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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.97/2004 /bom 
 
Sentenza del 24 febbraio 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Yersin, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione 
di fiduciario immobiliare, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 14 gennaio 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
L'11 giugno 2003 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha segnalato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che a carico di A.________, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare, erano stati emessi 42 attestati di carenza beni per complessivi fr. 168'356.75. Il 12 giugno 2003 l'interessato è stato avvisato che era prospettata la revoca dell'autorizzazione e, il 9 luglio successivo, è stato informato che la stessa poteva essere evitata soltanto se estingueva integralmente i suoi debiti. Ciò che non è stato fatto. Il 14 ottobre 2003 il Governo cantonale ha quindi revocato ad A.________ l'autorizzazione quale fiduciario immobiliare per decadenza delle condizioni che ne avevano determinato il rilascio. Il provvedimento è stato pronunciato sulla base dei combinati art. 8 cpv. 1 lett. d e 20 cpv. 1 della legge ticinese del 18 giugno 1984 sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid). 
La decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 14 gennaio 2004. 
B. 
Il 12 febbraio 2004 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che sia conferito effetto sospensivo al gravame. Lamenta una lesione dell'art. 27 Cost. (ex art. 31 Cost.). 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Oggetto del contendere è una decisione fondata sugli art. 8 cpv. 1 lett. d e 20 cpv. 1 LFid, ossia sul diritto cantonale, pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 8a LFid combinato con l'art. 60 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966): la stessa va quindi contestata con ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 OG). Il fatto che il ricorrente abbia esperito un ricorso di diritto amministrativo non gli nuoce, dato che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e rinvii) e che al riguardo è irrilevante come sia stato intitolato il gravame (DTF 125 I 7 consid. 2a). 
1.2 Nel caso concreto, si pone il quesito di sapere se il ricorso sia ammissibile giusta l'art. 90 OG: in effetti, la motivazione dello stesso, largamente di natura appellatoria, non sembra adempire le esigenze formali di cui al menzionato disposto (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c e rinvii). La questione può tuttavia rimanere irrisolta, poiché l'impugnativa, come verrà esposto di seguito, è comunque infondata e in quanto tale va respinta. 
2. 
2.1 Secondo il ricorrente, l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid sarebbe incostituzionale, poiché in evidente contrasto con la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. (ex art. 31 Cost.). A suo avviso, detto disposto violerebbe il principio della proporzionalità e non sarebbe giustificato da un interesse pubblico prevalente. 
2.2 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LFid, l'autorizzazione all'esercizio della professione è revocata quando non sono più adempiuti i presupposti per il suo rilascio. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid, quest'ultimo è subordinato alla condizione che il richiedente non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni. Nel caso concreto, è pacifico che sono adempiuti i requisiti per poter revocare l'autorizzazione di cui disponeva il ricorrente. Vagliando poi, liberamente (cfr. DTF 122 I 236 consid. 4a, 120 Ia 67 consid. 3b con rinvii), la compatibilità della norma querelata con la garanzia della libertà economica invocata dall'insorgente, va rilevato innanzitutto che questi non mette in dubbio l'esistenza di una base legale sufficiente. Va poi osservato che l'esigenza di cui alla norma contestata appare sorretta da un interesse pubblico evidente nonché rispettosa del principio della proporzionalità. In effetti, prevedere che l'autorizzazione all'esercizio della professione viene revocata quando il titolare si trova in uno stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni costituisce un provvedimento volto ad evitare che il fiduciario confrontato a serie difficoltà finanziarie sia tentato di abusare della situazione, ad esempio utilizzando i beni affidatigli per sanare le proprie finanze. In altre parole, vi è un interesse pubblico preponderante a tutelare e proteggere gli interessi dei clienti di un fiduciario che si ritrova oberato di debiti. Al riguardo va osservato che la circostanza che, come affermato dal ricorrente, egli abbia sempre avuto sin dall'inizio della sua attività un comportamento irreprensibile, non offre una garanzia sufficiente che non commetterà mai un atto illecito. Infine, va constatato che all'interessato è stato concesso sufficientemente tempo per sanare la propria situazione finanziaria e che questi, malgrado le assicurazioni fornite, non vi ha rimediato. La decisione impugnata appare dunque sorretta da pertinenti interessi pubblici e non risulta lesiva del principio della proporzionalità. La stessa dev'essere pertanto considerata rispettosa della libertà economica invocata dal ricorrente. La critica, infondata, va respinta. 
2.3 Il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto ad altre professioni che non sarebbero sottoposte a simili limitazioni. La censura non adempie tuttavia le esigenze di motivazioni di cui all'art. 90 OG e sfugge pertanto ad un esame di merito. 
3. 
3.1 Il ricorso, manifestamente infondato nella misura in cui è ammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
3.2 Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 febbraio 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: