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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_303/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 ottobre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ S.p.a. in liquidazione,  
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.  
 
Oggetto 
Gratuito patrocinio per l'accusatore privato, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 12 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'11 dicembre 2012 B.________ e altre persone sono state condannati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta ai danni di A.________ Spa di Milano e di un'altra società. Il 5 agosto 2013, la Sezione II. Civile del Tribunale di Milano ha autorizzato la curatrice di A.________ Spa in liquidazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale svizzero, con l'assistenza degli avv. Diego Della Casa, Lugano, e Mario Adinolfi, Milano. 
 
B.   
Il 2 settembre 2013, A.________ Spa in liquidazione ha presentato un'istanza di costituzione di accusatore privato nel quadro della procedura condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) contro B.________ e altri, facendo valere un'azione civile e chiedendo l'accesso agli atti e l'ammissione al gratuito patrocinio, poiché sia la massa fallimentare sia i beneficiari economici sia gli ex amministratori imputati nel procedimento penale sarebbero privi di patrimonio. Il MPC, ammessa la qualità di accusatore privato e concesso l'accesso agli atti, ha negato il gratuito patrocinio alla curatela di A.________ Spa in liquidazione. Adita dall'istante, con giudizio del 12 agosto 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ Spa in liquidazione presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, con richiesta di gratuito patrocinio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. Nell'indicazione sui rimedi giuridici il TPF ha indicato, rettamente, che contro la decisione impugnata non è dato alcun rimedio di diritto. Il ricorrente, richiamato l'art. 79 LTF secondo cui contro le decisioni della CRP il ricorso è inammissibile, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi (quali la detenzione preventiva o misure sostitutive della stessa, cfr. DTF 131 I 52 consid. 1.2.2 e 1.2.5), fattispecie non adempiuta in concreto, presenta un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Sostiene che l'esclusione delle persone giuridiche (DTF 131 II 306 consid. 5.2.1 e 5.2.2 pag. 326 seg.) e delle masse fallimentari (DTF 125 V 371 consid. 5) dall'assistenza giudiziaria non sarebbe applicabile a una massa fallimentare estera, non equiparabile a quella svizzera.  
 
Ora, è manifesto che anche in questo caso il rimedio introdotto è inammissibile, visto che non si è in presenza di una decisione cantonale di ultima istanza, bensì federale (art. 113 LTF; sentenza 6C_1/2007 del 20 marzo 2007 consid. 2.3). 
 
2.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Ritenuto che la conclusione di far assumere la retribuzione del legale del ricorrente dallo Stato era manifestamente priva di probabilità di successo, la richiesta di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 131 II 306 consid. 5.2.2 pag. 326). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno prescindere dal prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 24 ottobre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri