Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_615/2008 /biz 
 
Sentenza del 24 ottobre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________Ltd., 
opponente, patrocinata dall'avv. Maurizio Zappa, 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che con ricorso 11 settembre 2008 A.________ è insorto al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che il 16 settembre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato il ricorrente a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 1000.--; 
che il 2 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese; 
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dal ricorrente il 3 ottobre 2008; 
che il 23 ottobre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 24 ottobre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti