Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_83/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 novembre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2017 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2015.46). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 8 giugno 2015 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento della petizione inoltrata dall'avv. B.________, condannato A.________ a versare all'attrice fr. 4904.90, oltre interessi, e ha rigettato in tale misura l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo; 
che la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 29 settembre 2017, dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________; 
che la Corte cantonale ha ritenuto il rimedio di diritto motivato in modo inadeguato, il reclamante non essendosi confrontato con la motivazione del giudizio di primo grado secondo cui è stato concluso, almeno per atti concludenti, un accordo di ripresa esterna del debito giusta l'art. 176 CO
che con ricorso 2 novembre 2017 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare le predette sentenze e di dichiarare il reclamo ricevibile; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la sentenza impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF per l'inoltro di un tale rimedio di diritto, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie, poiché invano si cerca nel ricorso una qualsiasi censura - riferita ai considerandi della pronunzia impugnata - con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale, il ricorrente limitandosi a contestare la stipulazione di una ripresa esterna del debito senza spendere una parola per spiegare per quale ragione sarebbe contrario ai suoi diritti costituzionali ritenere il reclamo irricevibile per la sua carente motivazione; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti