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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_508/2021  
 
 
Sentenza del 25 agosto 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione UNIA, Via Genzana 2, 6900 Massagno, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2021 (38.2021.17). 
 
 
Visto:  
la decisione del 15 dicembre 2020, confermata su opposizione il 9 febbraio 2021, con cui la Cassa disoccupazione UNIA ha negato ad A.________, nata nel 1972, il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione, 
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione, 
il ricorso contro la sentenza cantonale presentato il 21 luglio 2021 (timbro postale), 
la comunicazione del 22 luglio 2021 con la quale la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata, 
l'atto complementare del 6 agosto 2021 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato come per la ricorrente non fosse possibile stabilire il guadagno assicurato e che il suo salario prelevato in contanti direttamente dalla cassa dell'esercizio pubblico nell'ordine di fr. 40.- per volta (come da sue dichiarazioni, arrivando a un salario mensile di fr. 1200.- nel 2018 e di fr. 800.- nel 2019) non permetteva di attestare alcunché, 
che la ricorrente sia con il ricorso sia con l'atto complementare si limita a rimproverare alla Corte cantonale di non aver considerato i conteggi IVA e le dichiarazioni AVS, senza però sostenere un accertamento manifestamente inesatto sull'effettivo versamento del salario, solo criterio determinante ai fini del salario assicurato (DTF 131 V 444 consid. 1.2; cfr. anche sentenza 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.2), 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 25 agosto 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi