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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 0} 
K 164/04 
 
Sentenza del 25 febbraio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
J.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa malati Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 20 ottobre 2004) 
 
Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 22 novembre 2004 da J.________ contro il giudizio emesso il 20 ottobre 2004 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il gravame dell'interessato avverso un provvedimento su opposizione 14 maggio 2004 della Visana Assicurazioni SA in materia di assicurazione malattie, 
osservato come giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 37 cpv. 3 OG, la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni sia redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana, 
posto come si giustifichi di conseguenza di redigere anche questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente, 
ritenuto che con ordinanza del 3 dicembre 2004, intimata il 7 dicembre seguente, il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile, 
costatato come nel termine stabilito, scaduto - tenuto conto delle ferie giudiziarie durante le feste natalizie - il 5 gennaio 2005, l'insorgente non abbia versato l'importo richiesto, 
richiamato l'art. 150 cpv. 4 OG, sempre in relazione con l'art. 135 OG, e dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza 3 dicembre 2004, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 25 febbraio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: