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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_233/2022  
 
 
Sentenza del 25 aprile 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero per la durata di due anni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.369). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano residente a X.________ (Italia), nato nel 1954, ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1972. Imprenditore di professione, in passato ha subito una revoca della patente di guida della durata di quattro mesi a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità di 47 km/h in semiautostrada laddove vigeva un limite di 80 km/h) commessa il 31 dicembre 2014. 
 
B.  
Il 10 maggio 2018, giorno festivo dell'Ascensione, verso le ore 10.20, A.________ ha circolato in territorio di Mendrisio (autostrada A2 in direzione nord) a una velocità punibile, accertata tramite rilevamento radar, di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) laddove vigeva un limite di 80 km/h a causa della presenza di un cantiere. 
Per questi fatti, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio, con sentenza del 5 giugno 2019 (inc. 72.2018.202), lo ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente, per un periodo di prova di tre anni. Questa condanna è stata confermata dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) con decisione del 28 gennaio 2020 (inc. 17.2019.200+280) e dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale con sentenza 6B_271/2020 del 3 settembre 2020. 
 
C.  
Nel frattempo, preso atto del rapporto di polizia, il 15 giugno 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di divieto di condurre. Contestualmente, sospettando una sua inidoneità alla guida, gli ha vietato di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura dello psicologo del traffico. Questa decisione è cresciuta in giudicato incontestata. 
Il 16 luglio 2018 l'interessato si è sottoposto all'esame peritale. Preso atto delle conclusioni della perizia, che l'ha essenzialmente ritenuto idoneo alla guida, con decisione del 13 agosto 2018, fondata sull'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, la Sezione della circolazione gli ha vietato di condurre veicoli a motore per la durata di due anni, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie G e M. Un eventuale ricorso è stato privato dell'effetto sospensivo. Il conducente ha adito il Consiglio di Stato che, dopo aver conferito effetto sospensivo al gravame, con decisione del 10 giugno 2020 lo ha respinto. Con sentenza del 24 marzo 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 147 I 73 consid. 2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene (DTF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2c; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3).  
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). La Corte cantonale ha osservato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr; sentenza 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 2). 
 
2.2. L'istanza precedente, richiamato il principio d'unità di giudizio, ha ritenuto che il ricorrente non può più contestare i fatti riferiti all'aspetto soggettivo, segnatamente l'asserita sua mancata conoscenza del limite di velocità di 80 km/h sul tratto autostradale dove è avvenuto il rilevamento radar, né la pretesa assenza di consapevolezza della velocità raggiunta dal suo veicolo, questioni definitivamente decise nella sede penale. Ha nondimeno esaminato a titolo abbondanziale il gravame.  
 
2.3. Il ricorrente, come già nella sede cantonale, non contesta l'adempimento dell'elemento oggettivo dell'infrazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a bis LCStr, ammettendo ch'esso è dimostrato. Critica per contro la verifica di quello soggettivo operata dalle autorità penali e amministrative, perché la Corte cantonale, richiamando il principio dell'unità di giudizio, ha fondato l'impugnata sentenza sui fatti accertati nella sede penale. Disapprova tale conclusione asserendo che in concreto non sarebbe adempiuta la condizione soggettiva dell'intenzionalità, motivo per cui l'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr non sarebbe applicabile e quindi neppure la revoca di due anni prevista dall'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr. Afferma che, così facendo, la Corte cantonale avrebbe apprezzato in maniera arbitraria i fatti e le prove, lasciando inevaso l'aspetto soggettivo dell'intenzione. Al suo dire, la fattispecie non adempirebbe l'aspetto soggettivo riferito al "pirata della strada", ma configurerebbe un'infrazione grave per dolo eventuale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, nel cui ambito sarebbe applicabile l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr.  
 
2.4. Al riguardo la Corte cantonale ha ritenuto che l'eccesso di velocità litigioso è di principio già sufficiente per ammettere anche l'aspetto soggettivo. Ha osservato che secondo la giurisprudenza, chiunque supera le soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr commette in effetti in ogni caso una violazione di una norma elementare della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr; di principio, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti ai sensi di questa disposizione. Si tratta tuttavia di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali (DTF 143 IV 508 consid. 1.2-1.7.2). I giudici cantonali, fondandosi anche sulla citata sentenza 6B_271/2020, hanno negato che nella fattispecie sarebbero date simili circostanze, visto che le ottime condizioni di viabilità e di visibilità, delle quali si prevale il ricorrente, non presentano alcuna particolarità idonea a escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo, in particolare il dolo eventuale, considerata la presenza dell'imponente cantiere stradale e del conseguente restringimento delle carreggiate e della generale impossibilità di evitare un grave incidente in presenza di ostacoli (DTF 142 IV 137 consid. 11.2 e 12).  
 
2.5. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), non si confronta con questi argomenti, limitandosi a riproporre in maniera generica e appellatoria le censure addotte dinanzi alla Corte cantonale, da essa rettamente respinte fondandosi anche sulla citata sentenza 6B_271/2020 del Tribunale federale.  
Al riguardo egli sostiene in effetti di non essersi accorto del limite di 80 km/h e che non aveva alcuna nozione della velocità con la quale stava percorrendo il tratto autostradale. Le condizioni meteo e di visibilità erano ottime, il manto stradale asciutto, il cantiere era chiuso e non vi erano operai al lavoro essendo un giorno festivo. Egli asserisce che non avrebbe assolutamente potuto immaginarsi, soggettivamente, che in quel tratto potesse esserci un limite a 80 km/h. Aggiunge che la limitazione della velocità si sarebbe fondata sulla tutela della sicurezza degli operai impegnati sul cantiere, che tuttavia quel giorno non lavoravano. Osserva poi che non aveva la percezione, soggettiva, di percorrere quel tratto autostradale alla velocità di 144 km/h. Viste le particolarità della sua autovettura di ultima generazione, super silenziosa, molto stabile nella guida e che non dà l'impressione della velocità egli aveva una sensazione di sicurezza tale da sentirsi " sempre fermi a 120 km/h ". Ne deduce, in maniera invero difficilmente condivisibile, che l'eccesso di velocità non avrebbe pertanto costituito nessun rischio concreto, né potenziale per nessun utente della strada, motivo per cui, seppure non si rendesse pienamente conto della velocità, egli non avrebbe accettato di correre un forte rischio tale da causare un incidente.  
 
2.6. Ora, sottolineando che le condizioni di circolazione erano ideali, sia sotto il profilo meteorologico che del traffico, il ricorrente misconosce ch'esse non rappresentano circostanze particolari che permetterebbero di escludere il pericolo astratto qualificato ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, indotto dalla velocità largamente eccessiva con la quale egli viaggiava, senza peraltro rendersene pienamente conto (DTF 143 IV 508 consid. 1.7 e 1.7.2; sull'aspetto soggettivo vedi DTF 142 IV 137 consid. 11.2; sentenza 6B_1084/2018 del 21 novembre 2018 consid. 2.3.1).  
I citati argomenti sono stati, rettamente, respinti dal Tribunale federale prima e dalla Corte cantonale poi, che hanno sottolineato inoltre come il ricorrente circolava a cavallo tra le due corsie di marcia, denotando una certa disinvoltura e spregiudicatezza. Come ritenuto a ragione dai giudici cantonali, a ciò nulla muta la perizia psicologica del traffico a cui l'insorgente si è sottoposto e che attesta l'assenza di una propensione al rischio o di una tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, rispettivamente di impulsività. L'art. 90 cpv. 3 LCStr pone in effetti sullo stesso piano i sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore e la grave inosservanza di un limite di velocità, sicché non giova al ricorrente affermare di non avere una "forma mentis" paragonabile agli autori di altre tipologie di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale (sentenza 6B_271/2020, citata, consid. 3.5). L'accenno ricorsuale secondo cui poiché il cantiere era chiuso e non vi erano operai egli non avrebbe assolutamente potuto immaginare, soggettivamente, che vi potesse essere una limitazione della velocità a 80 km/h non può essere condiviso. Il ricorrente misconosce infatti i notori restringimenti delle corsie di marcia in prossimità dei cantieri, la presenza dei relativi veicoli di grandi dimensioni, materiali e altri ostacoli, che impongono comunque di ridurre ed adattare la velocità, visto il forte rischio di causarvi incidenti della circolazione con feriti gravi o morti con altri utenti della strada, anche in presenza di condizioni di viabilità favorevoli. L'accenno del ricorrente secondo cui la sua "inavvertenza" sarebbe stata del tutto eccezionale e involontaria, non è decisivo. L'assunto secondo cui l'apprezzamento delle prove da parte del giudice penale sarebbe in contrasto con i fatti accertati e addirittura arbitrario non può quindi essere condiviso (DTF 148 IV 356 consid. 2.1 e rinvii; 148 II 121 consid. 5.2). 
 
3.  
 
3.1. Le critiche meramente appellatorie mosse alla conclusione dei giudici cantonali di mantenere lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza, secondo cui l'eccesso di velocità in esame è sufficiente per considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, non reggono.  
 
3.2. Infine, accennando in maniera del tutto generica ad asserite necessità professionali di condurre un veicolo a motore per recarsi nelle diverse sedi delle società del gruppo di cui sarebbe azionista, il ricorrente non cerca di spiegare perché la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto che non si potrebbe comunque scendere sotto il periodo di revoca minimo previsto dalla legge (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.8; JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, n. 709-713 pag. 199 seg.). La Corte cantonale ha quindi accertato in maniera corretta i fatti e la dimensione soggettiva della condotta del ricorrente (DTF 142 IV 137 consid. 11.2 e 12).  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 25 aprile 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri