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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_135/2017 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 aprile 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 febbraio 2017. 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________, inoltrato al Tribunale federale il 13 febbraio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 9 febbraio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di confermare la trattenuta, a far tempo dall'ottobre 2016, di fr. 400.- al mese sulla rendita AVS percepita a compensazione del debito di fr. 40'542.90 esistente con la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 
 
 
considerando:  
che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, 
che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e pertanto la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in italiano, lingua comprensibile al ricorrente, residente in Ticino, malgrado il fatto che lo stesso abbia steso un gravame in tedesco, come del resto era suo diritto, 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18), 
che l'oggetto del litigio verte sulla correttezza della trattenuta di fr. 400.- sulla rendita AVS, segnatamente sul calcolo del minimo d'esistenza del ricorrente, operata dalla Cassa cantonale di compensazione allo scopo di compensare per giungere al saldo del debito di fr. 40'542.90 nei confronti della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 
che il Tribunale cantonale, accertata la possibilità di compensazione delle prestazioni in questione - ossia il debito di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal ricorrente con il suo credito relativo alla prestazione di rendita AVS - ha appurato la correttezza del calcolo del minimo d'esistenza effettuato dalla Cassa cantonale di compensazione, confermando la trattenuta mensile di fr. 400.- sulla sua rendita AVS, 
che il ricorrente non contesta in concreto le modalità di calcolo ma si limita ad elencare l'importo di rendita AVS percepito, la pigione e le relative spese mensilmente sostenute ("Wohnungsmiete" e "Wohnhausspesen"), chiedendo al Tribunale federale di operare una verifica del suo caso ("Ich bitte Sie mein Fall zu überprüfen"), 
che il ricorrente non spiega pertanto il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, 
che le censure relative all'operato della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione non soccorrono il ricorrente in quanto esulano dalla presente vertenza, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni - di fatto e di diritto - del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 aprile 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi