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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_750/2021  
 
 
Sentenza del 25 gennaio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Revisione (tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (n. 17.2021.2). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Statuendo in appello, il 26 gennaio 2016 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, tra l'altro, di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per avere, il 5 agosto 2013, usato minaccia nei confronti di un Consigliere di Stato per tentare di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni. 
Con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso in materia penale presentato da A.________ contro il giudizio della Corte cantonale. 
 
B.  
A.________ ha presentato due istanze di revisione, la prima il 19 giugno 2017 e la seconda il 13 settembre 2019, entrambe respinte dalla CARP con decisioni rispettivamente del 16 maggio 2018 e dell'11 dicembre 2019. 
Il 13 febbraio 2020 la CARP ha respinto l'istanza di rettifica della sentenza di appello inoltrata il 23 gennaio 2020 da A.________, mentre il 6 luglio 2020 ha dichiarato irricevibile un'ulteriore istanza di rettifica/revisione presentata sempre da A.________. 
 
C.  
In data 30 dicembre 2020, A.________ ha formulato una nuova istanza di revisione della sentenza d'appello. 
Senza richiedere osservazioni, con decisione del 16 maggio 2021, la CARP l'ha dichiarata irricevibile. 
 
D.  
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Chiede, annullata la decisione cantonale, sia fatto ordine alla CARP di invitare le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per iscritto le loro osservazioni giusta l'art. 412 cpv. 3 CPP. Postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata dichiara irricevibile l'istanza di revisione e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione dell'insorgente giusta l'art. 81 LTF è data. 
 
2.  
 
2.1. Chi è aggravato in particolare da una sentenza passata in giudicato può chiederne la revisione segnatamente se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta (art. 410 cpv. 1 lett. a CPP). I fatti o i mezzi di prova devono quindi essere cumulativamente nuovi e rilevanti (sentenza 6B_310/2011 del 20 giugno 2011 consid. 1.2, in SJ 2012 I 389).  
I fatti o i mezzi di prova sono nuovi quando non erano noti al giudice, ovvero quando non erano stati per nulla sottoposti al suo esame (v. DTF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Sono rilevanti se suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). Sapere se un fatto o un mezzo di prova era veramente sconosciuto al giudice, oppure se è proprio a modificare lo stato di fatto alla base della decisione pertiene all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove, esaminabili dal Tribunale federale unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Costituisce invece questione di diritto, valutabile con piena cognizione, sapere se l'autorità cantonale si è dipartita da un giusto concetto di fatti o mezzi di prova nuovi o rilevanti, oppure se la modifica dello stato di fatto è giuridicamente pertinente (DTF 130 IV 72 consid. 1, recentemente ribadita nella sentenza 6B_1446/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 4.1.1). 
 
2.2. Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d'appello. L'istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati (art. 411 cpv. 1 CPP). Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione (art. 412 cpv. 1 CPP). Il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata ( unbegründet in tedesco, rispettivamente non motivée in francese; v. in proposito MAURO MINI, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, 2010, n. 4 ad art. 412 CPP) oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (art. 412 cpv. 2 CPP). L'esame preliminare e sommario concerne le condizioni formali di ammissibilità. L'autorità adita può nondimeno non entrare nel merito dell'istanza se i motivi di revisione invocati sono manifestamente non verosimili o infondati (DTF 144 IV 121 consid. 1.8; 143 IV 122 consid. 3.5) o ancora se l'istanza appare abusiva (sentenza 6B_32/2022 del 5 maggio 2022 consid. 1.4). In queste costellazioni, la non entrata nel merito si impone allora per ragioni di economia procedurale perché, se la situazione è evidente, non si giustifica che l'autorità chieda delle osservazioni (art. 412 cpv. 3 CPP) per poi respingere l'istanza (art. 413 cpv. 3 CPP; v. sentenza 6B_32/2022 del 5 maggio 2022 consid. 1.4). Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni (art. 412 cpv. 3 CPP).  
 
3.  
A sostegno della sua istanza di revisione, il ricorrente si è avvalso di una dichiarazione autenticata di fu B.________ (deceduto nel gennaio 2019), datata 22 dicembre 2016, in cui presenta la sua versione dei fatti in relazione all'incontro del 5 agosto 2013 all'origine della condanna per tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Rilevando che l'audizione di B.________, volta a ottenere la sua versione, era già stata postulata invano dall'insorgente con un'istanza probatoria del 13 febbraio 2015 e ancora al dibattimento d'appello, la CARP ha ritenuto che la dichiarazione prodotta non avesse carattere di novità. I giudici cantonali hanno inoltre osservato che l'allora rifiuto di procedere all'audizione, motivato dalla possibilità di accertare i fatti in modo sufficiente ed esauriente sulla base del materiale probatorio agli atti, è stato confermato anche dal Tribunale federale, non avendo il ricorrente minimamente reso ravvisabile la rilevanza per l'esito del giudizio dell'audizione richiesta. Sicché, per l'autorità precedente, oltre al requisito della novità, la dichiarazione difettava pure di quello della rilevanza. In realtà, ha precisato infine la CARP, attraverso la revisione l'insorgente tentava di reintrodurre un elemento già noto al tribunale d'appello al momento in cui ha statuito e la cui acquisizione era stata respinta più volte, in quanto non necessaria. L'istanza di revisione è quindi stata dichiarata irricevibile, senza procedere a uno scambio di scritti. 
 
 
3.1. Il ricorrente rimprovera alla CARP di aver arbitrariamente negato sia il carattere nuovo sia la rilevanza della prova documentale offerta a sostegno della sua istanza di revisione. Si duole inoltre del mancato invito a presentare osservazioni giusta l'art. 412 cpv. 3 CPP e lamenta la violazione del diritto di essere sentito, nonché del diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, nella misura in cui l'autorità cantonale non avrebbe speso "una sola parola per confutare, anche solo sommariamente, le diffuse ed articolate motivazioni" della sua istanza.  
 
3.2. Nelle considerazioni della CARP non si ravvede alcun arbitrio. Il ricorrente non contesta di aver già proposto, in occasione del procedimento di merito, l'acquisizione della versione dell'incontro del 5 agosto 2013 di fu B.________, offerta di prova allora respinta sulla base di una valutazione anticipata della sua rilevanza. L'esistenza di tale mezzo di prova era dunque nota al giudice di merito dell'epoca e a ragione la CARP ne ha negato la novità necessaria per ritenere dato un motivo di revisione giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Inutilmente l'insorgente evidenzia come la dichiarazione in questione sia "una prova documentale confezionata, sottoscritta ed autenticata in una data posteriore alla celebrazione del processo sfociato nella [sua] condanna" ed adempia pertanto la condizione della novità. Sarebbe infatti sufficiente fornire una dichiarazione scritta, redatta dopo il giudizio definitivo, per rendere la versione di una persona, il cui interrogatorio era stato invano postulato, una prova nuova. Come giustamente osservato dalla CARP, mediante la procedura di revisione in realtà il ricorrente tenta di contestare la valutazione anticipata dell'audizione di B.________, che definisce "stereotipata e apodittica". Si rammenta allora che il rimedio della revisione non può essere utilizzato per rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, eludere le norme legali sui termini di ricorso o quelle sulla loro restituzione oppure addurre fatti non presentati nel primo processo a causa di una negligenza procedurale (DTF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2).  
Non essendo dato il carattere nuovo del mezzo di prova, risulta superfluo determinare se la CARP sia incorsa nell'arbitrio negandone anche la rilevanza ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP
 
3.3. Poiché, come testé esposto, il mezzo di prova presentato non è manifestamente nuovo, la CARP poteva dichiarare irricevibile l'istanza di revisione senza previamente invitare le parti e la giurisdizione inferiore a presentare osservazioni, ciò che non viola l'art. 412 CPP (v. supra consid. 2.2).  
 
3.4. La sentenza impugnata non lede nemmeno l'invocato diritto di essere sentito, essendosi la CARP chinata su tutti gli elementi determinanti nella fattispecie. Infatti il diritto a una decisione motivata, aspetto del diritto di essere sentito, impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 145 III 324 consid. 6.1). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). L'insorgente peraltro neppure indica, salvo rinviare alla sua istanza di revisione, su quali argomentazioni determinanti per l'esito della vertenza la CARP avrebbe omesso di pronunciarsi.  
Quanto poi all'asserita violazione dell'art. 6 CEDU, oltre a non soddisfare le accresciute esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il ricorrente disattende che la norma invocata non è applicabile alla procedura di revisione come tale (sentenza 6B_574/2019 del 9 settembre 2019 consid. 2, con rinvii). 
 
4.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. 
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 gennaio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy