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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.224/2003 /bom 
 
Sentenza del 24 novembre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Escher, 
cancelliere Piatti. 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fabrizio Vacchini, 
viale Cattaneo 17A, casella postale 201, 6906 Lugano 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso per riforma del 24 ottobre 2003 contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto ed ottenuto dalla Pretura di Lugano il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare ad A.________. Con sentenza 10 ottobre 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato dall'escusso contro tale decisione. 
2. 
Con ricorso per riforma del 24 ottobre 2003 A.________ chiede al Tribunale federale di modificare la sentenza cantonale. Egli postula l'accoglimento del suo appello con la riforma del dispositivo n. 1 della decisione pretorile nel senso che l'istanza sia respinta e l'opposizione interposta al precetto esecutivo confermata in via definitiva. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
3. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi di diritto che gli vengono sottoposti (DTF 129 I 173 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii). 
3.1 Un ricorso per riforma è, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, unicamente ammissibile in cause civili (art. 44 segg. OG). La giurisprudenza definisce una causa civile come una procedura contraddittoria tra due o più persone fisiche o giuridiche nella loro qualità di detentrici di diritti sgorganti dal diritto privato o tra siffatte persone e un'autorità, che, giusta il diritto federale, riveste qualità di parte. Decisivo è che le parti si prevalgano di pretese del diritto civile federale e che queste siano oggettivamente litigiose (DTF 128 III 250 consid. 1a pag. 252). 
 
Il giudice adito con una domanda di rigetto dell'opposizione non statuisce sulla pretesa, ma unicamente sulla sua esecutività per la procedura di esecuzione forzata avviata dal creditore (DTF 93 II 436 consid. 2 con rinvii). Le pronunzie in materia di rigetto dell'opposizione non vengono pertanto emanate nell'ambito di cause civili, ma sono decisioni di natura esecutiva, che non possono essere impugnate con un ricorso per riforma (DTF 120 Ia 256 consid. 1a; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 70, n. 50; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, pag. 54, n. 23.58.1). Esse sono però suscettive di un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 348 consid. 1, 94 I 366 consid. 3). 
3.2 Un determinato rimedio di diritto non può essere convertito d'ufficio in altro tipo di rimedio, se la parte, assistita da un patrocinatore professionista, sceglie espressamente una specifica via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non sia aperta (DTF 120 II 270 consid. 2; cfr. anche la recente sentenza nella causa 5C.8/2003 consid. 2.4). In concreto - alla luce della giurisprudenza e della dottrina summenzionate - la determinazione del gravame (ricorso di diritto pubblico) che permette di impugnare una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale in materia di rigetto dell'opposizione non presentava difficoltà. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha invece deliberatamente scelto di presentare un ricorso per riforma. Egli non si è solo limitato ad intitolare l'impugnativa ricorso per riforma, ma ha pure formulato un petitum riformatorio. Non si tratta quindi di un semplice lapsus o errore nel titolo del rimedio. Ne segue che, vista l'impossibilità di una conversione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
4. 
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata ad inoltrare una risposta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 novembre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: