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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_737/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 settembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2017 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.562). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permessi temporanei L UE/AELS (2005-2008), A.________, cittadino italiano, ha ottenuto il 9 agosto 2005 un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 5 febbraio 2013. Il 17 aprile 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio perché aveva interessato le autorità giudiziarie penali, rinnovandogli comunque il permesso di dimora UE/AELS fino al 5 febbraio 2018. 
Rimasto senza impiego da fine 2011 e esaurite, nel maggio 2013, le indennità di disoccupazione, A.________ è caduto a carico dell'assistenza pubblica. Informato dalla Sezione della popolazione che non erano più adempiute le condizioni del suo permesso, egli ha sottoscritto, il 16 ottobre 2013, un contratto di lavoro a tempo parziale (60 %) con inizio il 1° dicembre successivo e ha rinunciato alle prestazioni assistenziali nel novembre 2013. Nell'aprile 2015 A.________ si è di nuovo ritrovato a carico dell'assistenza pubblica, motivo per cui con decisione del 14 agosto 2015, notificatagli il 29 settembre successivo, è stato formalmente ammonito. 
 
B.   
Compiuti ulteriori accertamenti e conferito a A.________ la possibilità di esprimersi, il 21 ottobre 2015 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione la citata autorità ha osservato che l'interessato da tempo non lavorava più e che era a carico della pubblica assistenza. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 ottobre 2016, e poi dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 26 luglio 2017. 
 
C.   
Il 1° settembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che, conferito l'effetto sospensivo al proprio gravame, la sentenza cantonale sia annullata e gli sia confermato il permesso di dimora UE/AELS. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un eventuale anticipo a copertura delle spese giudiziarie. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorrente, cittadino italiano, può, di principio, appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa, senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.2. Ai sensi dell'art. 99 LTF è esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova). Nel caso specifico non si terrà conto "dell'accordo di collaborazione per programma di attività di utilità pubblica" sottoscritto il 22 agosto 2017 e accluso al ricorso: essendo posteriore alla sentenza impugnata fa parte dei cosiddetti nova in senso proprio e sfugge pertanto ad un esame di merito (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg. e richiami).  
 
2.   
Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale amministrativo ha spiegato perché l'insorgente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi dell'art. 6 Allegato I ALC (da anni non svolgeva più un'attività lavorativa), perché non poteva appellarsi al diritto di rimanere di cui all'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (non essendo colpito da inabilità permanente al lavoro) e perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (a carico della pubblica assistenza dall'aprile 2015 e nell'incapacità di mantenersi economicamente). Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessato adempiva sia il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr (RS 142.20), siccome da tempo dipendeva dall'aiuto sociale (avendo dall'aprile 2015 percepito prestazioni assistenziali pari a fr. 44'536.80) sia quello sancito dall'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr, dato che aveva interessato a più riprese le autorità giudiziarie tra il 2012 e il 2016. Infine è giunta alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità. Sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di media durata, l'insorgente non poteva definirsi integrato: non lavorava più dalla fine del 2011 e dall'aprile 2015 era a carico della pubblica assistenza. Un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 35 anni prima di venire in Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali, sociali e familiari (sua madre e i suoi fratelli vi risiedevano), non era pertanto atto a compromettere un suo reinserimento sociale e professionale. 
 
3.   
Il ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 6 segg. consid. 3 e 4). Il ricorrente si limita ad affermare di avere sottoscritto un contratto di collaborazione che gli agevolerà il rientro nel mercato del lavoro. Sennonché, come illustrato in precedenza (cfr. consid. 1.2), detta affermazione si fonda su fatti posteriori alla sentenza qui impugnata e non può di conseguenza essere presa in considerazione. 
 
4.   
Il ricorrente, facendo valere di avere solo contatti sporadici con i parenti viventi in Italia, paese che avrebbe lasciato da oltre trenta anni, censura implicitamente una lesione del principio della proporzionalità. Sennonché, come rilevato dalla Corte cantonale, il suo soggiorno in Svizzera è di media durata - senza dimenticare che dall'ottobre 2015 la sua presenza è solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva riguardo alla procedura di ricorso - ed egli ha dimostrato grandi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non lavora più da anni) che economico (a carico dell'assistenza pubblica in modo costante dall'aprile 2015, diversi debiti privati). Un suo rientro in patria, dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri e dove vive sua madre e i sui fratelli risulta pertanto esigibile. E per quanto concerne gli inconvenienti ivi legati, va qui riaffermato che si tratta di disagi ai quali sono confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero. Aggiungasi infine che per quanto concerne i suoi non meglio precisati problemi di salute, gli stessi potranno essere trattati in modo adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane (sentenza 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.2 e rinvii). 
 
5.   
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF
 
6.   
 
6.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
6.2. Per quanto la domanda di essere esentato dal dovere versare un anticipo alle spese è da considerare come domanda di gratuito patrocinio, questa non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 25 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente:       La Cancelliera: 
 
Seiler       Ieronimo Perroud