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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_404/2020  
 
 
Sentenza del 24 giugno 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 marzo 2020 (C-8566/2019). 
 
 
Visto:  
il giudizio del 6 marzo 2020 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, 
il messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2020 di A.________ alla Cassa svizzera di compensazione (di seguito CSC) trasmesso il 17 giugno 2020 al Tribunale federale, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che nel giudizio del 6 marzo 2020 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso tramite e-mail del 26 novembre 2019 di A.________ contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 - che confermava il rigetto della domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia - dopo aver accertato che l'impugnazione era stata proposta al di fuori del termine di ricorso di 30 giorni, come pure che non sussistevano motivi idonei a consentire di ripristinare i termini non rispettati, 
che nella e-mail del 22 marzo 2020 (sul tema che gli invii per posta elettronica non soddisfano i requisiti della forma scritta, cfr. DTF 142 V 152 consid. 2.2 pag. 154 seg.) con cui il ricorrente invita la CSC a trasmettere il "ricorso" al Tribunale federale, egli non indica minimamente per quale motivo il Tribunale amministrativo federale sarebbe dovuto entrare nel merito del suo gravame, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 24 giugno 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi