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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_362/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 settembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nei confronti di A.________, nato nel 1965, ergoterapista di professione, è stato aperto un procedimento penale per i reati, commessi nei confronti di alcuni suoi pazienti, di coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e sfruttamento dello stato di bisogno. L'interessato è stato arrestato il 15 marzo 2017. Il 17 marzo successivo il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha parzialmente accolto una domanda di carcerazione preventiva e, il 24 aprile e il 30 giugno 2017, due ulteriori domande di proroga della stessa. 
 
B.   
Con decisione del 5 luglio 2017 il GPC, ritenuti seri indizi di reato e il pericolo di recidiva e riferendosi ad accertamenti relativi al reato di pornografia, ma escluso un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, ha prorogato la carcerazione fino al 28 luglio 2017. Adita dall'interessato, con giudizio del 7 agosto 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di rinviare l'incarto alla CRP affinché ordini la sua immediata scarcerazione e subordinatamente adotti la misura sostitutiva del divieto di svolgere la sua professione e attività affini, rispettivamente l'obbligo di risiedere presso il proprio domicilio. 
 
La CRP rinuncia a presentare osservazioni, rimettendosi, come il GPC, al giudizio del Tribunale federale, mentre il Procuratore pubblico (PP) conclude per la reiezione del gravame. Il ricorrente ha rinunciato a esprimersi su queste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile e il rimedio è tempestivo. Si è inoltre in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3 pag. 240) e la legittimazione del ricorrente è pacifica. Egli rileva che la criticata proroga, decaduta, è stata nel frattempo sostituita da un'ulteriore scaduta l'11 agosto 2017, sostituita anch'essa, dopo l'emanazione dell'atto di accusa dell'11 agosto 2017, da una decisione del 17 agosto 2017 del GPC, con la quale è stata pronunciata la carcerazione di sicurezza sino all'11 ottobre 2017 in vista della fissazione del dibattimento, fondata anch'essa sull'esistenza di un pericolo di recidiva non ovviabile con l'adozione di misure sostitutive. Ritenuta la concessione delle numerose brevi proroghe è manifesto che il Tribunale federale non potrebbe pronunciarsi sulla legalità delle stesse: si può quindi ritenere che il ricorrente ha un interesse non solo teorico, ma pratico e attuale all'esame del ricorso (DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179; 136 I 274 consid. 1.3; sentenza 1B_25/2011 del 14 marzo 2011 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 137 IV 13).  
 
1.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui le limitazioni dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF non sono applicabili (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (sentenza 1B_325/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 3.2).  
 
2.  
 
2.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando egli è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).  
 
2.2. Riguardo alla contestata esistenza di gravi indizi di reato, la CRP ha rilevato che il ricorrente critica la qualifica giuridica operata dal PP. Osservato, rettamente, che la valutazione definitiva degli indizi spetta al giudice di merito, ciò che vale anche per il Tribunale federale (sentenza 1B_109/2016 del 12 ottobre 2016 consid. 4.2), essa ha ritenuto che tali indizi risultano principalmente dalle deposizioni di due persone, mentre altri pazienti del ricorrente hanno riferito di episodi minori, comunque ambigui. Rilevato che l'attendibilità delle versioni fornite dalle presunte vittime sarà discussa al dibattimento, ha ritenuto che in questo stadio del procedimento la qualifica dei fatti non può essere semplicemente ridimensionata, nonostante la contestazione totale delle accuse.  
 
2.3. Il ricorrente, che professa la sua innocenza, osserva che un paziente lo accusa d'avergli praticato in tre occasioni delle masturbazioni, mentre un altro si lamenta d'aver subito un massaggio nella zona inguinale e del basso ventre che gli ha quasi provocato un orgasmo: per questi fatti, il PP ha prospettato le imputazioni di coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1 CP). Aggiunge che dalle audizioni di altri pazienti sono emerse ulteriori fattispecie; anche con riferimento a queste, il PP ha ritenuto gli estremi dei citati reati. Il ricorrente di per sé non contesta tali fatti, ma sostiene che per lui non avrebbero rivestito alcuna connotazione sessuale, trattandosi di interventi terapeutici, come ritenuto nella perizia del 30 maggio 2017 inerente all'ergoterapia, seppure sconfinanti in parte nella fisioterapia o in tecniche di massaggio.  
Egli contesta in maniera generica le dichiarazioni di un accusatore privato, definendole contraddittorie e mutevoli, nonché la sua credibilità, sostenendo che non risulterebbe ch'egli sia una persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Ammette per contro che sono dati seri indizi di colpevolezza riguardo alle dichiarazioni di un altro. Anche in tale ambito egli ritiene tuttavia che tali fatti non potrebbero essere costitutivi dei reati prospettati dal PP, non essendo caratterizzabili quali atti sessuali. Con riferimento ad altri pazienti, osserva che potrebbero sorgere dubbi circa la validità delle terapie da lui messe in atto, ma che tali episodi non costituirebbero seri indizi di colpevolezza, essendo ravvisabili semmai soltanto gli estremi del reato di molestie sessuali (art. 198 CP). Riconosce per converso l'esistenza di seri indizi di reato per le imputazioni di pornografia, per lo meno per aver visionato immagini e video che ritraevano atti sessuali con animali, contestando quelli, al suo dire non dimostrati, riferiti a minorenni. 
 
2.4. Con questa argomentazione egli disattende che, come rettamente rilevato dalla CRP, in questo stadio della procedura non si tratta di dimostrare la commissione di un determinato reato, questione, come quella di stabilire la relativa qualifica giuridica e verificare la credibilità delle vittime, che dev'essere decisa dal giudice del merito. Il Tribunale federale non deve infatti effettuare una vera e propria procedura probatoria riguardo alla sussistenza di gravi sospetti di reato, rispettivamente sulla questione della (contestata) colpevolezza (sentenza 1B_322/2017 del 24 agosto 2017 consid. 2.1 destinata a pubblicazione; DTF 137 IV 122 consid. 3.2 pag. 126; sentenze 1B_109/2016, citata, consid. 4.2 e 1B_371/2014 del 26 novembre 2014 consid. 2.1).  
 
2.5. Il ricorrente non contesta in sostanza la presenza di sufficienti indizi di reato, seri e concreti (DTF 141 IV 87 consid. 1.3.1 pag. 90), ma soltanto la qualifica giuridica degli stessi ritenuta dal PP, limitandosi ad addurre che per lui gli atti rimproveratigli non avrebbero comportato alcuna connotazione sessuale, trattandosi al suo dire di atti terapeutici; ammette nondimeno che la perizia inerente all'ergoterapia ha stabilito che non tutti i massaggi da lui svolti rientravano nello specifico campo. Da questa perizia risulta che in effetti diversi massaggi non facevano parte dell'ergoterapia, come manifestamente la masturbazione di un paziente, essendo inoltre dubbio se vi rientri l'esame spettante di massima al medico curante della sensibilità del pene. Nella stessa si sottolinea inoltre che non è spiegato perché in alcuni casi l'ergoterapia veniva effettuata presso il domicilio dei pazienti, benché la loro mobilità non fosse limitata. La sussistenza di gravi indizi di reato non può pertanto essere negata.  
 
3.  
 
3.1. La carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva può contribuire a permettere la sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza. Essa serve inoltre a impedire la commissione di altri gravi delitti e persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, secondo cui la privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo (DTF 137 IV 13 consid. 3.4 e 4.1 pag. 19, 84 consid. 3.2; 135 I 71 consid. 2.2). Occorre nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere altri reati gravi. Siccome la carcerazione preventiva costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla libertà, occorre ch'essa si fondi su una base legale sufficiente, sia giustificata dall'interesse pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e, dall'altra, i reati prospettati sono gravi (ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP). La possibilità soltanto ipotetica che l'accusato possa commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non è per contro sufficiente per giustificare la detenzione. Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta unicamente quale "ultima ratio", occorrendo prescindere dalla stessa quando possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi (art. 212 cpv. 2 lett. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1; 135 I 71 consid. 2.3 e rinvii; sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in: RtiD II-2012 n. 51 pag. 297).  
 
3.2. Riguardo al pericolo di recidiva, la CRP ha osservato che in concreto il bene giuridico protetto è l'integrità sessuale delle potenziali vittime, persone vulnerabili, bisognose di protezione e pazienti del ricorrente, per cui ha formulato una prognosi negativa. Ha precisato che la perizia psichiatrica del 20 giugno 2017 ha escluso questo rischio eventualmente legato a una patologia psichiatrica. Essa ha nondimeno ritenuto che ciò non permette di scartarlo, riferendosi agli atti imputati, alla tipologia delle vittime scelte, alla personalità perlomeno complessa del ricorrente e al particolare rapporto ch'egli sa instaurare con i suoi pazienti, che va oltre il solo contesto professionale. Considerata la particolare situazione ha quindi ammesso il rischio di recidiva, anche in assenza di specifici antecedenti.  
 
3.3. Il ricorrente, insistendo sulla circostanza che la perizia psichiatrica attesta che non soffrirebbe di alcun genere di patologia psichiatrica e nega una sua omosessualità (criterio di per sé non determinante come rettamente rilevato dal GPC), misconosce che la CRP ha ritenuto che il referto esclude un pericolo di recidiva soltanto sotto tale specifico profilo. Egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta tuttavia con gli ulteriori citati e decisivi argomenti addotti dalla CRP. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). Limitandosi ad aggiungere ch'egli è incensurato, intelligente e privo di turbe psichiche e comportamentali, ciò che dovrebbe essere sufficiente per assicurare che non commetterà nuovi reati o che il rischio sarebbe quanto meno ridotto, egli non dimostra che la conclusione della CRP violerebbe il diritto federale.  
 
3.4. Il ricorrente sostiene poi che la sentenza impugnata farebbe completa astrazione del tenore letterale dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP e rileva le incertezze che presenta il testo legale sulla commissione in precedenza di reati analoghi, deducendone che in assenza di precedenti il mantenimento della carcerazione non sarebbe possibile. Critica l'interpretazione contra legem operata dalla CRP, accennando in maniera generica al messaggio al CPP. Richiama inoltre la DTF 137 IV 13, adducendo che nella fattispecie la perizia non avrebbe individuato un pericolo di recidiva.  
 
3.4.1. Come visto, questo assunto, incompleto e impreciso, non si confronta con le ulteriori motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato. Nella criticata decisione la CRP, seppure non esponendone le conclusioni, ha inoltre rinviato, ciò che il ricorrente rettamente non contesta (DTF 123 I 31 consid. 2c pag. 34), alla sua precedente decisione del 9 giugno 2017 che lo riguardava e a quelle del GPC.  
Il ricorrente non discute, se non in maniera del tutto sommaria, la prassi del Tribunale federale posta a fondamento del giudizio impugnato (al riguardo vedi DTF 137 IV 13, 84 consid. 3.2; sentenze 1B_292/2015 del 23 settembre 2015 consid. 5.2; 1B_322/2014 del 9 ottobre 2014 consid. 2 e 3; 1B_94/2014 del 21 marzo 2014 consid. 3.1; 1B_103/2013 del 27 marzo 2013 consid. 6.3-6.5; 1B_315/2012 dell'11 giugno 2012; 1B_397/2011 del 29 agosto 2011 consid. 6.3; 1B_133/2011 del 12 aprile 2011 consid. 4.7, in: SJ 2011 I pag. 184 segg.; cfr. anche 1B_351/2015 del 30 ottobre 2015 consid. 3.1 e 3.2). D'altra parte, il pericolo di recidiva può pure fondarsi su reati oggetto del procedimento penale in corso, qualora l'imputato sia pesantemente sospettato, con una probabilità che rasenta la certezza, di averli commessi (DTF 137 IV 84 consid. 3.2 pag. 86 e rinvii). 
 
3.4.2. Dalla decisione del 5 luglio 2017 del GPC, come pure dall'atto di accusa dell'11 agosto 2017 prodotto dal ricorrente, non solo risulta che sono stati accertati più episodi analoghi penalmente rilevanti, ma anche, senza che il ricorrente lo contesti, che la perizia psichiatrica non dice nulla di sostanziale circa il pericolo di recidiva, se non ch'esso non potrebbe essere attribuito a una patologia psichiatrica: inoltre è stato stabilito che la perizia difetta di ogni analisi specialistica permettente una valutazione del rischio di commissione di nuovi reati da parte del ricorrente: allo scopo, se del caso potrebbe fornire ulteriori informazioni solo un complemento peritale. Sia il GPC sia la CRP hanno infatti ritenuto che la pericolosità di una persona non è determinata necessariamente da una patologia psichiatrica, ciò che il ricorrente non contesta per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 42 LTF (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Nella decisione del GPC si indica inoltre, sebbene ciò non sia decisivo, la precedente procedura del 1998 nei confronti del ricorrente concernente una vittima minorenne di 17 anni con un ritardo mentale, che sarebbe da lui stata masturbata: procedimento conclusosi con un decreto di abbandono.  
 
3.4.3. La CRP, richiamata la prassi del Tribunale federale che ammette il rischio di recidiva anche in assenza di specifici precedenti antecedenti, ha ritenuto che i gravi atti imputati al ricorrente, con riferimento alla loro tipologia e alla costante scelta di persone vulnerabili quali vittime, alla sua personalità perlomeno complessa e al particolare rapporto ch'egli sa instaurare con i suoi pazienti, che va oltre il mero contesto professionale, permettono di concludere sull'esistenza di un pericolo di recidiva.  
 
In effetti, dagli atti e dall'atto di accusa risulta che il ricorrente si è documentato in internet visionando a più riprese video dal contenuto pornografico omosessuale, nei quali venivano ripresi terapisti (medici o infermieri) che si approcciavano ai loro pazienti con massaggi, per poi praticare atti sessuali. Ha poi scelto vittime particolarmente vulnerabili: una è affetta da problemi psichiatrici, una da grave sindrome di parkinson e da psicosi maniaco depressiva, una presenta tratti autistici riconoscibili, una è affetta da tetraplegia e un'altra da emiplegia a seguito di un ictus, vittima alla quale ha massaggiato la zona dell'inguine provocandole un'erezione, infilando le mani nei boxer di altre "massaggiando" loro i glutei e la zona dell'inguine e premendo la zona tra l'ano e i testicoli, senza fornire alcuna spiegazione coerente per tale agire. 
 
3.5. Giova osservare che se la seria messa in pericolo della sicurezza altrui per la minaccia di crimini o gravi delitti può di massima riferirsi a tutti i tipi di beni giuridici protetti, essa concerne nondimeno in primo luogo i reati contro l'integrità fisica e sessuale. Più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all'adempimento del rischio di recidiva, ritenuto nel contempo che questo motivo di carcerazione dev'essere applicato in modo restrittivo, per cui per ammetterlo è necessaria, ma di massima pure sufficiente, una prognosi negativa, vale a dire sfavorevole (DTF 143 IV 9 con numerosi rinvii).  
Il ricorrente non spiega perché nella fattispecie, come stabilito dalla Corte cantonale, non si potrebbe ritenere una prognosi negativa e ch'egli non continuerebbe a minacciare ancora seriamente la sicurezza altrui, in particolare riguardo alla frequenza e alla tipologia dei reati perseguiti, rilevato che il bene giuridico protetto è l'integrità sessuale delle potenziali vittime. Come accertato nella decisione impugnata in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), si tratta di persone vulnerabili e bisognose di protezione, oltre che di pazienti del ricorrente, per cui ricordata la sua professione e il modo in cui egli l'ha esercitata è difficilmente concepibile che non verrà nuovamente a trovarsi in situazioni di contatti fisici con persone vulnerabili. 
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha infine ritenuto che il pericolo di recidiva, la personalità complessa del ricorrente, il profilo delle vittime e il particolare rapporto ch'egli ha saputo instaurare con loro, il fatto che dopo la traversia giudiziaria del 1998 non ha saputo attenersi nel suo lavoro strettamente alle sole attività ergoterapeutiche, sconfinando in pratiche di massaggio più che dubbie, nonché prevalenti esigenze di sicurezza pubblica e l'avvicinarsi della data del dibattimento rendono inidonee le misure sostitutive da lui proposte.  
 
4.2. Il ricorrente definisce insufficiente questa motivazione poiché non spiegherebbe per quale ragione il divieto di esercitare la sua professione non potrebbe ovviare alla problematica di venire in contatto con potenziali vittime e neppure perché l'obbligo di residenza presso il suo domicilio non potrebbe escludere tali contatti.  
 
4.3. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva. In ogni caso anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità, il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della detenzione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1 pag. 370; 141 IV 190 consid. 3; 140 IV 74 consid. 2.2 pag. 78).  
 
4.4. Certo, su questo punto la motivazione della CRP è assai scarna (sulle esigenze di motivazione di una sentenza vedi DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157 con rinvii e specificatamente sull'obbligo di motivare la rinuncia ad adottare misure sostitutive sentenza 1B_309/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.4, in: RtiD II-2010 n. 7 pag. 33). Tuttavia, oltre ai motivi addotti nella stessa è palese che, come già rilevato nella decisione del GPC, il divieto di esercitare la professione e l'obbligo di risiedere presso il proprio domicilio in concreto non possono entrare in linea di conto, visto che da una parte il ricorrente compie interventi su pazienti che, come confermato dalla perizia, esulano dalle competenze di un ergoterapista e dall'altra ch'egli lavora da anni a titolo indipendente al suo domicilio, effettuando terapie anche a titolo privato, come risulta dal fatto di essere stato pagato direttamente da un paziente, a un prezzo di favore, senza passare dalla cassa malati.  
 
4.5. Il ricorrente non critica, a ragione, una durata eccessiva della carcerazione che già potrebbe superare quella della pena detentiva presumibile e pertanto una violazione del principio della proporzionalità e di quello della celerità (art. 212 cpv. 3 CPP; DTF 143 IV 168 consid. 5.1 pag. 173, 160 consid. 4.1 e 4.2 pag. 165 seg.; 139 IV 270 consid. 3.1 pag. 275).  
 
5.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri