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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_796/2021  
 
 
Sentenza del 25 agosto 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Ospedale B.________, 
3. Clinica C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 25 maggio 2021 dalla Corte dei reclami penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2021.40). 
 
 
Considerando:  
che il 6 luglio 2017 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino due denunce penali per i titoli di lesioni gravi, lesioni semplici e lesioni colpose nei confronti di ignoti operatori sanitari della clinica C.________ e dell'ospedale B.________; 
che le denunce penali sono in relazione con un intervento chirurgico al ginocchio eseguito il 25 gennaio 2016 presso la clinica C.________ e con un ulteriore intervento chirurgico, di natura ginecologica, da lei subito il 23 novembre 2016 presso l'ospedale B.________; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 29 gennaio 2021 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale, rilevando l'assenza di indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa; 
che la denunciante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 25 maggio 2021, la CRP ha respinto il reclamo, confermando la decisione del magistrato inquirente; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 1° luglio 2021 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di annullare il decreto di abbandono e di rinviare gli atti al Procuratore pubblico, affinché proceda nei suoi incombenti continuando l'istruzione penale; 
che la ricorrente ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che, in concreto, la ricorrente si limita a richiamare la sua veste di accusatrice privata, senza tuttavia sostanziare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifiche pretese civili in relazione con i prospettati reati oggetto del procedimento penale; 
che, adducendo in modo generico di avere subito delle lesioni a seguito di errori medici commessi nell'ambito dei due citati interventi chirurgici, la ricorrente non sostanzia l'esistenza di un danno alla salute e non dimostra l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (cfr. sentenza 6B_847/2020 del 22 marzo 2021 consid. 1.3); 
che, peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro il personale medico e sanitario dell'ospedale B.________, trattandosi di un ospedale pubblico dell'ente ospedaliero cantonale, esse sono disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100; cfr. sentenza 6B_606/2021 del 15 giugno 2021); 
che, rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1 e 2.2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.; 6B_776/2009 del 31 maggio 2010 consid. 1.3); 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che laddove lamenta la mancata assunzione di ulteriori prove, quali in particolare l'acquisizione di documentazione medica e l'interrogatorio di un medico specialista, la ricorrente mira a rimettere in discussione il giudizio di abbandono del procedimento penale; 
che la stessa conclusione vale nella misura in cui la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un'insufficiente motivazione della sua decisione, per avere omesso di confrontarsi con le contestazioni sollevate nel reclamo riguardo alla pretesa colpevolezza degli operatori sanitari; 
che, in tali circostanze, la ricorrente non solleva quindi censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; 
ch'ella disattende inoltre che, secondo quanto accertato dalla Corte cantonale, in seguito alla comunicazione da parte del Procuratore pubblico della chiusura dell'istruzione penale e della possibilità di presentare istanze probatorie, ha unicamente chiesto la sua audizione orale; 
che laddove ribadisce la richiesta di essere sentita oralmente, la ricorrente disattende che la garanzia del diritto di essere sentita non comprende il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza 6B_832/2018 del 22 ottobre 2018 consid. 2.1); 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente al patrocinatore della ricorrente, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 agosto 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni