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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_370/2020  
 
 
Sentenza del 25 maggio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dei fallimenti di Lugano, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. Valentina Steiner. 
 
Oggetto 
graduatoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2020 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.110). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nella procedura di fallimento nei confronti di A.________, il 5 novembre 2019 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano (UF) ha pubblicato per la quarta volta la graduatoria, in cui sono iscritte le pretese insinuate segnatamente da B.________ e dall'avv. C.________. 
Mediante sentenza 28 aprile 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso 22 novembre 2019 inoltrato da A.________ avverso la graduatoria. L'autorità di vigilanza ha ritenuto il rimedio irricevibile per tre ragioni: esso era privo di conclusioni, era insufficientemente motivato (dato che non indicava quali insinuazioni sarebbero state ammesse dall'UF in modo contrario alle norme formali che ne disciplinano la verifica) ed era tardivo (considerato che il termine di ricorso, iniziato a decorrere il giorno seguente la pubblicazione della graduatoria in data 5 novembre 2019, era scaduto già il 15 novembre 2019). 
 
2.   
Con ricorso in materia civile 15 maggio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di fare ordine all'UF " di chiedere la dichiarazione del fallito su ogni credito insinuato e di procedere alla decisione sull'ammissione dei singoli crediti". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). 
 
3.2. Nel ricorso all'esame, dopo una non meglio contestualizzata censura di violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente osserva che " la pubblicazione della graduatoria del 5 novembre 2019 non è stata preceduta da nessuna [sua] dichiarazione ", ciò che l'UF avrebbe invece dovuto chiedergli su ciascuna insinuazione in applicazione dell'art. 244 LEF. Egli spiega poi di aver presentato ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza non contro tale graduatoria, bensì contro la prassi dell'UF secondo la quale esso ammetterebbe di principio tutti i crediti insinuati ove non vi siano i mezzi per finanziare una causa di contestazione della graduatoria, prassi di cui il ricorrente avrebbe avuto notizia il 21 novembre 2019, per cui il suo ricorso sarebbe stato tempestivo.  
 
In tal modo, il ricorrente censura unicamente la seconda e la terza motivazione poste a fondamento della sentenza di irricevibilità qui impugnata (ossia la carente motivazione e la tardività del ricorso ex art. 17 LEF), ma omette del tutto di confrontarsi con la prima motivazione (ossia l'assenza di conclusioni ricorsuali). 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 25 maggio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini