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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.117/2003 /bom 
 
Sentenza del 24 febbraio 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________ e B.A.________, 
convenuti e ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni, 
 
contro 
 
C.C.________ e D.C.________, 
E.________, 
attori e opponenti, 
patrocinati dall'avv. dott. Carla Speziali, 
 
Oggetto 
azione confessoria, 
 
ricorso per riforma del 20 maggio 2003 contro la sentenza emanata il 23 aprile 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
A.A.________ e B.A.________ sono proprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. TTT RFP di F.________, la quale beneficia dal 1° febbraio 1990 di un diritto di posteggio sulla particella n. SSS. C.C.________ e D.C.________ sono comproprietari del mappale n. XXX, mentre il mappale n. YYY è di proprietà di E.________. Tutti i predetti fondi sono gravati, sull'area che forma una strada asfaltata che sbocca sulla pubblica via, da un diritto reciproco di passo con ogni veicolo, iscritto a registro fondiario il 30 agosto 1989. Nell'autunno 1999 A.A.________ e B.A.________ hanno domandato e ottenuto dal Municipio di F.________ il permesso di costruire sul loro fondo un'autorimessa-legnaia, che invaderebbe una parte della superficie gravata dal predetto diritto di passo. 
 
Il 16 dicembre 1999 C.C.________ e D.C.________ ed E.________, che si erano invano opposti al rilascio della licenza edilizia, hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di vietare a A.A.________ e B.A.________ la costruzione della menzionata autorimessa-legnaia. Il 27 aprile 2001 il giudice di primo grado ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali e le ripetibili a carico degli attori. 
2. 
Con sentenza 23 aprile 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un appello degli attori e ha riformato la decisione pretorile nel senso che ai convenuti è vietata la costruzione della progettata autorimessa-legnaia. La Corte cantonale ha posto la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze a carico dei convenuti. Essa ha ritenuto, come peraltro già il Pretore, che la progettata costruzione occuperebbe pure una parte del fondo gravata dal diritto di passo, violando in tal modo l'art. 737 cpv. 3 CC. Tuttavia, a mente della seconda istanza e contrariamente a quanto reputato dal primo giudice, l'opposizione degli attori non costituisce un abuso di diritto. Secondo la Corte cantonale poco importa che, quando il posteggio oggetto dell'omonimo diritto è occupato da un'automobile, il triangolo che verrebbe invaso dalla progettata costruzione non sia utilizzabile per il transito: una servitù prediale non si estingue per il mancato uso e il menzionato diritto di posteggio può essere oggetto di un'azione di rettifica del registro fondiario nella misura in cui è incompatibile con la discussa servitù di transito, la quale è stata iscritta anteriormente. 
3. 
Con ricorso per riforma del 20 maggio 2003 A.A.________ e B.A.________ chiedono al Tribunale federale di riformare la sentenza di appello nel senso che la petizione sia respinta e che le spese processuali e le ripetibili siano poste a carico degli attori. Dei motivi del gravame si dirà nei considerandi che seguono. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso e la Corte cantonale non ha formulato osservazioni. 
4. 
La sentenza impugnata è una decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG, emanata in causa civile di natura pecuniaria. Essa è suscettiva di un ricorso per riforma, atteso che l'incontestato valore di causa - stabilito dal Pretore e fatto proprio dal Tribunale di appello - supera quello minimo previsto dall'art. 46 OG. Il gravame, tempestivo (art. 54 cpv. 2 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
5. 
5.1 I convenuti non contestano che la progettata costruzione occuperebbe un triangolo della superficie gravata dal diritto di passo. Essi indicano però che l'art. 2 CC e l'art. 737 cpv. 2 CC hanno praticamente la medesima portata e sostengono che la Corte cantonale avrebbe a torto negato l'abuso di diritto: gli attori non avrebbero infatti alcun interesse ad usufruire dell'area che verrebbe invasa dalla contestata costruzione, atteso che essa è unicamente percorribile quando sul parcheggio costituito nel 1990 non staziona un veicolo. Il fatto che gli attori non siano mai intervenuti, in oltre tredici anni, nei confronti della servitù di parcheggio costituita posteriormente non proverebbe solo l'assenza di un interesse al mantenimento del diritto di passo nell'estensione originale, ma configurerebbe addirittura una rinuncia implicita. Infine, asserendo che il principio della proporzionalità regge tutto il diritto di vicinato, i convenuti affermano che nella fattispecie, nonostante il fatto che la progettata costruzione precluderebbe in via definitiva il transito sulla superficie litigiosa, la Corte cantonale avrebbe dovuto effettuare una ponderazione degli interessi delle parti, da cui emergerebbe che il loro interesse di gestire in modo confacente il loro fondo prevale manifestamente su quello degli attori di poter utilizzare un triangolo di strada privo di qualsiasi utilità. 
5.2 Giusta l'art. 737 CC l'avente diritto a una servitù è tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo (cpv. 2), mentre il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù (cpv. 3). Per quanto attiene specificamente a un diritto di passo, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che l'avente diritto, che chiede di poter usufruire di tutta la superficie gravata dalla servitù, non esercita il suo diritto in maniera abusiva (DTF 113 II 151 consid. 4). 
 
Nella fattispecie è pacifico che la progettata autorimessa-legnaia occuperebbe una parte della superficie gravata dal diritto di passo, impossibilitando definitivamente il transito su tale area. I convenuti invocano, a giustificazione della loro intenzione manifestamente contraria a quanto prescritto dall'art. 737 cpv. 3 CC, l'art. 737 cpv. 2 CC e rimproverano agli attori un abuso di diritto. Così facendo, essi confondono l'estensione della servitù con il suo esercizio e misconoscono che una diminuzione dell'ampiezza fisica di un diritto di passo - risultato a cui si giungerebbe in caso di accoglimento delle tesi ricorsuali - non può essere imposta ai proprietari dei fondi dominanti in virtù di tale norma (che non limita il diritto in quanto tale, ma unicamente le forme abusive del suo esercizio): una tale limitazione dell'ampiezza fisica può unicamente entrare in linea di conto sulla base di una riduzione ai sensi dell'art. 736 cpv. 2 CC (DTF 113 II 151 consid. 4). Sennonché, l'esame dei presupposti di quest'ultimo disposto di legge può solo avvenire se - contrariamente a quanto si è verificato nella presente causa - i proprietari del fondo gravato abbiano proposto la relativa azione. Non si può nemmeno affermare che gli attori abbiano implicitamente rinunciato ad una parte della servitù e che quindi la stessa non graverebbe più l'area litigiosa. In base ai vincolanti accertamenti della sentenza cantonale (art. 63 cpv. 2 OG), risulta che il diritto di parcheggio, che impossibiliterebbe l'esercizio della servitù sul triangolo in discussione, è stato costituito senza il consenso degli attori. Ne segue che la critica ricorsuale - finalizzata ad ottenere un parziale riscatto della servitù di passo - si rivela infondata. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli attori, che non hanno dovuto presentare una risposta. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 febbraio 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: