost., nonché 
dall'art. 6 n. 1 CEDU, prevede che la procedura giudiziaria 
debba essere conclusa entro un termine ragionevole. Per de- 
terminare se questo principio è stato violato occorre esa- 
minare, di caso in caso, la complessità della causa, la 
natura dei delitti o dei crimini di cui l'accusato è so- 
spettato, il comportamento delle parti e delle autorità ed 
effettuare una valutazione in base a un apprezzamento glo- 
bale del lavoro svolto: perché sussista una violazione non 
basta infatti che un determinato atto avesse potuto essere 
compiuto anticipatamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, pag. 
375/376, 124 I 139 consid. 2c, 119 Ib 311 consid. 5b, 107 
Ib 165 consid. 3c;  Villiger, op. cit., n. 452 e segg.;  An -  
dreas Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess  
gemäss art. 6 Ziff. 1 EMRK in der Rechtsprechung der Kon- 
ventionsorgane, in: Aktuelle Fragen zur Europäischen Men- 
schenrechtskonvention, Zurigo 1994, pag. 76 e segg.;  Arthur  
Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechts-  
konvention und die Schweiz, Berna 1999, pag. 205 e rinvii). 
 
       Nella fattispecie, l'incarto di cui i Giudici can- 
tonali hanno dovuto occuparsi per determinarsi sulla fonda- 
tezza delle richieste della ricorrente è voluminoso e com- 
plesso: basti ricordare che il procedimento penale a carico 
della ricorrente è stato congiunto (senza che la stessa vi 
si opponesse) con quello del marito. La durata dei procedi- 
menti penali, dipendenti da numerose denunce e controdenun- 
ce, e che vedevano coinvolte parecchie persone, nonché la 
complessità dei fatti non hanno certamente facilitato il 
compito dei Giudici cantonali. Tenuto conto di queste cir- 
costanze, la durata della procedura davanti alla CRP non 
può ritenersi eccessiva. Del resto, la ricorrente ha sì 
sollecitato due volte, il 18 marzo 1998 e l'11 marzo 1999, 
l'evasione della causa. Dalla documentazione agli atti non 
si riscontra però che essa abbia adito le istanze ricorsua- 
li superiori (ricorso di diritto pubblico al Tribunale fe- 
derale per ritardata giustizia contro la pretesa inattività 
della CRP), per cui una decisione sull'eventuale ritardo a 
statuire esulerebbe comunque dal presente giudizio. 
4.-  
Giusta l'art. 317 CPP, l'accusato prosciolto  
ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione del- 
le spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materia- 
li e della riparazione del torto morale. Per la determina- 
zione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione 
dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo sup- 
pletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO a ti- 
tolo di diritto cantonale suppletivo (  Robert Hauser/Erhard  
Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3aed., Basilea  
e Francoforte sul Meno 1997, n. 7 pag. 502;  Niklaus Ober -  
holzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag.  
593 e seg.). L'onere della prova incombe all'istante, che 
deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documenta- 
re le sue pretese (rapporto dell'8 novembre 1994 della Com- 
missione speciale per la revisione del CPP, pag. 96 ad art. 
317). In questa valutazione al giudice cantonale è riserva- 
to un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale fede- 
rale esamina unicamente dal ristretto profilo dell'arbi- 
trio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere 
di apprezzamento (DTF 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 
consid. 5a e rinvii). 
 
5.-  
a) La ricorrente contesta la riduzione effet-  
tuata da parte dell'Autorità cantonale della nota d'onora- 
rio dell'allora patrocinatore avv. H.________ da fr. 
25'000.- a fr. 15'000.--. I Giudici cantonali hanno infatti 
ritenuto che l'avv. H.________ aveva svolto inizialmente 
l'attività di consulente legale, e unicamente in seguito 
egli aveva assunto il patrocinio quale difensore nell'ambi- 
to del procedimento penale aperto nei confronti della ri- 
corrente. Questo fatto giustificava quindi una riduzione 
della nota professionale relativa al procedimento penale. 
La CRP ha inoltre rilevato che l'onorario dell'avv. 
H.________ comprendeva anche alcune prestazioni svolte in 
favore del marito della ricorrente, per cui la decurtazione 
effettuata sarebbe giustificata anche da questo punto di 
vista. L'autorità cantonale ha quindi calcolato il dispen- 
dio di tempo, dal momento della notifica dell'assunzione 
del mandato di difensore penale fino alla fine del proce- 
dimento, in 70 ore, corrispondenti a un onorario di fr. 
14'000.-- (fr. 200.-- all'ora). Per il resto ha riconosciu- 
to le spese di fr. 1'000.--. 
 
       b) La retribuzione dell'avvocato, secondo la giu- 
risprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rap- 
porto ragionevole con la prestazione fornita e la responsa- 
bilità del libero professionista, in considerazione della 
natura, dell'importanza, della complessità, delle difficol- 
tà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure 
della condizione economica del cliente e del valore liti- 
gioso della causa, suscettibile di influire sulla responsa- 
bilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il 
tempo consacrato dall'avvocato allo studio e alla tratta- 
zione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai collo- 
qui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il 
risultato ottenuto (DTF 122 Ia 2 e segg., 118 Ia 133 con- 
sid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b). 
 
       Nell'ambito dell'allestimento e dell'applicazione 
della tariffa i Cantoni godono di un margine di discrezio- 
nalità assai vasto; il Tribunale federale interviene solo 
in caso di abuso o eccesso nel potere di apprezzamento (DTF 
118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 111 V 48 con- 
sid. 4a, 109 Ia 107 consid. 2c). 
 
       c) Tali estremi non si verificano in concreto: la 
Corte cantonale poteva, senza cadere nell'arbitrio, ritene- 
re, sulla base degli atti dei procedimenti penali, che 
l'avvocato della ricorrente aveva assunto la sua difesa non 
già il 23 aprile 1987, giorno in cui si è svolto l'interro- 
gatorio della ricorrente, alla presenza del suo "consulente 
legale", sentita come teste nell'ambito del procedimento 
penale del marito, ma solo successivamente, a seguito delle 
denunce formulate dalla E.________ SA anche nei confronti 
della ricorrente. Si evince infatti dal verbale dattilo- 
scritto del 23 aprile 1987 che la parola "patrocinatore" é 
stata cancellata e sostituita con "consulente legale". Ri- 
sulta dunque che in quel momento l'avvocato in realtà non 
aveva ancora assunto il mandato di difensore. Occorre inol- 
tre rilevare che a quella data contro la ricorrente non era 
ancora stato aperto un procedimento penale: la sua compari- 
zione davanti agli organi giudiziari è stata unicamente in 
qualità di testimone nel procedimento penale allora aperto 
solo nei confronti del marito. Di conseguenza, le presta- 
zioni dell'avv. H.________ in quella sede non possono es- 
sere oggetto di risarcimento a seguito del proscioglimento 
della ricorrente dalle accuse a lei solo successivamente 
rivolte. 
 
       A nulla giova inoltre alla ricorrente l'asserita 
circostanza secondo cui a quel tempo essa non conosceva ab- 
bastanza le finezze della lingua italiana: la puntualizza- 
zione sul ruolo svolto dall'avv. H.________ all'interroga- 
torio del 23 aprile 1987 e la relativa correzione riportata 
a verbale sono da interpretare nel senso che la ricorrente 
non intendeva designare il proprio avvocato quale suo di- 
fensore o patrocinatore. 
 
       Per la determinazione dell'onorario dell'avvocato 
difensore, inconferente è infine il fatto invocato dalla 
ricorrente che il suo legale non sarebbe stato invitato a 
presenziare agli interrogatori del 3 luglio 1987 e del 7 
settembre 1987 davanti al Giudice istruttore. Una presta- 
zione che non è stata realmente effettuata non può infatti 
essere oggetto di risarcimento. 
 
       d) La sentenza impugnata regge anche di fronte al- 
le critiche della ricorrente riguardo all'asserita arbitra- 
rietà della riduzione dell'onorario dell'avv. H.________ 
per avere "probabilmente" eseguito alcune prestazioni anche 
in favore del marito. A prescindere dal fatto che le pro- 
lisse motivazioni del patrono della ricorrente, essenzial- 
mente di carattere appellatorio, non rispettano i principi 
sanciti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sull'obbligo di mo- 
tivazione e quindi sono già per questo motivo inammissibi- 
li, si osserva che la Corte cantonale ha indicato con chia- 
rezza, sulla base della stessa nota professionale e degli 
atti dell'incarto penale, come l'attività dell'avv. 
H.________ fosse stata estesa anche ad alcune sue presta- 
zioni al marito, in particolare a colloqui e atti istrut- 
tori estranei al procedimento penale della ricorrente, ma 
che riguardavano unicamente o in prevalenza la difesa pe- 
nale del marito. Le censure ricorsuali, nella misura della 
loro ammissibilità, devono pertanto essere respinte. 
 
       e) Ne discende che la Corte cantonale non è caduta 
nell'arbitrio nella valutazione dei fatti che l'hanno por- 
tata a ridurre la nota d'onorario dell'avvocato della ri- 
corrente. Valutando l'insieme delle circostanze non è anda- 
ta oltre il vasto potere di apprezzamento che le é riserva- 
to e il Tribunale federale non ha motivo di intervenire. La 
sentenza, su questo punto, deve dunque essere confermata. 
 
6.-  
La ricorrente contesta poi la decisione dell'  
autorità cantonale di non concedere il risarcimento del 
danno materiale, corrispondente alla perdita di guadagno, 
da lei quantificato in fr. 20'000.--. Invoca pure una vio- 
lazione del diritto di essere sentito per non aver l'istan- 
za cantonale statuito su tutte le sue censure. 
 
       a) La CRP, dopo aver ricordato la giurisprudenza 
vigente, ha ritenuto che nella fattispecie non esistevano 
gli estremi per concedere un risarcimento per danni mate- 
riali. Infatti, come già detto, non vi sarebbe nessun nesso 
di causalità adeguato tra l'apertura del procedimento pena- 
le a carico della ricorrente e la sua invocata perdita del 
posto di lavoro, e di conseguenza di guadagno, poiché essa 
è stata impedita di svolgere il suo lavoro dai denuncianti 
stessi, suoi datori di lavoro, e non dall'intervento della 
Magistratura, ossia indipendentemente dall'apertura del 
procedimento penale. 
 
       Le critiche ricorsuali in merito alla pretesa vio- 
lazione del diritto di essere sentito sono prive di fonda- 
mento. La Corte ha sufficientemente spiegato le ragioni per 
cui non si giustificava di assegnare un risarcimento per la 
perdita di lavoro rispettivamente di guadagno, e date que- 
ste circostanze, un'ulteriore motivazione sulla difficoltà 
di trovare un lavoro da parte della ricorrente sarebbe sta- 
ta del tutto superflua. Inoltre, la ricorrente non ha co- 
munque, sempre a mente dei Giudici cantonali, precisato né 
documentato quali sarebbero state le difficoltà che le 
avrebbero impedito di trovare un nuovo impiego, per cui la 
richiesta è stata respinta. Questa conclusione non può es- 
sere criticata (sull'obbligo di motivazione cfr. DTF 124 II 
146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c e 
rinvii). 
 
       Per il resto, la memoria ricorsuale, contiene uni- 
camente critiche appellatorie e non si esprime sulle perti- 
nenti motivazioni addotte dai Giudici cantonali. Le criti- 
che non devono pertanto essere vagliate oltre, poiché inam- 
missibili (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). 
 
7.-  
La CRP ha negato un risarcimento per il torto  
morale, ritenendo che dovesse essere riconosciuto solo all' 
accusato che dimostri di aver subito una grave lesione del- 
la sua personalità, evenienza negata in concreto. A mente 
della ricorrente, per contro, la gravità della lesione 
avrebbe dovuto essere presa in considerazione per 
determinare l'ammontare dell'indennità. La ricorrente in- 
travede nelle argomentazioni della sentenza impugnata 
un'arbitraria applicazione dell'art. 317 CPP e fa altresì 
valere una violazione degli art. 5, 6 e 8 CEDU
 
       a) Riguardo all'indennità per torto morale, preli- 
minarmente si ricorda che dal diritto federale non è possi- 
bile dedurre simile diritto neppure per le pretese di in- 
dennizzo relative a pregiudizi subiti in conseguenza di un 
provvedimento legittimo adottato nell'ambito di un procedi- 
mento penale (DTF 113 Ia 177 consid. 2d, 108 Ia 13 consid. 
3;  Hauser/Schweri, op. cit., n. 2 pag. 488). Una pretesa di  
risarcimento per detenzione formalmente legale non è nemme- 
no prevista dalla CEDU, il cui art. 5 n. 5 prescrive unica- 
mente che nel caso di arresto o di detenzione illegali 
l'ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno materia- 
le e morale (DTF 119 Ia 221 consid. 6;  Frowein/Peukert,  
EMRK-Kommentar, 2aed., Kehl 1996, pag. 146 e segg., n. 158 
e segg.; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei di- 
ritti dell'uomo nella causa Brogan del 29 novembre 1988, 
Publications de la Cour, Série A, vol. 145, n. 66 seg.). 
 
       Il quesito di sapere se il Cantone Ticino accordi 
una siffatta pretesa, deve quindi essere vagliato esclusi- 
vamente secondo il diritto cantonale. Quale diritto supple- 
tivo, per la valutazione e il giudizio della lesione della 
personalità sono applicabili gli art. 42 e segg. CO, in 
particolare gli art. 43, 44 e 49 COHauser/Schweri, op.  
cit., n. 7 pag. 490). Ora, l'art. 49 CO prevede che un'in- 
dennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa 
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata ri- 
parata in altro modo. Bisogna tener conto delle circostanze 
del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato 
all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'ac- 
cusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone 
venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione 
famigliare e professionale dell'accusato (cfr. DTF 125 III 
70 consid. 3a, 113 IV 98, 112 Ib 446 consid. 5 e rinvii). 
 
       L'interpretazione data dall'istanza cantonale all' 
art. 317 CPP si trova nel solco della giurisprudenza e dot- 
trina citate ed è esente da critiche. In particolare, la 
gravità della lesione della personalità deve essere presa 
in considerazione per determinarsi anzitutto sul principio 
del riconoscimento all'accusato di un'indennità e non solo, 
contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ricorsuale, 
ai fini della valutazione dell'ammontare dell'indennità 
stessa. 
 
       b) Le censure di violazione degli art. 5, 6 n. 2 e 
8 CEDU rivestono un carattere essenzialmente appellatorio e 
di per sé sarebbero inammissibili (art. 90 cpv. 1 lett. b 
OG). La ricorrente si limita infatti a elencare una serie 
di episodi che porterebbero alla violazione dei citati ar- 
ticoli, senza tuttavia specificare in che misura dette 
norme sarebbero state violate e per quale motivo. In ogni 
modo, le censure sono prive di fondamento anche nel merito. 
 
       aa) La ricorrente ritiene violato l'art. 5 CEDU 
perché il ritiro del passaporto e il divieto di lasciare il 
Ticino sarebbero paragonabili alla detenzione preventiva. 
Certo in casi particolari è possibile paragonare determina- 
te misure alla detenzione preventiva (DTF 107 Ia 206 con- 
sid. 2). Nella fattispecie tuttavia tali estremi non si ve- 
rificano. Infatti, come rettamente sottolineato dai Giudici 
cantonali, la ricorrente non ha contestato il ritiro del 
passaporto e non appena ne ha fatto richiesta, ha potuto 
riottenerlo. Oltretutto la stessa afferma, nell'istanza 
trasmessa all'autorità cantonale, di essersi assunta l'im- 
pegno di non lasciare il Cantone Ticino. Una violazione del 
citato disposto convenzionale deve essere, in queste circo- 
stanze, negata. 
       bb) La ricorrente si ritiene poi vittima di una 
violazione del principio della presunzione dell'innocenza 
sgorgante dall'art. 6 n. 2 CEDU a seguito di determinate 
misure adottate dal Ministero pubblico quali il sequestro 
di un conto bancario per sei mesi, perquisizioni e seque- 
stri presso la E.________ SA, l'I.________ e la casa priva- 
ta di Origlio, telex trasmessi alle banche ticinesi con la 
designazione della ricorrente quale oggetto di un procedi- 
mento penale, nonché altre misure prese dalla Magistratura. 
 
       La censura è infondata. La presunzione d'innocenza 
non può infatti ostare, di per sé, all'avvio di un procedi- 
mento penale, né quindi all'assunzione di informazioni pre- 
liminari che consentano al Procuratore pubblico di promuo- 
vere l'accusa o di desistere dal processo (decisione del 12 
gennaio 1990 in re V parzialmente pubblicata in SJIR [dal 
1991 SZIER] 1990 pag. 243;  Haefliger/Schürmann, op. cit.,  
pag. 209,  Hauser/Schweri, op. cit., n. 21 pag. 224). Nella  
fattispecie, le misure prese dal procuratore pubblico e il 
coinvolgimento della ricorrente nella procedura aperta con- 
tro suo marito non violano dunque il principio citato. Vi- 
sta la gravità delle accuse contenute nella denuncia, non 
si può inoltre ritenere che tali provvedimenti fossero 
sproporzionati. 
 
       cc) La ricorrente ritiene poi violato l'art. 8 
CEDU concernente il rispetto della vita privata e famiglia- 
re, in particolare a seguito della sorveglianza della cor- 
rispondenza e del telefono, del divieto di lasciare il Ti- 
cino e del ritiro del passaporto, nonché di altri interven- 
ti e atteggiamenti del Ministero pubblico. Ora, la citata 
norma prevede la possibilità di ingerenza nella vita priva- 
ta da parte di una pubblica autorità, se è prevista dalla 
legge e se costituisce una misura necessaria, tra l'altro, 
alla difesa dell'ordine e alla prevenzione di infrazioni 
penali (  Villiger, op. cit., n. 545 e segg.). Nella fatti-  
specie la ricorrente non afferma che le misure prese erano 
prive di base legale. Inoltre risulta chiaramente che que- 
ste sono state adottate nell'ambito di un procedimento pe- 
nale. Non possono nemmeno essere considerate sproporzionate 
visto che erano dettate dalla gravità delle accuse contenu- 
te nelle denunce presentate al Ministero pubblico. Ne di- 
scende pertanto che nemmeno l'art. 8 CEDU è stato violato. 
 
       dd) Infine, la ricorrente sostiene che, essendo la 
procedura durata più di nove anni e mezzo, è stato violato 
l'articolo 6 n. 2 CEDU (recte 6 n. 1) e di conseguenza il 
risarcimento per torto morale sarebbe dovuto anche in base 
all'art. 41 CEDU
 
       Sul principio della celerità del processo già si è 
detto al consid. 3, al quale si rimanda. 
 
       In concreto la CRP ha rilevato che il procedimento 
penale aperto nei confronti della ricorrente è stato con- 
giunto con quello principale a carico di suo marito e in- 
globato in una serie di esposti successivi che hanno reso 
più complessa la situazione fattuale e giuridica e ritarda- 
to l'evasione delle singole denunce, impegnando i tribunali 
di varie istanze ricorsuali. I Giudici cantonali hanno 
inoltre sostenuto che la ricorrente non ha mai contestato 
la congiunzione del suo procedimento con gli altri, né sol- 
lecitato l'evasione della sua denuncia, né fatto uso di 
mezzi di impugnazione atti a porre termine all'asserito ri- 
tardo (sulla prassi degli organi di Strasburgo relativa 
alla celerità del processo cfr.  Villiger, op. cit., n. 467  
e 468). 
 
       In queste circostanze, dall'esame di questi elemen- 
ti, e in particolare tenuto conto della complessità della 
procedura e dell'attitudine dimostrata dalla ricorrente, a 
ragione la CRP ha negato un'indennità per violazione del 
principio della celerità. Non occorre dunque pronunciarsi 
sul quesito di sapere se la ricorrente avrebbe potuto fon- 
dare il suo diritto a un risarcimento anche sull'art. 41 
CEDU. 
 
       c) Per tutti questi motivi, la conclusione della 
CRP secondo cui i provvedimenti istruttori non hanno rag- 
giunto una gravità tale da giustificare un risarcimento a 
titolo di torto morale, va di conseguenza protetta. 
 
8.-  
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura  
in cui è ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguo- 
no la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è 
respinto. 
 
       2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a 
carico della ricorrente. 
 
       3. Comunicazione al patrocinatore della ricorren- 
te, alla Divisione della Giustizia, al Ministero pubblico e 
alla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 febbraio 2000 
VIZ 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
                                         
La Cancelliere ad hoc,