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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_415/2007 {T 0/2} 
 
Sentenza del 24 giugno 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
ricorrente, 
 
contro 
 
L.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, via Lugano 18, 6982 Agno, 
 
T.________ SA. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 maggio 2007. 
 
Considerando: 
che L.________ ha ricoperto, dal 26 ottobre 2000 al 9 luglio 2001, data delle sue dimissioni, la carica di membro del consiglio di amministrazione della T.________ SA, ditta iscritta a Registro di commercio il .... e il cui scopo sociale consisteva segnatamente nell'acquisto, nella fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato e lavori edili in genere, 
che essendo la società entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la ditta era affiliata in qualità di datrice di lavoro, ha dovuto sistematicamente diffidarla (a partire dal mese di novembre 1999) e precettarla (a partire dal mese di giugno 2001), 
che la T.________ SA è stata sciolta per deliberazione assembleare del 7 agosto 2001, 
che avendo constatato di avere subito un danno di fr. 65'691.70 a causa del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della società per gli anni 1999, 2000 e 2001 (fino a giugno), la Cassa ne ha postulato il risarcimento a L.________ limitatamente a fr. 39'304.35, con vincolo di solidarietà con gli altri membri del consiglio di amministrazione (decisione del 3 luglio 2002), 
che a seguito dell'opposizione 31 luglio 2002 dell'interessata, la Cassa, preso atto del fatto che, in quel momento, la procedura di liquidazione della società non era ancora conclusa, l'ha informata che rinunciava a dare seguito alla decisione impugnata, riservandosi tuttavia la possibilità di promuovere un'azione risarcitoria nei confronti degli organi della società qualora i presupposti si fossero (in futuro) realizzati (scritto del 30 agosto 2002), 
che constatata l'assenza di attivi realizzabili, la T.________ SA è stata radiata d'ufficio il 10/14 marzo 2003, 
che la cancellazione è quindi stata revocata - per non avere l'autorità cantonale concesso il nullaosta fiscale - una settimana dopo, prima di essere definitivamente confermata il 21/27 aprile 2004, 
che con decisione del 20 gennaio 2006, confermata il 7 luglio seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessata, la Cassa si è nuovamente rivolta a L.________ chiedendole il risarcimento di fr. 38'010.30 per il danno causato dal mancato pagamento dei contributi per il periodo 2000 - marzo 2001, 
che patrocinata dallo studio legale dell'avv. Rossano Guggiari, L.________ ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale per pronuncia del 30 maggio 2007 ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione su opposizione, 
che riprendendo quanto affermato nella parallela procedura riguardante l'ex presidente del consiglio di amministrazione, T.________, la Corte cantonale ha osservato che non avendo a suo tempo portato a termine la procedura con la promozione dell'azione risarcitoria, l'amministrazione avrebbe perso il suo diritto al risarcimento e non sarebbe stata legittimata ad emettere la seconda decisione del 20 gennaio 2006, 
che contestando che le si possa opporre la perenzione del diritto al risarcimento, la Cassa ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione su opposizione, 
che sempre patrocinata dall'avv. Guggiari, L.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
che con sentenza del 26 maggio 2008 il Tribunale federale ha statuito, nella parallela procedura riguardante D.________ (9C_280/2007), che la pretesa risarcitoria della Cassa era già prescritta al momento della decisione del 20 gennaio 2006, 
che in quella occasione questa Corte ha infatti precisato che la nascita del danno e la sua conoscenza dovevano essere fatte risalire alla data di pubblicazione della prima radiazione d'ufficio (avvenuta il 14 marzo 2003) o quantomeno al 15 marzo 2003, vale a dire al giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 932 cpv. 2 CO), poiché al più tardi in quel momento la Cassa, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi e che le sue pretese sarebbero pertanto rimaste scoperte (sentenza citata, consid. 3.4 e 3.5), 
che per queste stesse considerazioni il ricorso della Cassa dev'essere respinto anche nella presente vertenza, 
che non avendo il Tribunale federale congiunto la presente procedura con quella 9C_280/2007, si giustifica di fissare - per la presente vertenza - l'importo delle spese giudiziarie da addossare alla Cassa soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF) in misura tale da non superare - complessivamente - i valori indicati dalla Tariffa del 31 marzo 2006 delle tasse di giustizia del Tribunale federale (RS 173.110.210.1), 
che tale circostanza non incide per contro sull'obbligo per la Cassa di rifondere all'opponente, rappresentata da un legale e vincente in causa, l'usuale e piena indennità per ripetibili (cfr. per analogia DTF 109 V 258), 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1000.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2500.- a titolo di ripetibili della sede federale 
 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 24 giugno 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti