Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_172/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 aprile 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nato nel 1953, ha conseguito la licenza di condurre nel 1978. Di professione direttore d'azienda, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 5 febbraio 2016 alle ore 00.52 egli è circolato sull'autostrada A2 in territorio di Balerna a una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 138 km/h (dedotto il margine di tolleranza), dove vigeva il limite di 100 km/h. Interrogato dalla polizia il 19 aprile 2016, il conducente ha dichiarato che quella notte era stato informato del fatto che il suo migliore amico era stato ricoverato in fin di vita in un ospedale di Milano, motivo per cui si era messo alla guida per raggiungerlo e, a causa della tensione emotiva, non si era accorto del superamento del limite di velocità, del quale ha accettato le risultanze del rilevamento. 
 
B.   
L'11 maggio 2016 l'autorità amministrativa, ritenuta un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi, decisione confermata il 23 agosto seguente dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 20 febbraio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso di revocargli la licenza di condurre per la durata di un mese, subordinatamente di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi del Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste osservazioni al rimedio esperito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente sostiene, in maniera del tutto generica, che la Corte cantonale, facendo completa astrazione dell'elemento soggettivo, avrebbe leso una non meglio precisata giurisprudenza federale, i principi dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), come pure il diritto alla parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.). Ammesso che il superamento di 35 km/h del limite di velocità su un'autostrada è di principio sufficiente per ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione grave, il ricorrente, richiamando l'art. 16 cpv. 3 LCStr e in particolare l'asserita assenza della messa in pericolo per la circolazione, nonché la sua pretesa mancanza di colpa, adduce che nel caso di specie si sarebbe in presenza di un'eccezione a questa regola. Al riguardo egli accenna, a torto, alla DTF 142 IV 137 e al relativo cambiamento della giurisprudenza, invero ininfluente per il caso in esame. Essa riguarda infatti un'altra fattispecie, ossia una grave infrazione qualificata alle norme di circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr e in particolare gli eccessi di velocità contemplati dal suo cpv. 4 lett. a-d (cosiddetti reati di pirateria della strada; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.2). Per di più, l'accenno in detta sentenza al fatto che qualche autore menzioni l'ipotesi di una guida d'urgenza all'ospedale (consid. 10.1 pag. 150) è chiaramente ininfluente in concreto, visto che il ricorrente non stava conducendo un ammalato in una struttura ospedaliera, ma andava a visitare un amico, già ricoverato in un ospedale, colto da un grave malore e deceduto due giorni dopo il compimento dell'infrazione.  
 
2.2. Il ricorrente ammette di percorrere regolarmente il tratto autostradale sul quale ha compiuto l'infrazione e d'essere a conoscenza della presenza del radar fisso nei pressi di Balerna. Adduce che in uno stato di comprensibile tensione emotiva e mosso dalla necessità impellente di raggiungere al più presto l'amico ricoverato e in fin di vita all'ospedale, avrebbe involontariamente superato il limite di velocità. Ne deduce che la Corte cantonale, la quale non avrebbe considerato o tenuto conto solo in modo secondario il suo particolare stato di tensione emotiva, avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza di circostanze particolari che permetterebbero di ammettere una minore gravità dell'infrazione e di scostarsi quindi dalla durata minima della revoca applicabile.  
 
2.2.1. L'assunto non regge. Nella decisione impugnata i fatti addotti dal ricorrente vengono rilevati in maniera corretta sia riguardo alla circostanza ch'egli a causa della sua tensione emotiva non si è accorto del superamento del limite di velocità sia riguardo a quelle ch'egli percorre tutti i giorni quella strada, che conosceva l'ubicazione della postazione radar, ch'egli ha ammesso di sapere quale limite di velocità vigesse in loco e che non si è reso conto del suo superamento.  
 
È poi stato ricordato che il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi e inasprito la durata delle revoche: anche oggi il superamento del limite di velocità di oltre 35 km/h in autostrada costituisce un reato grave, punibile con una revoca della licenza di condurre della durata di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). La giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto per stabilire la durata della revoca, in particolare del pericolo per la circolazione e della colpa (art. 16c cpv. 3 LCStr). La Corte cantonale ha stabilito che nella fattispecie in esame l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione è incontestato. Ha ritenuto che il superamento della velocità di 38 km/h oltre il limite consentito è di principio sufficiente secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza anche per la valutazione dell'aspetto soggettivo, essendo di regola pure costitutivo di una crassa negligenza, eccetto qualora si possa ritenere un'eccezione a tale schematismo. Accertato che il ricorrente percorre regolarmente il tratto autostradale in questione, che sapeva del limite posto in loco e che non aveva motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva un limite di 100 km/h, ha ritenuto che la circostanza ch'egli non si è reso conto di aver superato il limite di velocità a lui noto, poiché in stato di comprensibile tensione emotiva, dimostra semmai che mentre si trovava alla guida non prestava la dovuta attenzione alla velocità massima segnalata, disattenzione che costituisce una negligenza grave. 
 
2.2.2. Al riguardo il ricorrente adduce che la sentenza 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4, richiamata nell'impugnata sentenza, non sarebbe pertinente, perché si riferiva a un superamento di 51 km/h del limite di velocità in autostrada, ridotto a 80 km/h a causa dell'alto livello delle polveri fini nell'aria, limitazione debitamente segnalata e che l'interessato, prestando la dovuta attenzione, avrebbe dovuto riconoscere (consid. 4.4). Ora, altrettanto poteva senz'altro fare il ricorrente, per cui non si è affatto in presenza delle pretese generiche violazioni del divieto d'arbitrio, del principio di uguaglianza e del diritto alla parità ed equità di trattamento. Il fatto ch'egli, a causa della tensione emotiva, non ha prestato la dovuta attenzione alla da lui conosciuta segnaletica stradale non è decisivo, rilevato che con il suo agire ha provocato una messa in pericolo degli altri utenti della strada. Del resto, il fatto di trovarsi in una "forte tensione emotiva", avrebbe semmai dovuto spingerlo a chiedersi se in tali condizioni fosse ancora in grado di condurre di persona un veicolo.  
 
2.2.3. Il ricorrente d'altra parte, rettamente, non fa valere d'essersi trovato in uno stato di necessità, fattispecie da ritenere con grande ritegno e che comunque di massima non giustificherebbe un importante superamento della velocità indicata; stato questo chiaramente non realizzato in concreto, ricordato che l'amico del ricorrente era già stato ricoverato in ospedale (art. 17 e 18 CP; DTF 116 IV 364 consid. 1a pag. 366; 106 IV 1; sentenza 1C_4/2007 del 4 settembre 2007 consid. 2.2 ed, e contrario, sentenza 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.3.1 relativa a un caso dove la presenza all'ospedale del padre di un bambino era necessaria per poter decidere quali provvedimenti d'importanza vitale dovevano essere adottati; cfr. anche sentenze 1C_520/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.2, 4.2 e 4.4, 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.2 e 1C_135/2008 del 13 agosto 2008 consid. 3.2.3).  
 
2.2.4. È quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto una negligenza grave del ricorrente e che pertanto correttamente non è scesa sotto il periodo di revoca minimo previsto dalla legge (art. 16 cpv. 3 LCStr; cfr. sentenze 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2 e 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 2). Accennando a un preteso uso accresciuto del suo autoveicolo per far fronte ai suoi numerosi impegni professionali, il ricorrente misconosce la chiara scelta operata al proposito dal Legislatore federale, regola che vale addirittura anche per autisti professionali (DTF 135 II 334 consid. 2.2; 134 II 39 consid. 3 pag. 43; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.8).  
 
3.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 24 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri