Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_907/2020  
 
 
Sentenza del 24 novembre 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
 
Oggetto 
Trasmissione xxx del 17 giugno 2020, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 25 settembre 2020 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR (b. 861). 
 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,  
 
visto:  
il ricorso presentato il 26 ottobre 2020 da A.________ contro la decisione b. 861 emanata il 25 settembre 2020 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR e concernente l'edizione speciale xxx del 17 giugno 2020 di B.________ SA; 
che, oltre a postulare l'annullamento della sopracitata decisione b. 861, il ricorrente domanda nelle sue conclusioni che venga annullata anche la sentenza 52.2020.337 emessa il 23 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché la decisione del 26 ottobre 2020 della Commissione di disciplina degli avvocati; 
l'invito contenuto nel gravame e rivolto al Giudice federale Seiler e ai Cancellieri Savoldelli e Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti; 
 
 
premesso:  
che con risoluzioni del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019 l'Autorità Regionale di Protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito; 
che con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213) il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha, in sostanza, confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 1B_515/2020 del 22 ottobre 2020 e rinvii); 
che peraltro come già rilevato da questa Corte in precedenti vertenze concernenti il qui ricorrente (sentenze 2C_819/2020, 2C_820/2020 e 2C_821/2020 tutte del 2 novembre 2020), l'Autorità Regionale di Protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha, con scritto del 17 agosto 2020, autorizzato il curatore a ratificare o non ratificare qualsiasi atto di portata giuridica; 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241); 
che, per prassi costante e peraltro nota al ricorrente, questa Corte non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii); 
che la domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 e rinvii), mentre il Cancelliere Savoldelli non è in ogni modo chiamato ad intervenire nel presente procedimento; 
che peraltro, come noto al ricorrente, una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 2C_819/2020 citata e rinvio); 
che, in seguito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso il 3 novembre 2020 il curatore, con scritto del 4 novembre successivo, ha informato questa Corte che non ratificava il ricorso, chiedendo di stralciare la causa dai ruoli e di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie; 
che non essendo realizzato alcuno dei motivi che permettono di stralciare dal ruolo una causa (art. 32 cpv. 2 LTF), segnatamente non essendo stata presentata un'esplicita dichiarazione di ritiro del ricorso, non può essere dato seguito alla richiesta formulata in tal senso dal curatore; 
che, come già accennato, solo il curatore del ricorrente può validamente rappresentarlo e obbligarlo negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, motivo per cui, in detti ambiti, l'insorgente non ha la capacità processuale; 
che, in queste condizioni, in mancanza della ratifica da parte del curatore, il presente gravame sfugge ad un esame di merito; 
che, a prescindere da ciò, in quanto esperito contro la decisione b. 861 l'allegato ricorsuale non adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF rispettivamente dall'art. 106 cpv. 2 LTF (sulle relative esigenze, vedasi DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286 e richiamo) e quindi si rivelerebbe comunque irricevibile; 
che, in quanto rivolto contro la sentenza 52.2020.337 del 23 settembre 2020 del Tribunale cantonale amministrativo, detta causa è già stata evasa dal Tribunale federale il quale con giudizio 1C_549/2020 del 27 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile il gravame sottopostogli dal qui ricorrente; 
che in quanto rivolto contro la decisione della Commissione di disciplina degli avvocati del 26 ottobre 2020 (che non da seguito a diverse segnalazioni presentate dal ricorrente contro più avvocati), il gravame si rivela inammissibile sia perché non è esperito contro una decisione di un'autorità ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF sia perché esula dall'oggetto del contendere; 
che, infine, le ulteriori conclusioni formulate dal ricorrente (concernenti la costituzione di un Tribunale cantonale di appello straordinario rispettivamente di un Tribunale intercantonale, l'ingiunzione a B.________ SA di dotarsi di linee guida e direttive o, infine, la domanda d'infliggere delle multe disciplinari o che egli sia indennizzato) esulano anche esse dalla causa e sarebbero in ogni caso ugualmente irricevibili; 
che, premesse queste considerazioni, il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
che in accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ragione per cui la richiesta del ricorrente di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, si rivela priva d'oggetto; 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, a B.________ SA e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud