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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_331/2021  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Jametti, Haag, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Paolo Bernasconi, 
2. Bruno Balestra, 
3. Mario Branda, 
4. Luca Maghetti, 
5. Luigi Mattei, 
6. Marco Mona, 
7. John Noseda, 
8. Pietro Simona, 
9. Emanuele Stauffer, 
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
 
Cancelleria federale, palazzo federale ovest, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
votazione popolare federale del 13 giugno 2021 relativa alla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta 
al terrorismo (MPT), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 26 maggio 2021 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (2645). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 26 maggio 2021 Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Noseda, Pietro Simona e Emanuele Stauffer hanno presentato al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (ricorso sulla votazione, LDP; RS 161.1), adducendo che le spiegazioni del Consiglio federale inerenti alla votazione popolare del 13 giugno 2021 sulla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) sarebbero fuorvianti. 
 
Con sentenza 1C_318/2021 del 28 maggio 2021 il Tribunale federale, rilevato che notoriamente in materia di votazioni federali le autorità inferiori in materia di diritti politici sono i Governi cantonali, ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
 
B.  
Nel frattempo, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adito con un gravame del 21 maggio 2021 dai citati ricorrenti, con risoluzione del 26 maggio 2021, ritenuta dubbia la tempestività del ricorso, l'ha comunque dichiarato inammissibile, visto che la contestazione aveva una portata sovraccantonale. 
 
C.  
Avverso questa risoluzione Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Noseda, Pietro Simona e Emanuele Stauffer presentano al Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, sostenendo che le spiegazioni del Consiglio federale sulla MPT sarebbero fuorvianti. Chiedono, in via provvisionale, di sospendere la procedura e rinviare a nuova data la votazione federale sulla MPT, in via principale, di accertare che le informazioni diffuse dalle autorità federali riguardo al contenuto della MPT sarebbero avvenute in violazione dei diritti politici degli aventi diritto di voto e di annullare la votazione, in via eventuale, di annullare il risultato di questa votazione. 
 
Con decreto del 3 giugno 2021 la domanda provvisionale è stata respinta. 
 
 
D.  
La Cancelleria federale propone di dichiarare inammissibile il ricorso, eventualmente di respingerlo. In replica i ricorrenti si confermano nelle loro tesi e conclusioni. 
 
Secondo il risultato ufficiale provvisorio, la MPT è stata accolta con 1'811'765 voti favorevoli (56.58 %) contro 1'390'355 contrari (43.42 %; https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/va/20210613/can645.html; consultato il 4 agosto 2021). 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con la decisione impugnata del 26 maggio 2021 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti, con il quale venivano addotte pretese irregolarità riguardanti la citata votazione. Contro di essa è dato di massima il ricorso per violazione dei diritti politici al Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LDP in relazione con l'art. 82 lett. c e art. 88 cpv. 1 lett. b LTF).  
 
1.2. I ricorrenti, come accertato dal Consiglio di Stato, hanno fatto valere irregolarità a livello sovraccantonale, motivo per cui esso non doveva esaminare il ricorso (DTF 145 I 207 consid. 1.1). Nella misura in cui nell'ambito di quella procedura le premesse sostanziali erano adempiute, i ricorrenti possono sottoporre al Tribunale federale anche questioni che l'Esecutivo cantonale, per incompetenza, non poteva esaminare, qualora siano state addotte nella sede cantonale (sentenza 1C_713 e 715/2020 del 23 marzo 2021 consid. 2.2 e rinvii, non pubblicato in DTF 147 I 194). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 89 cpv. 3 LTF).  
 
2.  
 
2.1. I ricorrenti imperniano le loro critiche sul contenuto delle "Spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare del 13 giugno 2021", segnatamente sulle affermazioni formulate nel contesto inerente alla MPT (pag. 12 e 105). Al loro dire tali affermazioni sarebbero fuorvianti e pertanto lesive dell'art. 34 cpv. 2 Cost., visto ch'esse non permetterebbero agli aventi diritto di voto di formarsi un'opinione sufficiente sull'oggetto in votazione (sul tema vedi DTF 145 I 207 consid. 2.1, 282 consid. 4.1; sentenza 1C_130/2020 del 9 aprile 2021 destinata a pubblicazione, consid. 3.1 inedito).  
 
I ricorrenti rilevano tuttavia che già in una comunicazione pubblica del 13 aprile 2021, apparsa sul sito del Consiglio federale intitolata "MPT: migliore protezione della popolazione del terrorismo", si enunciavano le medesime affermazioni. Precisano che la Consigliera federale Karin Keller-Sutter aveva insistito su queste affermazioni in una conferenza stampa del 13 aprile 2021, radio e telediffusa, ribadita in una sua dichiarazione sul Corriere del Ticino del 21 maggio 2021. 
Come visto, secondo l'art. 77 cpv. 2 LDP, il ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP dev'essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. Ora, asserite irregolarità nella preparazione di elezioni o votazioni devono essere invocate subito, altrimenti il diritto di interporre ricorso è di massima perento (DTF 147 I 194 consid. 3.3; 145 I 282 consid. 3). La mancata tempestiva impugnazione di tali atti non può essere infatti riparata adducendo, come in concreto, d'impugnare il risultato della votazione a causa dell'insufficiente stato globale dell'informazione (DTF 147 I 194 consid. 4.1.4 e rinvii). 
 
2.2. Il gravame è comunque inammissibile. Come rettamente precisato dalla Cancelleria federale, esso verte in sostanza sulle affermazioni contenute nelle Spiegazioni del Consiglio federale, riprese anche in altre informazioni ufficiali che vi fanno riferimento. Ora, giusta l'art. 189 cpv. 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale, le eccezioni essendo stabilite dalla legge. Ciò vale anche per i ricorsi per violazione del diritto di voto. Ne segue che, secondo la pubblicata giurisprudenza del Tribunale federale, nota ai ricorrenti, le spiegazioni del Consiglio federale non sono direttamente impugnabili (DTF 147 I 194 consid. 4 e 4.1; 145 I 207 consid. 1.5). L'accenno ricorsuale al fatto ch'esse siano edite dalla Cancelleria federale è ininfluente (DTF 145 I 1 consid. 5.2.2). Notoriamente, la stessa conclusione vale anche per le dichiarazioni di singoli membri del Consiglio federale, nella misura in cui riprendono sostanzialmente, come nel caso in esame, il contenuto delle citate spiegazioni (DTF 147 I 194 consid. 4; 145 I 207 consid. 1.5, 1 consid. 5.1.1; 138 I 61 consid. 7.2 pag. 85). Non si è d'altra parte in presenza dell'omissione di un'informazione importante da parte del Consiglio federale, alla quale soltanto l'amministrazione federale avrebbe avuto accesso, ritenuto che la questione è stata dibattuta pubblicamente (DTF 145 I 207 consid. 1.5). Non si è nemmeno in presenza del caso eccezionale nel quale sarebbe ammissibile una protezione giuridica successiva (DTF 147 I 194 consid. 4.1.3 e 4.1.4 con numerosi rinvii).  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Cancelleria federale e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri