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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
U 448/05 
 
Sentenza del 24 novembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
B._________, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale Rossi & Pellegrini, Via Noseda2, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
Zurigo Assicurazioni, 8085 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 13 ottobre 2005) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione 15 luglio 2004, la Zurigo Assicurazioni, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia professionale per le conseguenze di una tendinite di de Quervain lamentata dal 18 ottobre 2001 da B._________, di professione pizzaiolo, ha poi negato che l'affezione fisica in questione giustificasse una qualsiasi incapacità lavorativa, da un lato, e rifiutato di assumere a carico turbe psichiche che si erano progressivamente sovrapposte ai disturbi organici, difettando una relazione di causalità adeguata con la malattia professionale, dall'altro lato. 
 
Adita dall'assicurato tramite la Società di Soccorso Senza Confine, l'assicuratrice, con decisione su opposizione 14 dicembre 2004, ha confermato il precedente provvedimento. 
B. 
Statuendo su ricorso dell'interessato, rappresentato dalla stessa patrocinatrice, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino l'ha respinto per giudizio 13 ottobre 2005. 
C. 
B._________, rappresentato dallo Studio legale Rossi & Pellegrini, interpone al Tribunale federale delle assicurazioni, presentando nuova documentazione medica, un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in via principale, il riconoscimento di tutte le prestazioni previste dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità ricorsuale di primo grado per nuovo giudizio dopo erezione di una nuova perizia, postulando il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
 
Mentre la Zurigo Assicurazioni propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La lite verte sulla questione di sapere se l'assicurato potesse beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative giusta la LAINF a far tempo dal momento in cui la Zurigo Assicurazioni le aveva soppresse. 
2. 
Nella misura in cui, come in concreto, la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG; cognizione lata), così come può, di principio, riservato l'abuso di diritto, ammettere nuove allegazioni o nuovi mezzi di prova (cfr. sentenza 20 febbraio 2006 in re K., I 824/05, consid. 1). Non sono pertanto fondate le contestazioni formulate nell'atto di risposta dalla Zurigo Assicurazioni, secondo le quali il ricorrente avrebbe potuto produrre in precedenza la documentazione sanitaria allegata al ricorso, segnatamente un certificato 8 novembre 2005 del medico curante dott. D.________, di cui l'assicuratrice chiede lo stralcio, non essendo in concreto dati gli estremi dell'abuso di diritto. 
3. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento applicabile nella fattispecie, per cui a questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
4. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha trattato il tema in lite in due momenti distinti, l'uno riferito alla problematica somatica, l'altro, riguardante l'aspetto psichico. 
4.1 Per quel che attiene all'affezione somatica, i giudici di prime cure hanno considerato che al più tardi il 24 gennaio 2002, data di una consultazione presso il chirurgo della mano dott. R.________, l'interessato non soffriva più della tendinite di de Quervain, interessante il tendine dell'abduttore lungo ed estensore breve del pollice, che aveva giustificato le prestazioni a titolo di malattia professionale, ma che egli era portatore di una patologia differente, vale a dire di una tendinite/tenosinovite dei flessori della mano destra. 
 
Si poneva quindi il quesito se detta nuova affezione costituisse una conseguenza della malattia professionale riconosciuta: il Tribunale cantonale ha risposto negativamente alla domanda ritenendo non sussistere un nesso di causalità naturale. I primi giudici si sono al riguardo fondati sulle indicazioni fornite dal dott. R.________, il quale, dopo aver ribadito essere la tendinite di de Quervain guarita, ha affermato che "per quel che riguarda la tendinite dei flessori delle dita non si può dire che questa sia una conseguenza della tendinite de Quervain" e che "si può però dire che, sia la tendinite de Quervain che le tendiniti dei tendini flessori delle dita, sono delle sindromi canalicolari", con la precisazione che "questo significa che sono delle sindromi causate da un conflitto tra il tendine e l'anello in cui il tendine deve passare, conflitto che porta ad un attrito e ad un dolore", concludendo infine che "le due patologie hanno un carattere comune pur non essendo l'una conseguenza o causa dell'altra". 
 
Postisi poi il tema se nei nuovi disturbi potesse essere ravvisata una malattia a sé stante, i giudici contonali hanno ritenuto improbabile simile ipotesi considerato che essi disturbi si erano manifestati successivemente alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa, avvenuta, dopo una prima interruzione il 18 ottobre 2001, in data 9 dicembre 2001. Questa conclusione era poi suffragata segnatamente dal dott. R.________, per il quale, riprendendo quanto detto in precedenza, "sia la patologia di una tendinite crepitante dei tendini flessori che la tendinite de Quervain (tendinite dei tendini estensori del I. spazio ovverossia estensore breve del pollice ed abduttore lungo del I. raggio), hanno in comune di essere una sindrome canalicolare" e "queste patologie sono quindi più frequenti nello stesso paziente e possono venire accentuate con il sovraccarico". Come sempre hanno ricordato i giudici di primo grado, il dott. R.________ ha proseguito affermando che "nel succitato paziente c'è da presupporre che vi sia una certa qual predisposizione per queste sindromi canalicolari e che quindi, sotto sforzo, vi sia un sovraccarico e una acutizzazione dei dolori", deducendone che "chiaramente se il paziente non ha lavorato, e per lavorato non intendo solamente dal punto di vista lucrativo, è poco probabile che la patologia sia da ricondurre ad un sovraccarico di carattere professionale ma bensì ad una patologia di carattere predispositivo (malattia)". 
4.2 Riguardo ai disturbi di natura psichica, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che poteva rimanere irrisolto il quesito se tra i medesimi, insorti nell'autunno del 2003, ossia una sindrome depressiva grave, con sintomi psicotici, e un disturbo di personalità misto, poteva essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale con i disturbi fisici a carico dell'assicurazione, quand'anche i medesimi erano oramai guariti già dal gennaio 2002. Per l'autorità giudiziaria di prime cure la patologia psichica lamentata dall'assicurato non poteva essere ritenuta una conseguenza adeguata della malattia professionale di cui egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, ossia la tendinite di de Quervain: andava considerato, oltre alla modesta gravità della malattia in quanto tale e alla persistenza di un disturbo della personalità, che dalla fine del mese di gennaio 2002 i dolori localizzati all'estremità superiore destra non erano più da ricondurre alla patologia assicurata, di modo che doveva esserne fatta astrazione nella valutazione dell'adeguatezza del nesso di causalità, da un lato, e doveva essere sottolineato, a prescindere da considerazioni di ordine eziologico, che non era certo la patologia di natura organica ad avere determinato la totale incapacità lavorativa dell'istante, dall'altro lato. 
5. 
Le considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo peraltro valere elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. 
5.1 Per quel che concerne le affezioni somatiche l'assicurato considera lacunoso l'avviso del dott. R.________ nella misura in cui egli non spiega quali siano gli elementi che conferiscono carattere di comunanza alle due patologie lamentate, in esito a che non sarebbe nemmeno possibile comprendere con la necessaria compiutezza in che modo le due malattie interagiscano tra di loro e ravvisa una contraddizione nelle conclusioni del sanitario. Ora non si vede che cosa una più approfondita indagine sul tema apporterebbe ai fini del giudizio, né si vede in che le conclusioni del dott. R.________, il quale chiaramente riferendosi alle due patologie esclude, come è stato detto, essere "l'una conseguenza o causa dell'altra". 
 
Nemmeno di rilievo decisivo appaiono le considerazioni del dott. D.________ secondo cui entrambe le affezioni sarebbero imputabili all'attività professionale e la prima affezione non sarebbe guarita già nel gennaio 2002. Infatti, a prescindere dal fatto che il dott. D.________ è medico curante dell'interessato e che per costante giurisprudenza il giudice deve apprezzare con la debita cautela i pareri espressi dai medici curanti, i quali tendono a esprimere avvisi favorevoli nei confronti dei loro pazienti (DTF 125 V 353), esso sanitario non documenta perché egli dissente dall'avviso del dott. R.________. L'asserto poi per il quale questo parere del dott. D.________ sarebbe condiviso dal dott. S.________, specialista in chirurgia della mano presso l'Ospedale X.________, è da relativizzare nella misura in cui quest'ultimo medico ha in un rapporto 10 luglio 2002 semplicemente affermato che ci si trova verosimilmente in presenza di lesioni da sovraccarico in relazione con l'attività professionale del paziente, senza meglio operare distinzioni fra le due patologie, soggiungendo, sempre senza distinguere, che le medesime sarebbero state assunte dall'assicurazione, il che dimostra che egli non era bene informato sull'iter amministrativo della vertenza. 
5.2 Dal profilo delle turbe psichiche il ricorrente prende a base l'avviso 10 maggio 2004 della dott.ssa T.________, la quale fa dipendere le medesime dall'affezione somatica presa a carico dall'assicurazione. Orbene se, come ha osservato il Tribunale cantonale delle assicurazioni, questa asserzione poteva se del caso far propendere per l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra affezione fisica assicurata e successivi disturbi psichici, l'assicurato disattende che essa autorità giudiziaria ha esposto in modo convincente come difettasse un nesso di causalità adeguata, questo avuto riguardo segnatamente alla considerazione che le turbe somatiche di cui si tratta, a prescindere dalla modesta gravità delle medesime, sono state di competenza dell'assicuratrice per un lasso di tempo molto limitato. 
6. 
Come si è visto, l'assicurato ha con il ricorso di diritto amministrativo prodotto un nuovo certificato medico del dott. D.________ di data 8 novembre 2005. 
 
Sebbene il certificato sia posteriore alla data della resa della decisione su opposizione che delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice, il referto non può di per sé essere disatteso in quanto si riferisce per l'essenziale ad epoca precedente la data in questione (DTF 121 V 366 consid. 1). 
 
Le osservazioni del dott. D.________ non apportano comunque nel merito elementi di giudizio sostanzialmente nuovi nei confronti di quanto esposto in precedenza dal medesimo medico. 
7. 
In queste condizioni, il ricorso di diritto amministrativo non può che essere respinto, senza far procedere a nuovi esami peritali. 
 
Giova rilevare che giustamente il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è posto il tema, rispondendo comunque negativamente viste le particolari circostanze del caso di specie, di una eventuale riforma della decisione in lite a detrimento dell'insorgente, nel senso di richiedere la restituzione delle prestazioni versate a torto dall'assicuratrice. 
8. 
Il ricorrente chiede il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
 
Nella misura in cui la richiesta è intesa all'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie essa è priva di oggetto, la procedura, vertente sul diritto a prestazioni assicurative, essendo gratuita. 
 
In quanto intesa al riconoscimento del gratuito patrocinio, la domanda deve essere respinta, dal momento che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 24 novembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: