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[AZA 3] 
 
1P.601/2000 
1P.602/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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24 ottobre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Nay e Catenazzi. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 17 settembre 2000 presentato da Alvaro Baragiola, già detenuto presso la Maison d'arrêt di Borgo (Francia), contro le decisioni emesse il 23 agosto 2000 e il 7 settembre 2000 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino, e che vede come parte interessata l' avv. Carlo Verda, Viganello, in materia di procedimento penale (nomina del difensore d'ufficio e diniego di giustizia); 
Ritenuto in fatto : 
che il 14 luglio 2000 Alvaro Baragiola ha presentato un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) per competenza, facendo valere un asserito diniego di giustizia formale in relazione a un procedimento penale nei suoi confronti che risulterebbe sospeso dal 29 maggio 1989; 
che nello stesso gravame Alvaro Baragiola ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio; 
che, con giudizio del 23 agosto 2000, il GIAR ha respinto il reclamo per diniego di giustizia; 
che, con decisione del 7 settembre 2000, il GIAR ha nominato l'avv. Carlo Verda, che già aveva patrocinato Alvaro Baragiola in precedenza, suo difensore d'ufficio, considerando che il gratuito patrocinio dovrebbe essere oggetto di decisione separata; 
che Alvaro Baragiola impugna entrambe le decisioni del GIAR con un ricorso di diritto pubblico del 17 settembre 2000 al Tribunale federale; 
che egli chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame contro la nomina del difensore d'ufficio, di accogliere il ricorso e di concedergli l'assistenza giudiziaria; fa valere una violazione degli art. 4 vCost. e 6 CEDU; ritiene arbitraria la nomina dell'avv. Carlo Verda, al quale avrebbe revocato il mandato nel 1994 e che non avrebbe quindi più la sua fiducia; considera inoltre eccessiva la durata del procedimento penale; 
che l'avv. Carlo Verda comunica che chiederà alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, secondo l'art. 51 CPP/TI, di essere dispensato dalla difesa contestata; 
che il GIAR chiede di respingere il ricorso contro la designazione del difensore d'ufficio, mentre rinuncia a presentare osservazioni sull'asserita denegata giustizia; 
che, quanto alla nomina del difensore, il Procuratore pubblico generale si rimette al giudizio del Tribunale federale; chiede invece la reiezione del ricorso per denegata giustizia; 
 
e considerando in diritto : 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a); 
che, secondo l'art. 90 OG cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), la designazione del decreto o della decisione impugnati, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b); il Tribunale federale si pronuncia in effetti unicamente sulle censure fatte valere e solo se esse sono sufficientemente motivate (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b); 
che, benché queste esigenze di motivazione debbano essere valutate in modo meno severo quando il ricorrente non è patrocinato da un avvocato (DTF 116 II 745 consid. 2b), visto l'esito del ricorso, si può prescindere dall'esaminare se esso adempia tali requisiti; 
che, secondo l'art. 86 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza; 
che, certo, in concreto il GIAR ha deciso quale ultima (e unica) istanza cantonale (cfr. art. 50 cpv. 1 e 284 cpv. 1 CPP/TI); 
che tuttavia, per quanto concerne la nomina del difensore d'ufficio, l'art. 53 cpv. 2 CPP/TI prevede la possibilità per l'accusato di chiederne la sostituzione con un'istanza motivata diretta al GIAR (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 4 all'art. 53); 
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha fatto uso di questo rimedio, ma ha impugnato la decisione di nomina del difensore direttamente al Tribunale federale, senza chiederne dapprima la revoca in sede cantonale; 
 
che la censura con cui il ricorrente contesta dinanzi al Tribunale federale la designazione del difensore d'ufficio si rivela pertanto inammissibile per mancanza dell'esaurimento delle istanze cantonali; 
che inoltre, secondo l'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico èammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito; contro altre decisioni incidentali esso è ammissibile soltanto se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG); 
che la decisione che respinge una domanda di sostituzione del difensore d'ufficio non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale: essa non riguarda però questioni di competenza o ricusazione secondo l'art. 87 cpv. 1 OG (DTF 126 I 207 consid. 1c); 
 
che, diversamente dal rifiuto dell'assistenza giudiziaria, essa non provoca, di massima, nemmeno un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 126 I 207 consid. 2b); 
che ciò deve quindi valere analogamente anche per la decisione di nomina del difensore d'ufficio, come è qui il caso; 
che del resto, qualora un difensore d'ufficio dovesse violare ripetutamente e gravemente gli obblighi professionali e deontologici danneggiando l'accusato, esso deve essere tempestivamente sostituito d'ufficio (DTF 126 I 194 consid. 3d, 120 Ia 48 consid. 2b/bb); 
che la censura sarebbe quindi inammissibile anche in applicazione dell'art. 87 OG
 
che abbondanzialmente, nel merito, riservato un più ampio esame e un eventuale diverso giudizio da parte della Camera per l'avvocatura e il notariato, adita dall'avv. Carlo Verda sulla base dell'art. 51 CPP/TI, la censura appare comunque infondata; 
che, in effetti, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost. , che riprende essenzialmente i principi sviluppati dalla giurisprudenza sulla base dell'art. 4 vCost. (FF 1997 I 170), chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo e al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; 
che una garanzia analoga per l'accusato scaturisce dall' art. 6 n. 3 lett. c CEDU (cfr. DTF 124 I 185 consid. 4b); 
che tali disposizioni non garantiscono all'accusato un diritto incondizionato alla libera scelta del difensore d'ufficio; in particolare egli non può di principio pretenderne la sostituzione adducendo di avere perso, unicamente per motivi soggettivi, la fiducia nel legale (DTF 116 Ia 102 consid. 4b; sentenza del 22 dicembre 1999 nella causa S., consid. 4a e b, pubblicata in Rep 1999, n. 18, pag. 109 segg.); 
che in concreto il ricorrente si limita a indicare generici motivi soggettivi, affermando di avere revocato nel 1994 il mandato conferito all'avv. Carlo Verda e di non avere fiducia nei suoi confronti; non gli rimprovera tuttavia precise manchevolezze, errori professionali e altre circostanze obiettive che possano oggettivamente giustificare la sua sostituzione (cfr. sentenza del 22 dicembre 1999, citata); 
che del resto, invitato dal GIAR con scritto del 23 agosto 2000 a specificare le sue richieste sull'eventuale designazione di un difensore d'ufficio, il ricorrente non aveva indicato alcun motivo che poteva fare ritenere oggettivamente inadeguata la prospettata nomina dell'avv. Carlo Verda, già suo difensore di fiducia; 
che anche la censura di diniego di giustizia è infondata; 
che la sospensione del procedimento penale era infatti nota al ricorrente, il quale non l'aveva contestata, né aveva sollecitato la continuazione della procedura o adito le istanze ricorsuali superiori per censurare la pretesa inattività dell'autorità inquirente; 
che, secondo il ricorrente stesso, era allora suo diritto difendersi come meglio credeva; 
che, viste queste circostanze, il ricorrente, che si sarebbe ora venuto a trovare in una situazione giuridica sfavorevole, viola il principio della buona fede rimproverando all'autorità un asserito ritardo nello statuire, avendo egli, perlomeno implicitamente, aderito alla sospensione della causa (cfr. DTF 124 I 121 consid. 2, 119 Ia 88 consid. 1a, 111 Ia 161 consid. 1; Piergiorgio Mordasini, La buona fede nella nuova procedura penale, in Rep 1994, pag. 60); 
 
 
che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve quindi essere respinto e che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di effetto sospensivo; che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall' inizio (art. 152 cpv. 1 OG); 
che tuttavia si giustifica, in via eccezionale, di non prelevare una tassa di giustizia. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. Non si preleva una tassa di giustizia. 
 
4. Comunicazione al ricorrente, all'avv. Carlo Verda, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 ottobre 2000 MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,