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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_36/2020  
 
 
Sentenza del 25 febbraio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano, 
 
1. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
3. B.________ SA, 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_847/2020 del 4 novembre 2020. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 5A_847/2020 del 4 novembre 2020 (emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile per manifesta insufficiente motivazione il ricorso in materia civile introdotto da A.________ avverso la sentenza 23 settembre 2020 con la quale la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, aveva respinto (nella misura della sua ammissibilità) un suo ricorso per denegata giustizia per la pretesa inattività dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nel quadro delle esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente dallo Stato del Cantone Ticino, dalla Confederazione svizzera e da B.________ SA. 
 
2.   
Con istanza 14 dicembre 2020 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale giusta l'art. 121 lett. a e lett. c LTF. Ella ha anche chiesto la ricusa della Giudice federale Escher e la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale federale e di quella dell'autorità di vigilanza in applicazione dell'art. 126 LTF
 
3.   
Con decreto 21 dicembre 2020 A.________ è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 500.-- entro il 13 gennaio 2021. L'atto giudiziario contenente tale decreto non è stato ritirato durante il periodo di giacenza postale. 
 
Con ulteriore decreto 15 gennaio 2021 all'istante è quindi stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 28 gennaio 2021, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF). 
 
Mediante scritto 28 gennaio 2021, ultimo giorno del termine suppletorio, A.________ ha chiesto una " proroga di pagamento di un paio di settimane, se possibile ", facendo valere di aver ricevuto l'invito a versare l'anticipo " per la prima volta " con il decreto 15 gennaio 2021 (dato che " causa impedimenti imprevisti non avevo potuto ritirare in posta l'atto giudiziario " contenente il primo decreto) e di ricevere la sua rendita AVS "entro il 7-8 del mese ". 
 
4.   
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se il termine suppletorio costituisce un termine stabilito dal giudice e quindi d i per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF (sentenza 4D_27/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi particolari e non prevedibili, esso è per sua natura improrogabile. Un secondo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di ulteriore proroga esponga specificatamente quali ragioni particolari e imprevedibili impediscano di rispettare il termine (sentenze 4A_322/2020 dell'8 dicembre 2020; 6B_71/2018 del 16 marzo 2018 consid. 2; 2C_758/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2; 2C_731/2008 del 27 novembre 2008 consid. 2). 
A sostegno della sua richiesta di proroga del termine suppletorio, l'istante non evoca ragioni particolari e non prevedibili atte a giustificare un'ulteriore e eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo richiesto. Anche se ella non ha ritirato l'atto giudiziario contenente il primo decreto (quello del 21 dicembre 2020), in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la sua notificazione va in ogni modo reputata avvenuta il 29 dicembre 2020 (l'avviso di ritiro risulta infatti essere stato depositato nella casella postale della figlia dell'istante, espressamente indicata quale recapito nella domanda di revisione qui all'esame, in data 22 dicembre 2020). Quanto al momento del versamento della rendita AVS, esso è ampiamente prevedibile. In tali condizioni, la richiesta di proroga del termine suppletorio non può essere accolta. 
 
Dato che l'anticipo richiesto non è stato versato nel termine suppletorio, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 15 gennaio 2021 il Tribunale federale non può entrare nel merito della domanda di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF). 
 
5.   
Trattandosi di un'istanza di revisione, il Tribunale federale è chiamato a decidere nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a tre giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). 
L'istanza di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto, poiché ella non è chiamata a statuire sulla domanda all'esame. 
 
6.   
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va dichiarata inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
Con l'evasione di tale domanda, la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza del Tribunale federale e di quella dell'autorità di vigilanza in applicazione dell'art. 126 LTF diventa caduca. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa è priva d'oggetto. 
 
2.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento. 
 
 
Losanna, 25 febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini